Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2353

L’ordinanza che il giudice dell’esecuzione adotta ai sensi dell’articolo 618, comma 2 Cpc non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, nemmeno quando contiene un provvedimento di correzione di errore materiale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 31 gennaio 2017, n. 2353

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26771-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore pro tempore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del Dott. (OMISSIS) in qualita’ di Responsabile del settore Diparticolo Recup. Crediti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA – (OMISSIS), in persona del procuratore autorizzato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2014 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 18/06/2014;2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 18 giugno 2014, il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, depositata il 28 aprile 2009, che, rigettando le contestazioni mosse dalle predette, ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. civ., aveva approvato il progetto di distribuzione nella procedura esecutiva n. 134/02 R.G.E. dello stesso Tribunale ai danni della (OMISSIS) e della (OMISSIS), quali terze datrici di ipoteca. Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza del 28 aprile 2009 fosse stata modificata dalla successiva ordinanza del giudice dell’esecuzione del 13 febbraio 2009 – emessa a conclusione della fase cautelare di cui agli articoli 617 e 618 cod. proc. civ. – e che pertanto le opponenti avrebbero dovuto impugnare ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ. (anche) quest’ultima ordinanza; in mancanza di siffatta specifica opposizione, ha reputato inammissibile quella promossa avverso la “prima ordinanza di distribuzione” perche’ l’ha ritenuta emendata e sostituita col “secondo provvedimento”. Ha compensato le spese di lite.

2. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione con tre motivi.

(OMISSIS) spa – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, (OMISSIS) S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. si difendono con distinti controricorsi. Gli altri intimati non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Carattere assorbente ha il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’articolo 360, n. 3, degli articoli 512, 617 e 618 c.p.c.”.

Le ricorrenti deducono che il giudice non ha seguito il modello normativo processuale delineato da queste ultime norme, in quanto rispetto all’ordinanza impugnata – che e’ quella del 28 aprile 2009, adottata dal giudice dell’esecuzione a scioglimento della riserva sulle contestazioni mosse ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. civ. – la successiva ordinanza del 13 luglio 2009 e’ stata emessa ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. civ. e quindi non avrebbe potuto ne’ dovuto essere autonomamente impugnata.

4. Il motivo e’ fondato e va accolto.

Non sono contestate le vicende processuali, quali risultano dall’illustrazione del motivo, come appena sintetizzata.

Non vi e’ cioe’ contestazione sul fatto che l’ordinanza del 13 luglio 2009 sia stata emessa dopo che le parti esecutate avevano opposto, ai sensi degli articoli 512 e 617 cod. proc. civ., l’ordinanza del 28 aprile 2009 (con cui erano state rigettate le contestazioni al piano di riparto e questo era stato definitivamente approvato); non e’ percio’ contestato che la “seconda” ordinanza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., comma 2.

4.1.- Questa norma prevede che, all’udienza fissata dinanzi a se’ a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione “da’ con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili, ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della meta’. La causa e’ decisa con sentenza non impugnabile”. In proposito, va ribadito l’orientamento espresso da questa Corte sul collegamento tra le fasi in cui si articola il processo di opposizione agli atti esecutivi (e di opposizione all’esecuzione), che ne presuppone un carattere unitario (cfr. Cass. n. 13928/10 e n. 22767/10; cui adde, tra le altre, Cass. n. 15630/10, n. 22033/11, n. 4760/12, n. 9984/12, nonche’ n. 20532/09, n. 16297/11 e n. 17860/11). Il carattere unitario del procedimento non e’ compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo tale cesura funzionale all’attribuzione della cognizione del merito dell’opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si e’ svolta la fase sommaria (e, dopo l’introduzione dell’articolo 186 bis disp. att. c.p.c., anche ad un “magistrato” diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e’ proposta opposizione). Quindi, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi disciplinato dall’articolo 617 c.p.c., comma 2 e articolo 618 c.p.c., dopo le modifiche apportate dalla L. n. 52 del 2006, e’ distinto in due fasi (e solo in tale senso puo’ essere definito “bifasico”), delle quali la prima a carattere sommario e la seconda a cognizione piena; entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell’esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 2 (cosi’, da ultimo, Cass. n. 9246/15).

