Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 5 luglio 2012 n. 11304. La violazione dell’obbligo di diligenza del professionista va rapportato all’idoneità dell’attività dallo stesso prestata ad incidere sugli interessi del cliente e quindi deve concretare un inadempimento in ciò rilevante ma, ripetesi, per poter giudicare tale rilevanza deve operarsi una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa – la cd perdita di chances di vittoria

Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 luglio 2012 n. 11304[1]

La caratteristica peculiare del contratto d’opera professionale, volto a garantire al cliente non già il raggiungimento di un risultato bensì l’espletamento della dovuta diligenza per conseguirlo, non può produrre l’effetto – come espressamente invece statuito dalla Corte territoriale – di cristallizzare ogni giudizio delibativo in merito alla violazione dell’onere di diligenza al momento in cui esso si sia concretizzato, influendo invece sulla valutazione dell’idoneità della prestazione a soddisfare l’interesse del cliente ad un diligente svolgimento dell’incarico professionale.

Illegittimamente spostare l’esame della diligenza dalla condotta alle conseguenze della stessa, vale a dire, al pregiudizio per l’esito della causa e quindi per gli interessi del cliente, che dalla carenza di diligenza sarebbe originato.

In definitiva, la violazione dell’obbligo di diligenza del professionista va rapportato all’idoneità dell’attività dallo stesso prestata ad incidere sugli interessi del cliente e quindi deve concretare un inadempimento in ciò rilevante ma, ripetesi, per poter giudicare tale rilevanza deve operarsi una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa – la cd perdita di chances di vittoria.

Sorrento, 6 luglio  2012.

Avv. Renato D’Isa

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