Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13167

Ai fini della colpa grave nei ricorsi per cassazione i giudici prendono le distanze, ritenendolo superato, dall’orientamento secondo il quale la mera infondatezza “in iure” delle tesi prospettate non può integrare gli estremi della responsabilità aggravata

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 25 maggio 2017, n. 13167

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 398-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA in persona del suo Direttore generale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA in liquidazione, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SGROI CARMELO, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con reclamo ex articolo 26 della legge fallimentare, la (OMISSIS) s.p.a ( (OMISSIS)) chiedeva dichiararsi nullo il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal rapporto derivante dal contratto di “factoring” stipulato tra l’allora societa’ “in bonis” e la reclamante, ritenuto a prevalente natura di mandato. Il suddetto accordo negoziale aveva ad oggetto la disciplina delle cessioni dei crediti a venire da parte del fornitore (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) quale “factor”.

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il reclamo ritenendo, come gia’ il giudice delegato, che il contratto andasse qualificato come mandato con finalita’ di finanziamento e non “factoring”.

Avverso tale provvedimento ricorre la (OMISSIS) s.p.a. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a..

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. La ricorrente e la curatela hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1323, 1341, 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ. e articolo 113 c.p.c., comma 1, deducendo l’erroneita’ del provvedimento gravato per non aver operato un’adeguata interpretazione complessiva del testo contrattuale volta a ricostruire l’effettiva volonta’ delle parti. Operazione che, se compiuta, avrebbe condotto a individuare una prevalente “causa vendendi” in forza della quale il “factor” si obbligava ad acquisire i crediti di cui l’impresa cedente sarebbe divenuta titolare. Cio’ che non poteva essere escluso dalla compresenza di altre funzioni economiche che usualmente si accompagnano al “factoring”, quali quella di finanziamento attraverso le anticipazioni pattuite che, pero’ non contraddicevano il risultato finale inquadrabile, all’esito delle partite di dare e avere, in termini di pagamento del corrispettivo da una parte per le cessioni in parola, dall’altra per i servizi accessori e collaterali ad esse e, in particolare, al recupero dei crediti. Nessuna indagine specifica sulle singole clausole contrattuali risultava operata nel provvedimento impugnato, che si limitava a desumere, pertanto immotivatamente, la natura meramente formale del trasferimento di titolarita’ dei crediti dalla costanza ed esiguita’ delle percentuale, del sessanta per cento, delle anticipazioni rispetto all’ammontare complessivo dei crediti, dal progressivo ridursi delle stesse sul finire del rapporto, e dalla unicita’ del debitore ceduto, ossia un’azienda sanitaria locale.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1264, 1265, 1276, 1252 e 2914 cod. civ., della L. 21 febbraio 1991, n. 52, degli articoli 72 e 78 della legge fallimentare, nonche’ degli articoli 112 e 116 cod. proc. civ.. Si deducono analoghe considerazioni quanto all’obliterazione dell’esplicitata volonta’ di cessione dei crediti. Si aggiunge che il tribunale aveva applicato l’articolo 72 della legge fallimentare andando oltre le richieste della curatela che concernevano l’articolo 78 della medesima legge; e che non aveva tenuto in debito conto gli importi che la (OMISSIS) aveva riversato alla (OMISSIS) in ragione di quelli erroneamente ricevuti dalla Asl debitrice, a conferma del gia’ intervenuto perfezionamento della vicenda traslativa.

2. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Secondo una solida giurisprudenza, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’articolo 26 legge fallimentare, respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, a norma dell’articolo 72 della stessa legge, la facolta’ di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Con la conseguenza che detto provvedimento non e’ impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attivita’ cosi’ esercitata si pretendono far derivare (Cass., 11/08/2010, n. 18622; nello stesso senso, in analoga fattispecie, e’ Cass., 01/06/2012, n. 8870). Si tratta di un orientamento risalente ad anni precedenti la novella fallimentare del 2006-2007 ma, come osserva la dottrina, non incisa in “parte qua” da questa.

Vengono in gioco provvedimenti inerenti alla gestione del patrimonio e privi dell’attitudine alla definitivita’, pertanto non essendo sufficiente, ai della ricorribilita’ in parola, che abbiano una qualsiasi idoneita’ a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi (cosi’ si esprime, in motivazione, Cass., 03/09/2015, n. 17520, riguardo i provvedimenti assunti a norma dell’articolo 169-bis della legge fallimentare sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso; eguali conclusioni in Cass. 02/03/2016, n. 4176).

Ne discende l’inammissibilita’ del ricorso.

3. Ritiene inoltre questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti cosi’ distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come pacificamente interpretati, costituisca di per se’ indice di (mala fede o) colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero, nella seconda ipotesi, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel nostro caso dalla palese inammissibilita’ del ricorso oggi in esame consegue che delle due l’una: o il ricorrente ben conosceva l’insostenibilita’ della propria impugnazione, ed allora ha agito con dolo; ovvero non ne era al corrente, e allora ha tenuto una condotta gravemente colposa.

Questa Corte conosce l’orientamento secondo cui la mera infondatezza “in iure” delle tesi prospettate non puo’ di per se’ integrare gli estremi della responsabilita’ aggravata di cui all’articolo 96 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 11/12/2007, n. 25831).

Tale orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacche’ se e’ vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi inammissibile o infondato, di per se’, non costituisce indice di colpa grave ex articolo 385 c.p.c., comma 4, ovvero, attualmente, ex articolo 96 c.p.c., u.c., e’ parimenti vero che in questa sede si e’ rilevata non gia’ la mera inammissibilita’, ma la totale insostenibilita’ in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso: cosi’ che la grave erroneita’ delle tesi prospettate finisce per costituire un indizio dal quale risalire univocamente, ex articolo 2727 cod. civ., alla colpa grave del ricorrente.

Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimita’ non sarebbe di per se’ indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilita’ aggravata), in ogni caso, quale che ne fosse la condivisibilita’ all’epoca in cui sorse, oggi non e’ piu’ coerente ne’ con la realta’ ne’ col quadro ordinamentale.

Non e’ coerente con la prima, perche’ non considera la “ratio” deflattiva dell’articolo 385 c.p.c., comma 4, ovvero, attualmente e nell’ipotesi, dell’articolo 96 cod. proc. civ., che per contro va tanto piu’ valorizzata, quanto piu’ appare cresciuto a dismisura il numero dei ricorsi per cassazione ove si sostengono tesi palesemente incongrue.

Non risulta coerente col mutato quadro ordinamentale perche’ non tiene conto: del principio di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere piu’ celere il giudizio, anche attraverso misure dissuasive; del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalita’ strumentali (Cass., 18/05/2015 n. 10177); del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare la dispersione di risorse giurisdizionali (Cass., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310, in motivazione).

Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia, fissata in Euro 10.000,00.

4. Spese secondo soccombenza, liquidate secondo parametri minimi in considerazione del contenuto delle difese della curatela che, nonostante l’ampiezza quantitativa delle stesse nel controricorso, non hanno sollevato la dirimente questione dell’inammissibilita’ in rito del ricorso ricevuto. A tale questione, e correlativa eccezione, la difesa della curatela ha infatti solo aderito in sede di memoria illustrativa, successivamente alla requisitoria scritta del procuratore generale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 15.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Condanna inoltre parte ricorrente, ex articolo 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore del controricorrente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. (OMISSIS).

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata

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