Data questa ricostruzione, va escluso che l’ordinanza che il giudice dell’esecuzione adotta ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, sia autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, in quanto contiene “provvedimenti indilazionabili” o provvedimenti sulla sospensione (a loro volta, non impugnabili ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ.), nonche’ provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio in sede di merito.

4.2.- Va precisato che questa conclusione non cambia ove si tratti di giudizio introdotto ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. civ., laddove prevede che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede sulle contestazioni c.d. distributive sia “impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, comma 2”. Il rinvio a quest’ultima norma e’ formulato in termini tali che e’ oramai univoca l’interpretazione per cui l’impugnazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ha risolto le contestazioni ex articolo 512 cod. proc. civ. da’ luogo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si svolge interamente secondo le norme dell’articolo 617 c.p.c., comma 2 e articolo 618 cod. proc. civ., malgrado l’articolo 512 cod. proc. civ. richiami soltanto la prima di queste norme.

5.- Resta da delibare l’ulteriore affermazione del giudice a quo, sulla quale si appuntano le difese dei resistenti. Si tratta dell’assunto secondo cui, nel caso di specie, l’ordinanza che il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, avrebbe avuto contenuto modificativo dell’ordinanza opposta, tanto da essersi sostituita a quest’ultima.

Giova premettere che, in linea di principio, non si puo’ escludere che il giudice dell’esecuzione, anche quando risolva l’incidente sommario cui e’ chiamato ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 2 e articolo 618 cod. proc. civ., contestualmente, con un provvedimento formalmente unico, ma sostanzialmente distinto, adotti la revoca o la modifica della propria precedente ordinanza ai sensi dell’articolo 487 cod. proc. civ..

Tuttavia, perche’ cio’ avvenga, il provvedimento del g.e. si deve effettivamente connotare come provvedimento distinto ed autonomo da quello previsto dal secondo comma dell’articolo 618 cod. proc. civ., idoneo, di per se’, a far venire meno, in tutto o in parte, gli effetti del provvedimento impugnato ex articolo 617 cod. proc. civ..

Si tratta comunque di un’ipotesi eccezionale, che puo’ determinare la cessazione della materia del contendere sull’originaria opposizione agli atti e/o l’insorgenza dell’interesse ad opporre il provvedimento di modifica o di revoca.

5.1.- E’ da escludere che questa situazione eccezionale si sia verificata nel caso in esame.

Con il provvedimento adottato il 13 luglio 2009 ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, il giudice dell’esecuzione ha “confermato” il proprio precedente provvedimento di approvazione del piano di riparto del 28 aprile 2009; ha “confermato” l’ordine alla Cancelleria per l’emissione dei mandati di pagamento; ha fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito; giudizio introdotto dalle opponenti, che e’ quello cui e’ riferito il presente ricorso. L’unica peculiarita’ e’ data dal fatto che con l’ordinanza del 13 luglio 2009 si e’ corretto un errore materiale (peraltro riconosciuto da tutte le parti e dallo stesso giudice dell’esecuzione, che cosi’ lo qualifica nell’ordinanza del 13 luglio 2009) contenuto nell’ordinanza del 28 aprile 2009, riguardante la data di deposito del progetto di distribuzione, erroneamente indicata nell’ordinanza ex articolo 512 cod. proc. civ..

L’ordinanza del 13 luglio 2009 e’ conforme allo schema di provvedimento delineato dall’articolo 618 c.p.c., comma 2, e questo non viene meno solo perche’ contiene (anche) la correzione di un errore materiale, essendo questa, per definizione, priva di portata decisoria, anche sommaria.

Richiamando il principio sopra enunciato, va percio’ precisato che l’ordinanza che il giudice dell’esecuzione adotta ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, non e’ autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, nemmeno quando contiene un provvedimento di correzione di errore materiale.

6.- La sentenza impugnata, che non si e’ attenuta a questo principio, va cassata.

Il secondo motivo di ricorso (concernente vizi della motivazione) ed il terzo (concernente i motivi di merito dell’opposizione al progetto di distribuzione) restano assorbiti.

La causa va rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno – in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito dei motivi di opposizione.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’

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