Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5272/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA in persona del Commissario Straordinario in carica Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CALABRIA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 467/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione che segue sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 1991, in conseguenza di un parto distocico eseguito presso l’Ospedale Civile di (OMISSIS), presidio della ASL n. (OMISSIS), la piccola (OMISSIS) pati’ lesioni all’arto destro.

I genitori della bimba ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) transigettero la lite con i due sanitari che avevano assistito al parto, ma nell’atto di transazione si riservarono il diritto di azione nei confronti degli altri corresponsabili.

3. Nel 1999 (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex articolo 320 c.c., della propria figlia minore (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la ASL n. (OMISSIS) della medesima citta’ (oggi “Azienda Sanitaria Provinciale”; d’ora innanzi, per brevita’, sempre e comunque “la ASP”), chiedendone la condanna ai sensi dell’articolo 1228 c.c., al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello gia’ risarcito dai sanitari.

La ASP – per quanto in questa sede ancora rileva – si costitui’, dichiarando di volere profittare della transazione stipulata dai due sanitari, ex articolo 1304 c.c..

4. Il Tribunale di Vibo Valentia, dopo avere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria, con sentenza 15.12.2005 n. 136 accolse la domanda e condanno’ la ASP al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di Euro 366.451,51.

5. La sentenza venne appellata dalla ASP.

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 3.4.2013 n. 467 accolse l’appello e rigetto’ la domanda.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) la transazione stipulata tra gli attori e i due medici “riguardava l’intera obbligazione risarcitoria”, e non soltanto la quota di obbligazione gravante sui sanitari, con la conseguenza che di quella transazione la ASP poteva legittimamente profittare;

-) tanto si desumeva dal fatto che nei rapporti interni tra ASP e medici l’obbligazione “non era divisibile per quote”;

-) la ASP aveva validamente manifestato la volonta’ di volere profittare della transazione, ai sensi dell’articolo 1304 c.c..

6. Tale sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la ASP.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1228 e 1304 c.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto che la transazione stipulata tra i danneggiati ed i due medici dipendenti della ASP (rectius, con gli assicuratori della responsabilita’ civile di questi ultimi) riguardasse l’intera obbligazione risarcitoria, e non solo la quota-parte gravante sui medici. Da questa qualificazione della transazione la Corte d’appello ha tratto la conclusione che legittimamente la ASP ha dichiarato di volere profittare, di quella transazione ex articolo 1304 c.c..

Soggiungono tuttavia che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione di ritenere la transazione riguardante l’intera obbligazione, e non solo la quota-parte dei due medici transigenti, sul rilievo che l’obbligazione risarcitoria, nei rapporti interni tra la ASP ed i medici suoi dipendenti, “non era divisibile”, in quanto solo i primi sarebbero stati tenuti a sopportare il peso del risarcimento.

Sostengono che tale affermazione della Corte d’appello sarebbe erronea, in quanto:

(a) l’obbligazione risarcitoria ha ad oggetto una somma di denaro, e quindi e’ sempre divisibile;

(b) se la Corte d’appello avesse inteso dire che la responsabilita’ (e non l’obbligazione) non era ripartibile tra i vari coobbligati, cio’ sarebbe comunque errato, perche’ la responsabilita’ solidale “e’ per sua natura ripartibile”;

(c) decidere se i transigenti hanno voluto transigere l’intera obbligazione o solo una quota e’ questione rimessa alla volonta’ delle parti, e non dipendente dalla natura dell’obbligazione.

1.2. Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, in quanto – sebbene la motivazione della sentenza impugnata sia erronea in punto di diritto dall’applicazione dei corretti principi giuridici che regolano la materia nessun vantaggio potrebbe derivare agli odierni ricorrenti, rispetto alla statuizione impugnata.

Cio’ per le ragioni che seguono.

1.3. Il responsabile di un fatto illecito che sia stato commesso a causa e nell’esercizio di mansioni lavorative, ed il datore di lavoro di questi, rispondono in solido nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’articolo 2055 c.c..

