Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 marzo 2017, n. 7902

La pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la parte stessa agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 28 marzo 2017, n. 7902

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29905/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1858/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Giarre (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni a titolo iure proprio conseguenti alla morte del congiunto (OMISSIS), avvenuta mentre costui, alla guida di ciclomotore, si scontrava con il veicolo di proprieta’ e condotto dal (OMISSIS). Il Tribunale adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 31 ottobre 2013 la Corte d’appello di Catania dichiaro’ improponibile la domanda. Osservo’ la corte territoriale che si era formato giudicato nel senso dell’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione a sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato (OMISSIS) e gli “eredi di (OMISSIS)” al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) e che, con riferimento al motivo di appello secondo cui la notificazione dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace era inesistente perche’ effettuata nei confronti degli eredi di (OMISSIS) impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto, l’eventuale inesistenza della notificazione non comportava l’inesistenza della sentenza, ma solo la nullita’ deducibile nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione, sicche’ la sentenza era suscettibile di passare in giudicato.

Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2909, 1306, 471 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 24, 25 e 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti di avere agito per i danni iure proprio, fatti valere quali prossimi congiunti della vittima del sinistro stradale, e non in qualita’ di eredi, mentre nel giudizio innanzi al Giudice di Pace essi erano stati evocati impersonalmente quali eredi, sicche’ non erano stati parte di quel giudizio (peraltro (OMISSIS), all’epoca minorenne, poteva acquistare la qualita’ di erede solo all’esito dell’accettazione con beneficio d’inventario) e non poteva quindi aversi l’efficacia del giudicato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c., e articoli 163 e 164 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la notifica dell’atto di citazione, in quanto eseguita agli eredi impersonalmente nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e non individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, era inesistente, sicche’ inesistente era anche la relativa sentenza.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello aveva omesso di esaminare il fatto della diversita’ delle parti fra il presente giudizio e quello innanzi al Giudice di Pace, nel primo le parti quali attori iure proprio, nel secondo quali “eredi di (OMISSIS) impersonalmente presso il suo ultimo domicilio”, e che si trattava di fatto decisivo in quanto impeditivo dell’efficacia di giudicato della sentenza resa dal Giudice di Pace.

Il primo motivo e’ fondato. Il rapporto dedotto in giudizio, in quanto identificato dal danno subito iure proprio in virtu’ della relazione di parentela, e’ diverso da quello dedotto nell’altro giudizio, nel quale gli odierni convenuti risultano convenuti nella qualita’ di eredi, e dunque con riferimento ad un rapporto obbligatorio del quale soggetto passivo era il de cuius. Il diverso accertamento del fatto storico corrispondente alla causazione del sinistro, cui possono dare vita i distinti processi, non e’ idoneo a determinare un conflitto pratico di giudicati, tale da comportare l’impossibilita’ dell’attuazione simultanea degli stessi, perche’ la diversita’ di obbligazioni risarcitorie, come sopra delineate, comporta una diversita’ dei beni della vita cui i due accertamenti giurisdizionali si riferiscono, residuando nell’ipotesi di contrasto una mera contraddittorieta’ fra decisioni. Il giudice di merito dovra’ quindi attenersi al seguente principio di diritto: “la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non e’ suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio”.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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