cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 27 ottobre 2015, n. 43319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –
Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS);
G.I., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/10/2013 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. PINELLI Mario che ha concluso chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.5.2012 il Tribunale di Trapani dichiarò G.G. e G.I. responsabili di concorso in truffa in danno di B.M. e li condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa ciascuno, nonchè al risarcimento dei danni (con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22.10.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ridusse la pena ad anni 1 di reclusione ed Euro 900,00 di multa ciascuno.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore, con unico atto, deducendo:

1. violazione di legge non sussistendo gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di truffa poichè B. sapeva che l’assegno che gli era stato consegnato non era negoziabile in quanto intestato al nonno di G.I., Ge.Sa., deceduto da diversi anni, come emerge dal verbale di s.i.t. della persona offesa;

B. mise all’incasso l’assegno con la consapevolezza che non poteva essere pagato; non vi sono stati artifizi e raggiri poichè B. è persona di buona esperienza commerciale; è perciò irrilevante il fatto che B. fosse analfabeta;

2. violazione di legge essendo tardiva la querela, come si evince dalle dichiarazioni del teste Bi.Gi.; la data del commesso reato va individuata nel momento della consegna dell’assegno, rispetto al quale era trascorso un tempo superiore a tre mesi;

3. violazione di legge sulla conferma delle statuizioni civili, pur non essendo documentalmente provata la consegna dei materiali;

4. violazione di legge in relazione all’inflizione di una pena superiore ai minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico anche perchè reiterativo del motivo di appello corrispondente e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ravvisato gli artifizi e raggiri nella consegna a B.M., analfabeta, di un assegno tratto da Ge.Sa. deceduto da diversi anni e che il fatto che B. sapesse della morte di Ge. era irrilevante a fronte della sua incapacità di leggere il titolo.

Il richiamo alle dichiarazioni di B.M., se inteso come finalizzato a dedurre il travisamento di una prova, è generico.

Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, reiterativo del corrispondente motivo di appello e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la querela considerando che l’assegno fu consegnato il 26.8.2009 e la querela fu sporta il 23.11.2009 e ciò a prescindere dal tempo necessario alla persona offesa per comprendere di essere stato truffato.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la questione non era stata dedotta con i motivi di appello, per quanto risulta dalla sentenza impugnata.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2015

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