Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 marzo 2017, n. 7898

A seguito di incidente stradale dal quale risulti provata la riduzione della capacità di lavoro specifica e se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità è possibile pervenire alla prova presuntiva che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, anche se non necessariamente in modo proporzionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 28 marzo 2017, n. 7898

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23146-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e legale rappresentante, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

FATTI DI CAUSA

In parziale accoglimento della impugnazione principale proposta da (OMISSIS) e dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., la Corte d’appello di Ancona con sentenza 15.10.2013 n. 684:

a) riconosceva la esclusiva responsabilita’ del conducente della vettura Volvo (OMISSIS) nella causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in conseguenza del quale lo (OMISSIS) che procedeva in bicicletta veniva tamponato subendo gravi lesioni personali;

b) dichiara inammissibile per difetto di specificita’ ex articolo 342 c.p.c. il quarto motivo del gravame principale diretto a contestare il calcolo della liquidazione del danno biologico;

c) rideterminava l’importo risarcitorio quanto alla liquidazione degli interessi compensativi ed alla maggiore incidenza del danno morale soggettivo;

d) riformava la decisione di prime cure in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale derivante da invalidita’ lavorativa specifica, in difetto di idonea prova che la dismissione della attivita’ imprenditoriale fosse dipesa dalla diminuita capacita’ di lavoro e non anche da scelte di convenienza economica del danneggiato.

La sentenza di appello e’ stata impugnata per cassazione dallo (OMISSIS) con tre motivi articolati in plurime censure.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.

Non ha svolto difese (OMISSIS) al quale il ricorso e’ stato notificato in data 29.9.2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente censura la statuizione del Giudice di appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificita’ il quarto motivo del gravame principale avente ad oggetto la riliquidazione del danno biologico consistente in postumi permanenti (quantificati dalla c.t.u. medico-legale nel grado di invalidita’ del 46%) e nel periodo di invalidita’ temporanea assoluta e parziale.

Nel motivo di ricorso per cassazione viene riprodotto il motivo di appello che si risolve in un prospetto contabile, estratto da un programma informatico, che tiene conto della eta’ del danneggiato, del periodo di malattia, del valore punto (invalidita’ permanente al 46%) e dell’importo giornaliero del danno di inabilita’ temporanea, desunti dalle Tabelle di liquidazione del danno biologico redatte dal Tribunale di Milano ed in vigore nell’anno 2007, ma tale esposizione non e’ corredata del necessario apparato critico argomentativo a sostegno della censura – espressamente richiesto per il motivo del ricorso di cassazione dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 -, non essendo, da un lato, riportato il passaggio motivazionale della decisione di prime cure che aveva applicato erratamente, secondo l’attuale ricorrente – i predetti criteri di liquidazione; dall’altro, non essendo estrinsecata nel motivo di ricorso la ragione per la quale la determinazione effettuata dal primo giudice doveva ritenersi difforme dal criterio tabellare e, secondo quanto affermato dal ricorrente, basata su un calcolo di “pura fantasia” (dal ricorso, infatti, alla pag. 3, si evince soltanto che il Tribunale di Pesaro, riconoscendo un concorso di responsabilita’ dello (OMISSIS) pari al 25%, aveva liquidato il “danno biologico” in Euro 159.187,00 mentre dal prospetto riportato nel ricorso risulta che non era stata applicata alcuna riduzione relativa al concorso di colpa).

Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione di norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la censura di “omesso esame di un fatto decisivo” ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice di appello non avrebbe esaminato correttamente i fatti rilevati dall’ausiliario nella c.t.u. medico-legale.

La censura si rivolge, da un lato, inammissibilmente alla sentenza di prime cure (riportata alla pag. 19 ricorso), trascrivendo il settimo motivo di gravame esaurentesi in un prospetto di calcolo estratto da un programma informatico, senza tuttavia specificare le ragioni per cui i dati risultanti da tale prospetto debbano ritenersi gli unici corretti ovvero piu’ aderenti al ristoro effettivo del danno rispetto al calco eseguito dal Giudice di prime cure; dall’altro viene ad contestare l’argomento motivazionale della sentenza di appello che ha escluso il riconoscimento del danno patrimoniale futuro da perdita reddituale, sotto un duplice profilo:

a) la presenza di una collaterale attivita’ azienda svolta dal padre del danneggiato ed il supporto ausiliario che il danneggiato avrebbe potuto ricevere dal coniuge e dai dipendenti della impresa artigiana, non erano elementi influenti sulla incapacita’ lavorativa specifica accertata dal CTU.

b) introduce due fatti sopravvenuti alla decisione di prime cure, che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare incorrendo nel vizio motivazionale denunciato: 1-in data 7 gennaio 2008 lo (OMISSIS) si era separato dal coniuge con provvedimento n. (OMISSIS) del Tribunale di Urbino; 2-in data (OMISSIS) era deceduto il padre e l’azienda paterna risultava cessata da diversi anni.

Il motivo in relazione a quest’ultima censura deve ritenersi fondato.

Osserva il Collegio che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, e’ da valutare su base prognostica ed il danneggiato puo’ avvalersi anche di presunzioni semplici. Ne segue che se risulta provata la riduzione della capacita’ di lavoro specifica – e se essa e’ di una certa entita’ e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita’ – e’ possibile pervenire alla prova presuntiva che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, anche se non necessariamente in modo proporzionale.

