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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 6 ottobre 2015, n. 40128

Fatto e diritto

1. S. F., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14/07/2014 dalla Corte di Appello di Ancona, deducendone la nullità in quanto l’udienza si era tenuta il 14/07/2014 nonostante nel decreto di citazione a giudizio fosse stata indicata la data la data del 17/04/2014.
Da un controllo degli atti processuali è emerso che la notifica fu effettuata dalla Cancelleria al difensore di fiducia dell’imputato, a mezzo di un fax composto da due fogli: a) il biglietto di cancelleria nel quale la data dell’udienza era indicata nel 14/07/2014; b) il decreto di citazione nel quale la data dell’udienza era indicate nel 17/07/2014.
L’udienza si tenne il 14/07/2014.
Di conseguenza, poichè l’udienza si tenne prima di quella indicata nel decreto di citazione (l’unico documento che fa fede), deve applicarsi quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione»: Cass. 8794/1996 riv 205907; Cass. 3849/2014 riv 262676.
La sentenza va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia essendosi la Corte di Ancona (formata da un’unica sezione) pronunciata nel merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

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