Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 11 gennaio 2012 n. 144. È legittima la delibera dell’assemblea condominiale che a maggioranza stabilisca la rimozione dell’antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi.

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 144 del 12 gennaio 2012


L’antenna, infatti, pur rientrando tra le cose comuni, ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, del c.c. non costituisce però ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale.
Gli Ermellini hanno precisato che la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione. Pertanto, a sua volta, rientra nella signoria dell’assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l’unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell’impianto di proprietà individuale.

Infine la S.C. conclude asserendo che non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale.

Sorrento,  12 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa

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