La norma della legge fallimentare del 2006 (articolo 43) secondo la quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo si applica ai giudizi pendenti se la procedura concorsuale è stata avviata dopo la sua entrata in vigore
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 28 dicembre 2016, n. 27165
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SETINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10420-2014 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1493/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giugno 2004, il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. per sentir dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta-affittuaria, il contratto di affitto di azienda relativo ad uno stabilimento industriale, con condanna all’immediato rilascio e al pagamento dei canoni insoluti.
La convenuta resistette alla domanda, eccependo – tra l’altro – l’incompetenza del Tribunale a fronte dell’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di affitto.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la (OMISSIS) al rilascio dello stabilimento e al pagamento di oltre 679.000,00 Euro.
Nel corso del giudizio di appello, il Tribunale di Melfi dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS), con sentenza depositata il 21.10.2011.
Con successivo ricorso depositato il 21.11.2012, il Fallimento (OMISSIS) chiese che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per non essere stato tempestivamente riassunto dopo l’interruzione determinata dalla pronuncia di fallimento.
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’istanza di estinzione ritenendo che la L. Fall., articolo 43, comma 3, secondo cui l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, non fosse applicabile ad un giudizio iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 16.7.2006); tanto rilevato, ha ritenuto valida la clausola compromissoria e ha dichiarato l’improponibilita’ delle domande avanzate dal Fallimento (OMISSIS).
Ricorre per cassazione la Curatela soccombente, affidandosi a due motivi; le intimate non svolgono attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. Fall., articolo 43, comma 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150 e alla L. n. 18 giugno 2009, n. 69, articoli 46 e 58”) la ricorrente censura la sentenza laddove ha escluso che si fosse verificata l’interruzione del giudizio sul rilievo che la nuova formulazione della L. Fall., articolo 43 non potesse trovare applicazione, ratione temporis, in un giudizio iniziato nell’anno 2004, e quindi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Rileva che la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) era intervenuta nell’anno 2011 e che, in relazione a tale fallimento, dovevano trovare applicazione tutte le previsioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, con consequenziale automaticita’ dell’interruzione del giudizio, non ostandovi la previsione transitoria contenuta nell’articolo 150 cit. D.Lgs., attinente esclusivamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato preventivo pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Aggiunge che, alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di estinzione, erano ampiamente decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) e dal momento (coincidente con la data di pubblicazione della sentenza) in cui il curatore aveva acquisito legale conoscenza dell’evento interruttivo (atteso che nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento si dava atto della pendenza del giudizio di impugnazione proposto dalla (OMISSIS) nei confronti del Fallimento (OMISSIS))
2. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto – 808 c.p.c.”), la ricorrente censura la Corte per non avere affrontato la questione della opponibilita’ della clausola compromissoria al fallimento e ribadisce la tesi della inopponibilita’ per essere il curatore “terzo” rispetto alle parti del contratto di affitto.
3. Il primo motivo e’ fondato, alla luce del condivisibile principio espresso da Cass. n. 5650/2013, secondo cui “la modifica alla L. Fall., articolo 43 introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41 trova applicazione ai sensi dell’articolo 153 Decreto Legislativo cit. a partire dal 16 luglio 2006” e non giova ad escluderne l’applicazione ai giudizi pendenti – sempreche’ la procedura concorsuale sia stata avviata dopo la suddetta data di entrata in vigore – “il richiamo alla disciplina transitoria dettata dall’articolo 150 Decreto Legislativo cit. che stabilisce che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo pendenti alla stessa, sono definiti dalla legge anteriore”; non si tratta, infatti, “di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16 luglio 2006, e quindi regolata dalle nuove disposizioni, quanto piuttosto di applicare ai processi pendenti la nuova disciplina processuale gia’ in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento”.
Accolto pertanto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, deve cassarsi la sentenza con rinvio per l’accertamento della effettiva decorrenza del termine di riassunzione (alla luce del principio espresso dalla medesima Cass. n. 5650/2013: “al fine del decorso del termine per la riassunzione non e’ sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma e’ necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo e’ in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioe’ acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata”) e per la verifica dell’eventuale decorso del termine semestrale di riassunzione (secondo il vecchio testo dell’articolo 305 c.p.c., applicabile ratione temporis).
4. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione
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