Nel profilo interno dell’obbligazione solidale, tuttavia, l’obbligo risarcitorio grava per intero su chi ha materialmente causato il danno: ed infatti il datore di lavoro, se venisse escusso dal terzo danneggiato e lo risarcisse, avrebbe diritto di agire in regresso nei confronti del lavoratore per il 100% della somma pagata.

Si parla in questo caso di obbligazioni solidali “a solidarieta’ imperfetta”, ovvero ad “interesse unisoggettivo”. Altri esempi sono costituiti dall’obbligazione solidale del committente e del commesso per i danni causati da quest’ultimo (articolo 2049 c.c.); ovvero del conducente di un veicolo a motore e del suo assicuratore, nell’ipotesi in cui l’assicuratore abbia diritto di rivalsa in virtu’ di eccezioni contrattuali inopponibili al terzo danneggiato (articolo 144 cod. ass.).

1.4. La Corte d’appello ha ritenuto che la stipula d’una transazione tra il creditore ed uno dei condebitori d’una obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo costituisca, per questo solo fatto, una transazione che ha ad oggetto l’intero debito risarcitorio (cosi’ la sentenza impugnata, p. 14, quart’ultimo rigo).

Questa affermazione e’ erronea in punto di diritto.

La transazione e’ un contratto (articolo 1965 c.c.), ed il suo oggetto e’ rimesso alla volonta’ delle parti.

Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali puo’, in teoria, limitare la propria transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui; ovvero puo’ estenderla all’intera obbligazione, rendendo operante l’articolo 1304 c.c., e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne.

Stabilire se i transigenti abbiano compiuto l’una o l’altra scelta e’ dunque una questione di interpretazione del contratto, da risolvere con i criteri di ermeneutica legale di cui all’articolo 1362 c.c.. La soluzione dipendera’ quindi dalla ricostruzione della volonta’ delle parti, e non dalla natura unisoggettiva o plurisoggettiva dell’obbligazione solidale che ha formato oggetto della transazione.

A livello teorico e’ infatti possibile stipulare con uno solo dei condebitori una transazione avente ad oggetto una obbligazione solidale ad interesse plurisoggettivo nella sua interezza; cosi’ come, all’opposto, e’ possibile stipulare una transazione parziale con uno dei coobbligati solidali avente ad oggetto una obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo: ad esempio, nel caso in cui la vittima transiga la lite col datore di lavoro del responsabile, accettando un importo inferiore al danno patito, e si riservi di agire per la differenza nei confronti del responsabile diretto.

1.5. L’erroneita’ del principio di diritto affermato dalla Corte d’appello non comporta tuttavia la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il dispositivo di essa e’ comunque conforme a diritto.

1.6. I sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vantavano un credito nei confronti di due medici e del loro datore di lavoro, la ASP.

Il credito suddetto scaturiva da un fatto illecito commesso dai due sanitari, del cui operato la ASP era tenuta a rispondere ai sensi dell’articolo 1228 c.c..

Nessuna responsabilita’ per fatto proprio (ad esempio, per deficit organizzativi o gestionali) e’ stata ravvisata dai giudici di merito a carico della ASP, ne’ risulta essere mai stata dedotta in giudizio.

I tre danneggiati hanno stipulato una transazione coi due sanitari, accettando da essi una somma di denaro e dichiarando di ritenere “impregiudicato il loro diritto di agire per il risarcimento del danno nei confronti degli altri corresponsabili” (cosi’ si esprime il ricorso, p. 5).

Or bene, tanto nel caso in cui la suddetta transazione venisse qualificata come transazione per l’intero, quanto nel caso in cui venisse qualificata” come transazione pro quota (cioe’ limitata alla quota di debito gravante sui coobbligati transigenti), gli odierni ricorrenti non potrebbero pretendere nulla di piu’ dalla ASP.

1.6.1. Se, infatti, si qualificasse la suddetta transazione come avente ad oggetto l’intera obbligazione risarcitoria, la ASP poteva legittimamente profittarne, ai sensi dell’articolo 1304 c.c.: ed avendone nei fatti profittato, la transazione ha giovato anche ad essa.

