Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947, comma terzo, c.c., sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
ORDINANZA 5 luglio 2017, n.16481
Ragioni della decisione
Il motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2947 c.c..
Deduce, al riguardo, che il Tribunale erroneamente ha applicato il termine di prescrizione biennale. Infatti, poiché il sinistro aveva provocato lesioni personali a D.S.E. , sussistevano gli estremi del delitto di lesioni colpose, e di conseguenza al credito risarcitorio del Ministero si sarebbe dovuto applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per tale reato, ai sensi dell’art. 2947, comma terzo, c.c., a nulla rilevando che il risarcimento fosse invocato da soggetto diverso dalla vittima primaria.
1.2. Il motivo è fondato.
L’art. 2947 c.c. estende al diritto al risarcimento del danno derivante da reato il termine, se più lungo, previsto dalla legge per la prescrizione del reato.
Questa estensione giova a qualunque persona abbia patito danno in conseguenza del reato, a nulla rilevando che ne sia stata vittima diretta od indiretta, né se chi domanda il risarcimento sia il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.
L’art. 2947, comma terzo, c.c., infatti, estende il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano non già per il fatto che la domanda di risarcimento sia proposta dalla vittima diretta del reato, ma per il fatto che la condotta causativa del danno abbia integrato gli estremi del reato.
Questa soluzione, l’unica consentita dal testo della legge, è anche l’unica coerente con la logica: se così non fosse, infatti, anche alla vittima primaria del delitto di lesioni colpose si dovrebbe applicare un termine prescrizionale lungo per il risarcimento del danno alla persona, ed uno biennale per il risarcimento del danno alle cose, posto che il danneggiamento colposo non costituisce reato.
1.3. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
‘il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947, comma terzo, c.c., sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice’.
Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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