Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 13010

In termini giuridici è possibile prospettare l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima di un immobile destinato all’asta.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 23 giugno 2016, n. 13010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22284-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine, del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori (OMISSIS) e Dr.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 487/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone, il geom. (OMISSIS) affinche’ fosse dichiarata la sua responsabilita’ professionale, con accertamento negativo del suo diritto al compenso, oltre al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda espose che il convenuto aveva svolto, dietro incarico del Giudice dell’esecuzione, l’attivita’ di stima di un immobile destinato ad essere venduto all’asta. Nell’adempiere a quel compito, il geom. (OMISSIS) si era reso colpevole di un grave errore, in quanto aveva affermato nella relazione di stima che le difformita’ presenti nell’immobile potevano essere sanate con il pagamento di una modesta oblazione (Euro 518,06). Confidando in tale indicazione, la societa’ attrice si era aggiudicata all’asta l’immobile ed aveva poi accertato l’esistenza di una serie di ben piu’ gravi irregolarita’ amministrative, che avevano richiesto il conferimento di un supplemento di incarico al medesimo geometra ed il complessivo esborso della somma di Euro 29.047,56. Su tale presupposto, la societa’ (OMISSIS) chiedeva che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni consistenti nella maggiore spesa sopportata e nel lucro cessante.
Con successivo atto di citazione la medesima societa’ propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale il Tribunale le aveva ordinato di pagare al geom. (OMISSIS) la somma di Euro 3.446,93 a titolo di competenze professionali.
Si costitui’ in giudizio il (OMISSIS), proponendo eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, oltre a sollecitare la chiamata in causa della propria assicuratrice, la s.p.a. (OMISSIS).
Si costitui’ quindi in giudizio anche la s.p.a. (OMISSIS), la quale si associo’ alla richiesta di rigetto della domanda.
Intervenne poi in causa la s.r.l. (OMISSIS), vantando il proprio diritto alla partecipazione solidale al credito derivante dalla pretesa risarcitoria avanzata dalla societa’ attrice.
Il Tribunale rigetto’ la domanda tanto della societa’ attrice quanto di quella intervenuta, condannandole in solido al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata appellata dalla s.a.s. (OMISSIS) (gia’ s.r.l. (OMISSIS)) nel merito e dalla s.r.l. (OMISSIS) in ordine al solo profilo della condanna alle spese e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 17 maggio 2013, ha rigettato entrambi gli appelli, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato le due societa’ al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in favore del (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS), nonche’ la s.r.l. (OMISSIS) anche alle spese in favore dell’appellante principale.
2.1. Ha osservato la Corte territoriale che la domanda proposta dalla societa’ (OMISSIS) era totalmente infondata.
Dopo aver premesso che il conferimento dell’incarico da parte del giudice escludeva la possibilita’ di configurare, a carico del geom. (OMISSIS), una qualche responsabilita’ contrattuale, la Corte ha affermato che l’unica responsabilita’ astrattamente prospettabile era quella da fatto illecito, la quale pero’ presuppone l’infedele o ritardato svolgimento del compito e la sussistenza del dolo o della colpa. Nella specie, era da escludere qualsiasi responsabilita’, anche per colpa lieve, poiche’ il professionista aveva svolto il proprio compito “rappresentando al giudice (e agli utenti terzi) lo stato reale dell’immobile, quale risultava alla stregua della documentazione reperita presso l’ente comunale, menzionando la documentazione mancante e non reperibile al momento del deposito (2002) dell’elaborato peritale nel processo esecutivo”. Non solo, quindi, non si poteva parlare di errore da parte del geom. (OMISSIS), ma anzi egli aveva posto in luce l’insufficienza degli elementi a sua disposizione; per cui l’acquirente all’asta avrebbe dovuto preoccuparsi di assumere le necessarie iniziative, richiedendo il dovuto approfondimento istruttorio, anche in considerazione del lungo tempo intercorso tra il deposito della perizia e la successiva vendita dell’immobile all’asta. La Corte, quindi, ha affermato che il comportamento della societa’ (OMISSIS) era stato molto piu’ imprudente di quello addebitato al professionista.
2.2. Quanto, poi, all’ulteriore profilo del giudizio rappresentato dall’opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte giuliana ha precisato che la seconda parte dell’attivita’ svolta dal professionista e conclusa con il deposito dell’ulteriore relazione del 2007 aveva natura contrattuale, perche’ il geom. (OMISSIS) aveva ricevuto un apposito incarico; e, poiche’ non vi erano dubbi sulla qualita’ dell’opera, egli aveva diritto ad essere pagato.