1.6.2. Se, invece, la suddetta transazione si qualificasse come avente ad oggetto la sola quota di debito gravante sul coobbligato transigente (transazione pro quota), anche in questo caso nulla potrebbero i danneggiati pretendere dalla ASP.

Infatti gli effetti della transazione pro quota stipulata dal creditore con uno od alcuni soltanto dei coobbligati solidali sono stati chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30174 del 2011 (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066).

Tale sentenza ha stabilito che “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento e’ stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066).

Cosi’, ad esempio, dato un credito risarcitorio di “100” e due debitori solidali tenuti, nel profilo interno, rispettivamente per 60 e 40, se il creditore transige col primo e lo libera, accettando in pagamento 50, dal secondo debitore potra’ pretendere solo 40, ovvero non piu’ della c.d. quota virile su questi gravante. Se, invece, il creditore transige col primo debitore e lo libera, accettando in pagamento 70, dal secondo coobbligato potra’ pretendere solo 30, ovvero il danno residuo non ancora risarcito.

1.6.3. Si applichino ora i suddetti principi al nostro caso.

Anche ad ammettere che i creditori abbiano inteso transigere solo sulla quota di debito gravante sui medici, sciogliendo rispetto ad essi il vincolo solidale, ne verrebbe che delle due l’una:

(a) se i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma di denaro inferiore al loro credito risarcitorio, essi non possono piu’ agire nei confronti della ASP, perche’ in questo caso il credito risarcitorio residuo va determinato detraendo da esso la quota gravante sui transigenti, e non la somma pagata: quota che nel nostro caso e’ ovviamente del 100%;

(b) se invece i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma superiore al credito risarcitorio, ovviamente quest’ultimo e’ estinto, e anche in questo caso nulla possono pretendere dalla ASP.

Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che si volesse dare all’accordo transattivo, comunque i danneggiati non avrebbero crediti da far valere verso la ASL: o ai sensi dell’articolo 1304 c.c., (se la transazione e’ stata totale); o in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30174 del 2011, se la transazione e’ stata parziale (sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 15860 del 28/07/2015, Rv. 636191).

1.7. Nei termini che precedono deve intendersi qui corretta la motivazione della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 1304 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello, nel rigettare la loro domanda, ha adottato una motivazione contraddittoria. Nell’illustrazione del motivo, nondimeno, si spiega che la Corte d’appello avrebbe malamente applicato l’articolo 1304 c.c..

2.2. Il motivo, nella parte in cui lamenta la “contraddittorieta’ della motivazione”, e’ inammissibile: il vizio di contraddittorieta’ della motivazione (nei limitati casi in cui e’ ancora censurabile, dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) e’ infatti concepibile solo con riferimento agli accertamenti di fatto, non rispetto alle valutazioni in diritto.

Nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 1304 c.c., il motivo e’ invece privo di rilevanza, alla luce dei rilievi svolti nei §§ 1 e ss. della presente motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1304 e 1362 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1304 c.c., estendendo alla ASP gli effetti della transazione da essi stipulata coi medici, nonostante le parti avessero espressamente dichiarato di volere limitare gli effetti della transazione ai soli transigenti.

3.2. Il motivo e’ inammissibile per irrilevanza, per le medesime ragioni gia’ indicate con riferimento al primo motivo.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 92 c.p.c..

Deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel porre a carico dei ricorrenti le spese dell’intero giudizio, in quanto vi era stata soccombenza reciproca: la ASP aveva infatti negato la propria legittimazione passiva, e l’eccezione era stata rigettata dalla Corte d’appello.

4.2. Il motivo e’ infondato.

La soccombenza va valutata in base all’esito complessivo della lite, e nel nostro caso l’esito e’ consistito nel rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha applicato il principio della soccombenza.

5. Le spese.

5.1. La circostanza che la motivazione della sentenza impugnata fosse affetta da un errore di diritto, il quale a sua volta potrebbe avere ingannato i ricorrenti circa la correttezza della decisione finale, costituisce un giusto motivo per compensare per meta’ tra le parti le spese del presente giudizio.

Il restante 50% va posto a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, ed e’ liquidato nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia del 50% delle spese del presente grado di giudizio, percentuale che si liquida nella somma di euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2; (-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

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