L’ingegnere che ha effettuato lavori per il Comune ed eccepisca un indebito arricchimento dell’ente locale deve dimostrare il suo impoverimento a fronte invece dell’arricchimento della Pa.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 14 dicembre 2016, n. 25621
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16053-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE COLOBRARO;
– intimato –
Nonche’ da:
COMUNE COLOBRARO in persona del suo Sindaco pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 144/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’ing. (OMISSIS) ottenne dal Tribunale di Matera due decreti ingiuntivi nei confronti del Comune di Colobraro, relativi a prestazioni professionali rese per la progettazione dell’asilo nido comunale e di una rete idrica e fognaria.
Avverso i due decreti propose opposizione il Comune e nei relativi giudizi si costitui’ il professionista.
Riunite le due cause, il Tribunale pronuncio’ sentenza con la quale revoco’ entrambi i decreti ingiuntivi e condanno’ l’ing. (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite.
2. Appellata la pronuncia del Tribunale da parte del professionista soccombente, la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 24 aprile 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado e compensando integralmente le spese del giudizio di gravame.
2.1. Ha innanzitutto osservato la Corte territoriale che era fondata l’eccezione di prescrizione proposta dal Comune di Colobraro in relazione al credito professionale portato dal primo dei due decreti ingiuntivi, relativo all’attivita’ di progettazione dell’asilo nido (si trattava di prestazione conclusa al piu’ tardi nell’aprile 1977 per la quale non vi era stato alcun atto interruttivo prima dell’autunno 1991). L’accoglimento di tale eccezione rendeva inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dal (OMISSIS) nel giudizio di opposizione, posto che l’azione di cui all’articolo 2041 c.c. e’ proponibile solo a condizione che non vi siano altre azioni disponibili per il creditore.
2.2. Cio’ premesso, la Corte ha rilevato che, in ordine al credito professionale portato dal secondo decreto ingiuntivo, la questione della eccepita prescrizione, piu’ complessa, era irrilevante, posto che la domanda dell’ing. (OMISSIS) non poteva comunque essere accolta.
Ed infatti, l’azione contrattuale non era proponibile, posto che mancava nella specie un contratto avente forma scritta, strumento indispensabile, ai sensi del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 16 e 17 per vincolare la parte pubblica alla propria prestazione.
Si trattava, quindi, di stabilire solo se poteva essere accolta la domanda avanzata dal professionista a titolo di indebito arricchimento. Al riguardo, la Corte d’appello ha precisato che tale domanda non poteva essere ritenuta inammissibile, posto che era pacifico dagli atti di causa che il Comune di Colobraro aveva sul punto accettato il contraddittorio. Nel merito, pero’, la domanda di cui all’articolo 2041 c.c. doveva essere rigettata perche’, pur dovendosi considerare dimostrata l’utilitas in capo al Comune – posto che l’opera pubblica era stata consegnata, collaudata ed utilizzata – mancava ogni dimostrazione, da parte dell’ing. (OMISSIS), della sussistenza di un suo impoverimento collegato all’arricchimento della pubblica amministrazione. Il professionista, infatti, aveva “concentrato il proprio sforzo probatorio solo sulle parcelle vistate, omettendo di documentare, anche per grandi linee, le spese e gli oneri sopportati nell’espletamento dell’incarico”.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza propone ricorso l’ing. (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
Resiste il Comune di Colobraro con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c..
Osserva il ricorrente – dopo aver interamente riportato il testo della motivazione della sentenza impugnata – che la questione relativa al decorso della prescrizione non potrebbe dirsi del tutto esaurita. Cio’ posto, il motivo precisa di dover esaminare la motivazione della sentenza in relazione al rigetto della domanda di indebito arricchimento e rileva che la sentenza sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza nella parte in cui sostiene che difettava la prova dell’impoverimento del professionista. Sostenendo l’improprieta’ del richiamo, compiuto dalla Corte d’appello, ad alcune sentenze della Corte di cassazione, il motivo in esame indica altre pronunce di legittimita’ dalle quali risulterebbe che in caso di nullita’ di un contratto d’opera professionale stipulato da un ente pubblico, per mancanza della forma scritta, il professionista ha diritto ad un indennizzo che puo’ essere liquidato tenendo presenti le tariffe professionali.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e 36 Cost. e dell’articolo 1226 c.c..
Si osserva, in via subordinata, che, ove si ritenga che le tariffe professionali non siano un criterio congruo, la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto procedere alla liquidazione equitativa in favore del professionista.
3. I due motivi sono da trattare congiuntamente in quanto entrambi affrontano, sia pure sotto diversi profili, il mancato riconoscimento di un compenso in favore dell’ing. (OMISSIS) a titolo di indebito arricchimento.
3.1. Essi sono entrambi infondati.
Occorre innanzitutto rilevare che la questione della prescrizione, utilizzata dal Giudice di merito per chiudere ogni discussione sulla prestazione professionale di cui al primo dei due decreti ingiuntivi opposti, non viene sostanzialmente affrontata nel primo motivo di ricorso, il quale si limita ad una generica doglianza sul punto (v. p. 17) priva di successivi sviluppi. Ne consegue che quel profilo della sentenza non e’ piu’ discutibile in questa sede.
L’unico punto sul quale realmente si sofferma il primo motivo di ricorso riguarda il compenso e la possibilita’ di una sua determinazione tramite richiamo delle tariffe professionali.
Rileva la Corte, pero’, che tale doglianza e’ formulata in una maniera tale per cui non tiene in considerazione la ratio decidendi della sentenza e non contesta in nulla l’affermazione secondo cui il professionista non aveva dato alcuna prova dell’impoverimento da lui subito. La censura oscilla tra affermazioni generiche e ampi richiami di giurisprudenza senza affrontare il punto decisivo, sul quale non ci sono, in effetti, vere censure. Si discute, in definitiva, della utilizzabilita’ o meno delle tariffe professionali in assenza di contratto, ma non e’ questa la ragione per cui la domanda e’ stata respinta.
Da cio’ consegue che non e’ corretta l’osservazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe “erroneamente governato la fattispecie in esame, non tenendo conto della giurisprudenza specifica (ed oggi, anche sopravvenuta) in subiecta materia”, posto che i corretti richiami alle sentenze 27 gennaio 2009, n. 1875, e 14 ottobre 2011, n. 21227, non scalfiscono in nulla l’argomentazione decisiva per cui la domanda e’ stata respinta.
3.2. Il rigetto del primo motivo di ricorso toglie ogni possibilita’ di accoglimento del secondo, posto che non ha senso invocare la liquidazione del danno in via equitativa in assenza delle condizioni per la liquidazione di una qualsiasi somma a titolo di indebito arricchimento.
4. Il rigetto del ricorso principale implica l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
5. Il ricorso principale, pertanto, e’ rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a determinare i compensi professionali.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
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