Responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di presentare istanza per l’attribuzione della rendita catastale di immobili caduti in successione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 14 febbraio 2017, n. 3768

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 461-2014 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3607/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Don. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 13 novembre 2012, di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Milano, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), il primo giudice aveva condannato (OMISSIS), notaio, al risarcimento dei danni correlati all’inadempimento professionale, in favore del (OMISSIS), per aver omesso di presentare all’UTE e all’Ufficio del Registro di Como l’istanza per l’attribuzione del classamento dei beni caduti in successione, ai sensi della L. n. 154 del 1988, articolo 12 nei sessanta giorni successivi alla registrazione della dichiarazione di successione contenente la dichiarazione del (OMISSIS) di volersi avvalere della valutazione automatica dei predetti immobili.

Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso all’esame ex articolo 366 c.p.c., n. 3 sollevata dal controricorrente, in quanto, sia pure in estrema sintesi, risultano sommariamente esposti nel predetto atto, considerato nel suo complesso, i fatti della causa.

2. Con l’unico motivo di ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione della L. 13 maggio 1988, n. 154, articolo 12 la ricorrente sostiene che l’espressione “la parte intende avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 13 maggio 1988, n. 154, articolo 12 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70” non equivarrebbe ad una richiesta di classamento quando la rendita gia’ oggettivamente esiste ma corrisponderebbe ad una richiesta all’Ufficio del Registro, ora Agenzia delle Entrate, di valutare i beni non in base ai valori in comune commercio ma in base ai calcoli tabellari, cioe’ ad una richiesta di tassazione automatica.

Il fatto che le rendite degli immobili successivamente alla dichiarazione di successione vengano variate d’ufficio dall’Agenzia del Territorio sarebbe – ad avviso di (OMISSIS) – fatto irrilevante nella fattispecie di cui si discute, in quanto trattasi di mera politica legislativa di revisione degli estimi. Secondo la ricorrente, il bene dovrebbe ritenersi privo di rendita catastale e sarebbe necessario chiedere l’attribuzione di nuova rendita solo qualora siano intervenute modifiche sostanziali che abbiano alterato la consistenza del bene ma non certamente nei casi come quello all’esame, in cui, nel 1986, non sarebbero intervenute modifiche sostanziali ma si sarebbe “realizzato un frazionamento – fusione del bene” e si sarebbe “realizzata una semplice conseguente diversa distribuzione degli spazi interni del compendio immobiliare”.

Sostiene, inoltre, il (OMISSIS) che le variazioni eseguite dal (OMISSIS) successivamente alla dichiarazione di successione del 1993 non potrebbero riguardare in alcun modo l’oggetto della presente vertenza.

2. Il motivo e’ infondato, atteso che la stessa ricorrente a p. 8 del ricorso fa riferimento a modifiche comunque intervenute nel 1986 che avevano determinato un frazionamento del bene.

Tali modifiche, come accertato dai giudici del merito (v. p. 8 e 10 della sentenza impugnata), avevano peraltro comportato la necessita’ di chiedere una variazione catastale ed infatti era stata presentata istanza al riguardo, sicche’ correttamente la Corte di merito ha reputato che i beni caduti in successione erano privi di rendita catastale certa alla data di apertura della successione (1993), essendo ancora pendente la predetta istanza (Cass. 18/07/2003, n. 11279; Cass. 12/05/2003, n. 7228; Cass. 8/02/2006, n. 2784 proprio in tema di frazionamento; Cass. 14/05/2008, n. 12021) e, conseguentemente, ha ritenuto sussistente la responsabilita’ professionale della ricorrente per aver la stessa, incaricata della redazione della successione ereditaria del de cuius Attilio (OMISSIS), omesso di presentare istanza per l’attribuzione della rendita catastale di cui al Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, articolo 12 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione contenente la dichiarazione del (OMISSIS) di volersi avvalere della valutazione automatica degli immobili caduti in successione ai sensi della norma sopra richiamata (v. Cass. 26/03/2008, n. 7857).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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