Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 ottobre 2016, n. 19648

La presenza sulla carreggiata autostradale di un ostacolo metallico può essere apprezzata dal giudice di merito in termini di causa efficiente sopravvenuta e inimputabile, idonea a causare l’evento e quindi a recidere il nesso eziologico tra il danno, subito dall’automobilista, e l’attività concretamente esigibile dal gestore

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 3 ottobre 2016, n. 19648

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23016/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) anche difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2920/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19028 del 2004 il Tribunale di Roma rigetto’ la domanda di risarcimento danni proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a.. L’attore aveva chiesto di essere ristorato dei pregiudizi subiti dalla sua autovettura in un incidente occorsogli mentre percorreva il tratto autostradale (OMISSIS), allorche’ era andato a urtare contro un ostacolo metallico che ostruiva la carreggiata in modo da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza.
Con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 21 maggio 2013, la Corte d’appello ha respinto il gravame proposto dal soccombente.
Il ricorso di (OMISSIS) avverso detta decisione e’ affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.
Si e’ difesa con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli articoli 1176, 2043 e 2051 c.c., articolo 67 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
Deduce che erroneamente il giudice di merito aveva escluso la natura contrattuale della responsabilita’ del proprietario o concessionario dell’autostrada, laddove era ormai pacifico che il pedaggio costituiva il corrispettivo della prestazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del percorso. Ne derivava che gravava sull’ente l’obbligo di porre in essere ogni misura a tal fine necessaria, a partire dal controllo preventivo degli automezzi che chiedevano di utilizzare l’autostrada ai quali, ove non offrissero garanzie di stabilita’ del carico, andava conseguentemente negato l’accesso.
1.2. Con il secondo mezzo, prospettando violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., l’esponente si duole che la Corte territoriale, dopo avere ricondotto la responsabilita’ della societa’ nell’ambito dell’illecito aquiliano, ex articolo 2043 c.c. e avere anzi riconosciuto la possibilita’ di un’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2051 c.c., non aveva ritenuto necessaria, ai fini della prova del caso fortuito, la dimostrazione dell’intervento, nella serie causale, di fattori esterni ed estranei al suo dovere di custodia, considerando invece a tal fine sufficiente quella del diligente espletamento dell’attivita’ di vigilanza e controllo.
2. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.
Mette conto evidenziare che il giudice di merito, dichiaratamente prescindendo “dall’inquadramento giuridico della fattispecie”, pur nella riconosciuta rilevanza di tale profilo ai fini del riparto dell’onere della prova, ha ritenuto che la (OMISSIS) avesse dimostrato di avere espletato “con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivita’ di controllo, di vigilanza e di manutenzione” su di essa gravanti. Ha poi aggiunto, a ulteriore esplicitazione delle ragioni della scelta decisoria adottata, che il posizionamento dell’ostacolo sulla sede stradale lasciava presumere che il pericolo fosse insorto poco prima del passaggio dell’attore sul relativo tratto della carreggiata.
3. A fronte di tale percorso motivazionale, le critiche dell’esponente, nella parte in cui sono volte a contestare la qualificazione in termini di illecito aquiliano della responsabilita’ ascritta al gestore nonche’ la ritenuta congruenza della prova del caso fortuito, difettano di decisivita’. Non par dubbio, invero, che il decidente ha respinto la domanda perche’, all’esito della valutazione di tutte le circostanze emerse dalla compiuta istruttoria, quali l’esaustivita’ dei controlli praticati dal gestore e gli indici desumibili dall’analisi del teatro dell’incidente, si e’ convinto della sostanziale imprevedibilita’ della presenza, sulla carreggiata autostradale, dell’ostacolo contro il quale ando’ a impattare il ricorrente.
L’apprezzamento dell’ingombro metallico in termini di causa efficiente sopravvenuta e inimputabile, idonea a causare l’evento – e quindi a recidere il nesso eziologico tra il danno e l’attivita’ concretamente esigibile dal gestore – comporta che devono ritenersi assorbite tutte le questioni in punto di distribuzione dell’onere della prova, come del resto non ha mancato di evidenziare la Curia capitolina. E invero, sia che si voglia declinare quell’attivita’ in chiave di vigilanza contrattualmente dovuta, sia che la si voglia scrutinare in termini di custodia, la ritenuta non dominabilita’ del fattore di rischio rende del tutto ininfluenti le critiche in ordine alla correttezza della evocazione della fattispecie ipotetica di cui all’articolo 2051 c.c., piuttosto che di quella di cui all’articolo 1218 c.c., risultando comunque dimostrate, secondo un giudizio insindacabile in sede di legittimita’ (cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2013, n. 24549; Cass. civ. 5 gennaio 2010, n. 25; Cass. civ. 10 febbraio 2009, n. 3251), le circostanze idonee a esonerare il debitore della prestazione da ogni responsabilita’. Ed e’ significativo che nessun impegno critico ha dedicato l’impugnante alla confutazione della tesi del decidente circa i tempi della caduta sulla carreggiata del controverso ostacolo.
4. Quanto poi all’assunto secondo cui la societa’ sarebbe onerata del controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilita’ e di sicurezza del carico, ritiene il collegio che all’obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione delle strade e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non possa darsi l’estensione pretesa dal ricorrente, trattandosi di adempimenti che finirebbero per compromettere l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione e all’uso di siffatte strutture.
Altro sarebbe stato, naturalmente, ove l’anomalia del carico dal quale ebbe, in tesi, a sfuggire l’ostacolo contro il quale ando’ a impattare l’impugnante fosse stata specificamente segnalata o fosse ictu oculi visibile, essendo indubbio che l’allegazione e la prova di siffatte circostanze – idonee a fare emergere la prevenzione del fattore di rischio dal cono d’ombra del giuridicamente inesigibile – avrebbe imposto una verifica dell’evocata qualificabilita’ dell’inerzia della societa’ in termini di culpa in omittendo (cfr. Cass. civ. 22 ottobre 2014, n. 22344).
Ma tanto neppure e’ stato dedotto dal ricorrente ne’, per altro verso, emerge dalla sentenza impugnata il che oltretutto evidenzia un profilo di inammissibilita’ delle esposte critiche, per novita’ della questione.
Il ricorso e’ respinto.
L’impugnante rifondera’ alla controparte vittoriosa le spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.
La circostanza che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , articolo 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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