Tuttavia, qualora la vittima gia’ svolga un’attivita’ (e la continui a svolgere anche dopo il sinistro) o (al momento del sinistro non risulti svolgere alcuna attivita’ lavorativa ma) presumibilmente la svolgera’, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attivita’ gia’ svolta o in procinto di essere svolta e la conseguente futura diminuzione di guadagno, debbono pur sempre essere dedotti e provati dal danneggiato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 05/02/2013), non sussistendo alcuna correlazione univoca tra accertamento della riduzione della capacita’ lavorativa specifica, oggetto di indagine medico-legale, e danno patrimoniale futuro, ben potendo verificarsi che, nonostante la riduzione della capacita’ di lavoro specifico, non vi sia stata alcuna riduzione della capacita’ di guadagno e che, quindi, non sia venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008).

Nella specie dalla c.t.u. medico-legale (trascritta parzialmente alla pag. 22 del ricorso) era emerso che lo (OMISSIS), sul quale incideva una pregressa invalidita’ del 51%, aveva visto annullata la propria capacita’ lavorativa specificamente valutata in relazione alla tipologia di lavoro fino ad allora svolta (attivita’ imprenditoriale artigiana nel settore della plastica), residuando soltanto la capacita’ di attendere a “lavori di carattere meramente esecutivo semplice da svolgere in ambiente non pericolo per il paziente stesso e per gli altri”.

Orbene tale accertamento, in considerazione del rilevante grado di invalidita’ residuato, legittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi e’ ragione di dissentire, la formazione della prova presuntiva in ordine – se non alla definitiva perdita – almeno ad una probabilistica certezza della riduzione della capacita’ di guadagno, dovendo escludersi – alla stregua dell’accertamento dell’ausiliario – una prosecuzione della originaria attivita’ artigianale, in assenza di oggettiva corrispondenza tra le tipologie di lavoro svolta “ante” (attivita’ di artigiano) e residuata “post” (mansioni esecutive semplici in ambiente protetto) sinistro.

In difetto di elementi conoscitivi delle caratteristiche dell’azienda artigiana, la Corte d’appello ha concluso per la mancata prova del danno patrimoniale futuro, ma in tal modo ha invertito la regola dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c., in tal senso dovendo accogliersi la censura per violazione di norme di diritto, atteso che a fronte di una diagnosi di “abolizione” della capacita’ lavorativa inerente il lavoro svolto al momento del sinistro, e di ridottissima capacita’ di lavoro residuale (mansioni esecutive semplici), i requisiti legali di precisione, gravita’ e concordanza degli indizi che presiedono alla inferenza logica del fatto ignorato (perdita patrimoniale futura) assurgono ad un grado di univocita’ probatoria che, per essere disatteso, imponeva la prova contraria gravante sulla societa’ assicurativa della RCA, in quella sede appellata ed appellante incidentale.

In tal senso spettava alla societa’ assicurativa non soltanto allegare che i medesimi locali nei quali era stata esercitata la impresa dismessa dallo (OMISSIS) erano stati occupati da una analoga attivita’ imprenditoriale intrapresa dal padre, ma anche che vi erano – avuto riguardo alla organizzazione della nuova realta’ aziendale – le condizioni materiali idonee a garantire prospettive di certezza o comunque altamente probabili che il figlio invalido avrebbe potuto essere impiegato nell’azienda nello svolgimento di mansioni esecutive semplici, ovvero ancora che il danneggiato, avuto alle sue residue capacita’ lavorative, avrebbe verosimilmente potuto trovare occupazione remunerativa presso altre realta’ aziendali.

In ogni caso la Corte d’appello in presenza dell’indicato quadro indiziario non poteva escludere in assoluto la prova presuntiva di un danno patrimoniale futuro, in quanto l’oggettivo scarto tra la capacita’ lavorativa ed i redditi prodotti anteriormente al sinistro e la minima capacita’ lavorativa residuata e l’assenza di redditi dopo il sinistro, integra gli elementi della fattispecie inferenziale ex articoli 2727 e 2729 c.c. che dal fatto noto conduce alla conoscenza del fatto ignorato che nella specie si proietta nel tempo futuro: a) drastica riduzione del reddito lavorativo (in confronto con i positivi risultati dei ricavi evidenziati nelle precedenti dichiarazioni fiscali prodotte dallo (OMISSIS)); b) obiettive difficolta’ di un reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto, affetto da preesistente invalidita’ civile, e che aveva visto gravemente compromessa la propria invalidita’ biologica con conseguente annichilimento della capacita’ lavorativa specifica.

La sentenza di appello riversando sul danneggiato la ulteriore prova negativa della inesistenza nella specie di prospettive occupazionali alternative, si e’ posta in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alla prova presuntiva del danno patrimoniale futuro derivante da perdita della capacita’ lavorativa specifica e deve, pertanto essere cassata in parte qua.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ed omessa motivazione di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) volto ad impugnare la statuizione della sentenza di appello in ordine al capo delle spese di lite, rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto indicati nell’esame del secondo motivo, provvedendo all’esito a liquidare anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

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