Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 luglio 2017, n. 16482

I condomini che redigono il verbale non possono essere condannati per diffamazione solo per aver messo nero su bianco, gli umori dell’assemblea nel corso dell’intervento del presunto diffamato registrando “gli evidenti segni d’impazienza” dei partecipanti e prendendo atto che il ricorrente giustificava il suo voto contrario “con le solite motivazioni di tutti gli anni”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 5 luglio 2017, n. 16482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11286/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 71/2014 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore delle controparti resistenti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Novara (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda dedusse che i convenuti, nel redigere il verbale di una assemblea condominiale, avevano adottato espressioni lesive del suo onore e della sua reputazione, ed in particolare avevano scritto che:

(-) il controllo dei documenti da parte di (OMISSIS) “si dilunga oltre ogni ragionevole tempo”;

(-) “tutti gli altri condo’mini danno evidenti segni di impazienza”;

(-) “sorge, come sempre, la solita animata discussione” tra (OMISSIS) e l’amministratore;

(-) “i condomini (sono) loro malgrado testimoni dei fatti”;

(-) “il sig. (OMISSIS) giustifica il suo voto contrario con le solite motivazioni di tutti gli anni”.

2. Con sentenza 31.1.2014 n. 71 il Tribunale rigetto’ la domanda e condanno’ l’attore per lite temeraria, ex articolo 96 c.p.c., comma 3.

3. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con ordinanza 24.2.2015 la Corte d’appello di Torino dichiaro’ il gravame inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c..

4. La sentenza di primo grado e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi tre in quanto eredi di (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 101 c.p.c., perche’ avrebbe deciso la causa senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del “contesto agitato in cui venne scritto il verbale di condominio”.

Nell’illustrazione di questo motivo, il ricorso soggiunge (a p. 8) che comunque l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., pronunciata dalla Corte d’appello non si e’ pronunciata su uno dei motivi di gravame.

1.2. Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, su uno dei motivi di gravame, il motivo e’ inammissibile, non essendo consentita l’impugnabilita’ per cassazione della ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., per questa ragione (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016).

1.3. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo il motivo e’ infondato.

Il Tribunale di Novara venne chiamato a stabilire se il verbale dell’assemblea condominiale svoltasi il 28.9.2010 fosse o no diffamatorio, e tale questione e’ stata decisa nel merito. Resta quindi escluso che la sentenza sia fondata su questioni sulle quali le parti non abbiano potuto discutere.

La circostanza che il Tribunale, alle pp. 4 e 5 della propria sentenza, spieghi come l’assemblea condominiale si sia svolta in un clima “teso” non solo non ha alcun peso nell’economia della decisione, ma in ogni caso costituisce una mera valutazione delle prove documentali raccolte, addotta in sentenza ad colorandum, non una “questione” posta a base della decisione (cfr., in tal senso, gia’ Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016, secondo cui “l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta all’articolo 101 c.p.c., comma 2, ad opera della L. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio gia’ acquisito”).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato il giudicato esterno. Cio’ perche’ in una precedente sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Novara (n. 581 del 2013), si sarebbe accertato non essere vero che (OMISSIS) facesse perdere tempo ai condo’mini in assemblea; sicche’ sarebbe diffamatorio il verbale dove riporta che (OMISSIS) invece si dilungava ad esaminare le carte condominiali.

2.2. Il motivo e’ innanzitutto inammissibile per difetto di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dal momento che non precisa quale fosse l’oggetto del giudizio deciso dalla sentenza n. 581/13; ne’ precisa in quale data sarebbe passata in giudicato.

In ogni caso, esso e’ infondato.

Il giudicato si forma sull’oggetto della domanda, ed oggetto del presente giudizio era stabilire se (OMISSIS) fosse stato o no diffamato, non se facesse perdere tempo ai condomini durante le assemblee condominiali.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 2 e 3 Cost.; articoli 10 e 14 CEDU; articoli 2043 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato l’articolo 2 Cost. e la CEDU, perche’ ha escluso il carattere diffamatorio di uno scritto che ha leso i suoi diritti della persona, avendolo discriminato in quanto minoranza nell’assemblea condominiale.

3.2. Il motivo e’ manifestamente infondato, non esistendo norma veruna nell’ordinamento nazionale o sovranazionale che tuteli i diritti delle minoranze condominiali.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 96 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale l’avrebbe illegittimamente condannato ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, in quanto sarebbe mancato nella specie l’elemento della mala fede.

4.2. Il motivo e’ infondato: per essere condannati ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, basta la colpa, e non e’ necessaria la mala fede. Stabilire, poi, se la domanda sia stata proposta con colpa e’ questione di fatto riservata al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.

5. La responsabilita’ aggravata.

5.1. Il presente giudizio e’ stato introdotto in primo grado nel 2010.

Ad esso, dunque, e’ applicabile ratione temporis l’articolo 96 c.p.c., comma 3, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Presupposto per l’applicazione di tale norma, che va letta in connessione con i commi che precedono, e’ dunque l’avere agito o con mala fede, o senza attivarsi con l’ordinaria diligenza per acquisire una ragionevole previsione sulla fondatezza della propria pretesa.

5.2. Con riferimento al giudizio di legittimita’, questa Corte ha gia’ stabilito che proporre un ricorso per cassazione malgrado la conoscenza o l’ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilita’, e’ fonte di responsabilita’ dell’impugnante ex articolo 96 c.p.c., comma 3, per avere questi agito – e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex articolo 2049 c.c., sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come e’ quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (ex aliis, Sez. 3 -, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016).

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un ricorso nel quale:

– ha sostenuto tesi giuridicamente molto originali, come quella secondo cui la CEDU tutelerebbe le minoranze condominiali;

– ha invocato a sproposito l’esistenza del giudicato esterno, cosi’ come la violazione dell’articolo 101 c.p.c.;

– ha infine (quel che piu’ rileva, ai fini della responsabilita’ aggravata) proposto un ricorso per cassazione col quale nella sostanza ha inteso censurare un tipico apprezzamento di fatto, quale la natura diffamatoria d’uno scritto.

5.3. Il ricorrente, in definitiva, ha proposto un ricorso in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente inammissibile. Da cio’ deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex articolo 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilita’ della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non puo’ consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtu’ del generale principio desumibile dall’articolo 1176 c.c., comma 2) da chi e’ chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale e’ quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Il ricorrente va, dunque, condannato di ufficio ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore delle parti intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e – tenendo conto del numero dei controricorrenti – nella specie puo’ essere fissata in via equitativa ex articolo 1226 c.c., nell’importo di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

-) condanna (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, della somma di Euro 10.000 ex articolo 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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