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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 12599 del 22 maggio 2013

 

Il Collegio
Rilevato che la controversia, in quanto relativa a querela di falso, non rientra tra quelle nelle quali l’amministratore condominiale può resistere o agire senza espressa autorizzazione assembleare (cfr. Cass. SU 18331/10);
ritenuto che, mancando nella specie detta autorizzazione, va assegnato termine all’amministratore del controricorrente Condominio (omissis) in Arzano per munirsi di essa:

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando al Condominio sopraindicate termine di giorni 90, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di delibera del Condominio di autorizzazione dell’amministratore a resistere all’impugnazione.
Sì comunichi integralmente il testo da1l’ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 16 aprile 2013

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