2.3. In riferimento, infine, all’appello incidentale proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) in ordine al solo profilo delle spese, la Corte di merito l’ha ritenuto infondato sul rilievo che il Tribunale non aveva dichiarato la carenza di interesse di detta societa’, ma aveva ammesso l’intervento adesivo autonomo, che obbligava l’interveniente a condividere l’onere delle spese di giudizio. Ha poi aggiunto la Corte che la seconda societa’ doveva essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello anche nei confronti dell’appellante principale, “nei confronti della quale e’ rimasta soccombente perche’ non e’ riuscita ad esonerarsi dal vincolo della solidarieta’ nella condanna di primo grado”.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso principale la s.a.s. (OMISSIS) con atto affidato ad un motivo.
Resiste la s.r.l. (OMISSIS), con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi il geom. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS).
Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La societa’ ricorrente svolge un’ampia premessa in fatto nella quale ricorda i passaggi principali della vicenda e osserva che i punti decisivi non esaminati dalla Corte d’appello sono due: 1) l’aver indicato nella stima resa al Giudice dell’esecuzione che le irregolarita’ dell’immobile in vendita potevano essere sanate col versamento di una modesta oblazione, mentre la spesa poi effettivamente sopportata dagli acquirenti era stata ben maggiore; in tal modo, egli aveva leso il principio di affidamento, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad osservare di non poter esattamente individuare la somma necessaria per sanare le irregolarita’. 2) Vi sarebbe, poi, una discordanza tra la relazione di stima resa al Giudice dell’esecuzione nel 2002 e la successiva relazione depositata, dietro incarico conferito dalla societa’ ricorrente, nel 2007, in ordine alla necessita’ o meno di sanare anche la maggiore altezza dei vani, necessita’ esclusa nella prima e riconosciuta, invece, nella seconda.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
Il problema posto all’esame della Corte riguarda i limiti della responsabilita’ extracontrattuale del perito di stima nominato dal giudice dell’esecuzione per la valutazione degli immobili destinati ad essere venduti all’asta. Al riguardo, la sentenza 18 settembre 2015, n. 18313, di questa Corte ha riconosciuto che tale soggetto, una volta assunto l’incarico, e’ equiparabile al c.t.u., con conseguente sua possibile responsabilita’ ai sensi dell’articolo 64 cod. proc. civ., senza che rilevi in senso contrario la circostanza che la sua nomina abbia luogo in una fase prodromica rispetto a quella propriamente esecutiva.
Ammessa in astratto, quindi, la possibilita’ di siffatta responsabilita’, occorre delinearne in concreto i confini.
Giova, a questo proposito, richiamare e dare continuita’ alla sentenza 2 febbraio 2010, n. 2359, di questa Corte nella quale si e’ riconosciuto, in una fattispecie assimilabile (ma non identica) a quella odierna, che l’erronea valutazione fornita dall’esperto in sede di determinazione del valore dell’immobile da aggiudicare all’asta puo’ assumere la valenza di un “colposo elemento perturbatore” tale da alterarne in modo significativo la fissazione. In quel caso si trattava di una valutazione fondata su non verificate dimensioni dell’immobile da vendere, mentre nel nostro caso l’errore asseritamente compiuto dall’ausiliario si sarebbe risolto nell’inesatta prospettazione degli oneri di regolazione urbanistica gravanti sull’immobile in vendita.
In quella sentenza e’ stato anche detto – con un’affermazione che va oggi ribadita che “la partecipazione ad un incanto non costituisce affatto un’attivita’ aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell’immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario”, dando per pacifica l’esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell’esecuzione.
Il Collegio, pertanto, anche alla luce dei citati precedenti, intende affermare che e’ possibile in termini giuridici prospettare l’esistenza di una responsabilita’ extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l’effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell’incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell’immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti.
