SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 9 luglio 2012, n.26599

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Pistoia in data 16.6.2010 di condanna di V.R. per il delitto di rapina aggravata.

2. Avverso detta pronunzia ricorre l’imputato sollevando due motivi.

Il primo, sulla violazione di legge (in relazione agli artt. 69, 628, u.c., cod. pen.; 125 comma 3; 597 comma 4, 125 comma 3 cod. proc. pen.) avendo la Corte di appello da un lato ritenuto non sussistente l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., e dall’altro non provveduto alla rideterminazione della pena inflitta; e ciò sull’erroneo convincimento che, avendo il GIP operato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, di fatto l’aggravante esclusa non aveva influito sul computo della pena; invece l’art. 628 u.c. cod. pen., stabilendo che nel giudizio sulle circostanze le attenuanti generiche non possono mai essere stabilite come prevalenti sulla citata aggravante, avrebbe determinato che il calcolo della pena, comprensivo del giudizio sulle circostanze, fosse stato avviato dal GIP stabilendo una pena base già in considerazione, anche, della suddetta aggravante. Dal che la necessità di procedere a una riduzione della pena in proporzione alla esclusione, operata in appello, della aggravante in parola.

Nel secondo motivo si contesta violazione di legge (in relazione agli artt. 99, 628, comma 1, cod. pen.; 125 comma 3 cod. proc. pen.) avendo la Corte di appello ritenute integrate le aggravanti del travisamento del volto e dell’azione condotta da più persone riunite benché i rapinatori indossassero semplici cappellini inidonei al travisamento e sul posto non fosse presente una pluralità di soggetti agenti.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

Sul primo motivo deve rilevarsi che nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata la Corte di appello, in premessa, rileva l’errore commesso dal GIP nel giudicare prevalenti le circostanze attenuanti generiche in rapporto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen. nonostante il disposto dell’art. 628, u.c., cod. pen.; contrariamente al GIP ritiene poi non integrata detta aggravante nel caso di specie; nella conclusione considera immutato il trattamento sanzionatorio in quanto nella commisurazione della pena il GIP non avrebbe tenuto conto dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen..

Tuttavia, come si legge a p. 16 della sentenza di primo grado, la pena base è stata determinata anche con riguardo all’aggravante esclusa dalla Corte di appello. Conseguentemente, la pena doveva essere rideterminata con esclusione dell’aumento corrispondentemente apportato.

Il secondo motivo è invece infondato, attesa la corretta applicazione fatta dalla Corte territoriale della giurisprudenza di legittimità: che in primo luogo ritiene integrata l’aggravante del travisamento già per una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Cass., sez. II, 27.4.11, n. 18858); e che ritiene integrata l’aggravante delle più persone riunite per la simultanea presenza, nel luogo della rapina, di almeno due persone (Cass., sez. un., 29.3.12, n. 21837). Nel caso di specie, e con riguardo alla prima aggravante, è stata rilevata l’utilizzazione da parte dell’imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento con valutazione di fatto scevra da vizi logici e non ulteriormente valutabile, come tale, in questa sede di legittimità. Con riguardo alla seconda aggravante, è stata acclarata la presenza sul luogo del fatto di due rapinatori.

2. Ne consegue, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e il rigetto del ricorso per i restanti motivi.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

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