Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 5 marzo 2014, n. 5211
Svolgimento del processo
1) Per il recupero dei costi di stampa del giornale Asti Padania finalizzato alla propaganda elettorale del sindaco del comune di Asti, la Sintagma Editrice di C.M. chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’architetto B.G. , candidato alla carica.
B. si opponeva e chiamava in manleva l’on. F.S. .
Il tribunale di Torino nel giugno 2003 rigettava l’opposizione e la domanda di manleva.
La Corte di appello con sentenza 15 gennaio 2007 confermava l’ingiunzione, ma accoglieva l’impugnazione proposta dall’opponente, notificata il 30 luglio 2004 nei confronti del chiamato in causa F. , condannandolo a manlevare il B. di quanto da questi dovuto al creditore ingiungente. F.S. , rimasto contumace in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 febbraio 2008, per lamentare, con unico motivo, la nullità della notifica dell’atto di appello e conseguentemente del giudizio di secondo grado, in quanto effettuata il 29 luglio 2004 presso il difensore costituito in primo grado, un praticante procuratore che il 27 (recte 21) aprile 2004 era stato cancellato dal registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
Bonino ha resistito rilevando, tra l’altro, che la notifica era valida perché il difensore aveva proposto reclamo al CNF il 27 aprile 2004, con relativo effetto sospensivo della cancellazione.
Parte C. non ha svolto attività difensiva.
È stata depositata procura notarile per la costituzione di nuovo difensore del ricorrente.
Avviata a trattazione camerale con la proposta di rigetto del ricorso, la causa è stata rimessa a pubblica udienza.
Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
2) La tesi sintetizzata nel rituale quesito di diritto posto dal ricorrente è la seguente: la notifica dell’appello proposto da B.G. sarebbe inesistente o nulla, perché l’impugnazione fu notificata al difensore in primo grado (dr G. ), che era un praticante avvocato, cancellato dall’albo dopo la pronuncia della sentenza ma prima della notifica dell’appello.
Da ciò deriverebbe la nullità del giudizio, svoltosi in contumacia dell’appellato F.S. , ignaro del gravame interposto da B. , in quanto l’atto era rimasto giacente presso gli uffici postali senza essere stato ritirato dal destinatario.
3) La censura è infondata.
Va premesso che, come fondatamente rileva la difesa del B. , non è noto il motivo della cancellazione dall’albo documentata con il certificato del Consiglio dell’Ordine di Asti, poiché esso non reca la motivazione del provvedimento.
Parte resistente ha fatto inoltre rilevare che potrebbe non essere esatto affermare che il provvedimento deriva dalla scadenza dei sei anni di validità dell’abilitazione, giacché il certificato, pur recando la data di iscrizione del dr G. (24 marzo 1998), non specifica la data in cui egli ebbe a prestare giuramento, data che rileva ai fini del decorso dei sei anni, atteso che secondo l’art. 4 del r.d.n. 37/34: “Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture (ora tribunali ex d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51) a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
4) Il controricorso rileva che dalla certificazione prodotta dal ricorrente emerge che il dr. G. era stato cancellato dal Registro dei praticanti abilitati al patrocinio in data 21 aprile 2004, ma che aveva presentato reclamo il 27 aprile 2004. Dal documento risulta anche che il ricorso era stato dichiarato inammissibile dal CNF con decisione del 27 gennaio 2005, depositata il 22 marzo 2006 e notificata al ricorrente soltanto in data 24 maggio 2006.
Ora, come fondatamente oppone il controricorrente, la proposizione del reclamo aveva rimmesso il reclamante nei suoi poteri in forza del disposto degli artt. 37 comma 5 del r.d.l n. 1578/33 e dell’art. 14 comma 2 del r.d. n. 37 del 1934.
La prima norma, dopo aver elencato i casi di cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori pronunciata dal Consiglio dell’ordine, stabilisce, con disposizione di portata generale riferibile a ogni ipotesi di cancellazione comunque adottata, le modalità di notifica delle deliberazioni “in materia di cancellazione” e la facoltà dell’interessato di presentare ricorso al CNF.
Il successivo quinto comma stabilisce che “il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo”.
La norma si combina con le disposizioni dell’art, 14 in tema di cancellazione dal registro dei praticanti, in ordine alla quale è stabilito che a tali casi “si applicano le disposizioni dell’art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art. 45 del presente decreto”.
Ne consegue che con il reclamo proposto il 27 aprile, il Praticante G. aveva sospeso l’effetto della cancellazione, cosicché al momento della successiva notifica indirizzatagli dall’appellante era formalmente legittimato a ricevere l’atto.
La non diligente condotta di non ritirarlo, per trasmetterlo all’appellato, non può ridondare a carico del B. , che aveva assolto al suo dovere; né rileva che nell’intestazione della sentenza sia stato omesso il nome dell’odierno ricorrente.
La sua posizione è stata infatti oggetto, come ovvio, di specifica valutazione che ha condotto alla condanna.
5) Invano parte ricorrente deduce che la successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, di portata dichiarativa, farebbe retroagire gli effetti della pronuncia.
Questa tesi è contrastante con il disposto normativo citato, la cui ratio è quella di impedire che la cancellazione, se impugnata, possa impedire lo svolgimento dell’attività processuale fino al momento della decisione sul reclamo.
Una volta accertata validità del provvedimento amministrativo, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del reclamo possono avere effetti retroattivi sulla ricostruzione dello status del reclamante, ma non possono togliere retroattivamente valore all’attività difensiva svolta in favore dell’assistito, che è retta dal principio generale tempus regit actum, il quale da valore agli atti secondo la regola del tempo in cui vengono compiuti : in questo caso le facoltà difensive del reclamante sussistevano al momento della notifica dell’appello, restando intangibili.
6) Non rileva neppure la parentesi di privazione dei poteri difensivi verificatasi nella settimana tra il 21 e il 27 aprile. Parte ricorrente sostiene che la cancellazione avrebbe fatto venir meno il rapporto professionale e che per conferire nuova validità alla domiciliazione presso di lui sarebbe stato necessario il rilascio di nuovo mandato.
Anche questa suggestiva ipotesi è in contrasto con le finalità della disposizione che “sospende” l’effetto del provvedimento e che quindi ha lo scopo di protrarre, fino alla decisione, l’esercizio dei diritti del patrocinante. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate, attesa la novità ed eccezionale singolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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