1.2. Tanto premesso, e’ evidente che la sussistenza o meno di una responsabilita’ di tal genere e’ affidata alla valutazione del giudice di merito, non piu’ sindacabile in questa sede in presenza di una motivazione adeguata.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato ampiamente sul punto ed ha posto in luce tutte le ragioni per le quali nessuna colpa poteva individuarsi a carico del perito, neppure lieve, poiche’ questi aveva dato atto nella propria relazione della mancanza di alcuni documenti importanti, richiesti al Comune e, a quanto pare, venuti fuori in un secondo momento. La sentenza in esame ha posto in luce che il (OMISSIS) non aveva nascosto l’esistenza di una lacuna documentale, ma anzi l’aveva evidenziata, sicche’ non poteva parlarsi di una sua negligenza quanto, piuttosto, di una disattenzione dell’acquirente che era stato comunque messo sull’avviso.
A fronte di siffatta motivazione, il motivo del ricorso principale contiene una prima censura (p. 14) che non supera in alcun modo la ratio decidendi della pronuncia impugnata, come appena riportata; ed una seconda (p. 20) che e’ probabilmente nuova, cioe’ quella relativa all’altezza interna utile del piano terra come abuso da sanare.
In ogni caso, trattandosi di una censura di vizio di motivazione relativa ad una sentenza soggetta, ratione temporis, al nuovo regime dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si tratta di un motivo che non puo’ trovare accoglimento, essendo volto in modo palese ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. (OMISSIS) lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e n. 5), violazione degli articoli 91 e 97 c.p.c., dell’articolo 112 cod. proc. civ. e degli articoli 75 e 99 del medesimo codice.
Dopo aver premesso di aver proposto appello incidentale, nei confronti della sentenza del Tribunale, in ordine al solo profilo della condanna alle spese, tralasciando il resto, la societa’ osserva che la sentenza impugnata ha motivato ampiamente sulle ragioni del rigetto della domanda della societa’ (OMISSIS), non rendendosi conto del fatto che la societa’ (OMISSIS) non aveva proposto appello nel merito. Ne consegue che la decisione di condannare quest’ultima in solido con l’altra societa’ al pagamento delle spese del giudizio di appello violerebbe le regole in materia di condanna alle spese ed i parametri suindicati.
3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. (OMISSIS) lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e n. 5), violazione degli articoli 91 e 97 cod. proc. civ., dell’articolo 112 cod. proc. civ. e degli articoli 75 e 99 del medesimo codice.
Osserva la ricorrente che la sentenza d’appello sarebbe da cassare per non aver tenuto in considerazione le ragioni di contestazione della condanna alle spese del giudizio di primo grado e per aver condannato la societa’ (OMISSIS) a pagare le spese del giudizio di appello anche nei confronti della societa’ (OMISSIS).
4. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati nei limiti che ora verranno indicati.
La s.r.l. (OMISSIS) e’ intervenuta nel giudizio di primo grado adducendo l’esistenza di una convenzione con la societa’ (OMISSIS) relativa alle spese di gestione delle cause presenti e future nei confronti del geom. (OMISSIS) e in tale veste il suo intervento e’ stato ammesso come intervento adesivo autonomo. Ne consegue che la Corte giuliana ha correttamente respinto l’appello della s.r.l. (OMISSIS) relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, rilevando che una volta ammesso l’intervento, l’interveniente era accomunato alle sorti della parte principale, di conseguenza condividendone anche la condanna in solido alle spese. Allo stesso modo, la decisione impugnata e’ corretta anche nella parte in cui ha disposto la condanna della s.r.l. (OMISSIS) alle spese del giudizio di appello nei confronti dell’appellato (OMISSIS) e della societa’ di assicurazione, perche’ essa risultava comunque soccombente nei loro confronti.
La sentenza impugnata, invece, deve essere cassata nella parte in cui ha disposto la condanna della s.r.l. (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello anche in favore della s.a.s. (OMISSIS), ipotizzando una soccombenza “per non essere riuscita ad esonerarsi dal vincolo della solidarieta’ nella condanna di primo grado”. Questa decisione e’ errata, perche’ la posizione di interveniente adesivo nei confronti della societa’ (OMISSIS) non rendeva possibile ipotizzare una soccombenza dell’odierna societa’ ricorrente incidentale nei confronti dell’altra.
Entro tali limiti il ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ordinando la compensazione delle spese del giudizio di appello tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS).
5. In conclusione, il ricorso principale e’ rigettato, mentre il ricorso incidentale e’ accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e, decidendo nel merito, vanno compensate le spese del giudizio di appello tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS).
Quanto alle spese del presente giudizio, la societa’ ricorrente principale va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di tutti i controricorrenti e della ricorrente incidentale, in conformita’ ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di appello tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS).
Condanna la societa’ ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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