cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 30 settembre 2015, n. 19499

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7445-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE TUTORE E LEGALE RAPP.TE DELL’INTERDETTO (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 461/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato il 13.23 settembre 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quale tutrice dell’interdetto (OMISSIS), per sentirli condannare, previo accertamento del proprio diritto di proprieta’, alla restituzione di un vano di circa mq. 3, accessorio del locale sito in (OMISSIS), abusivamente occupato dai convenuti, oltre al risarcimento dei danni.

Assumeva l’attore: di aver acquistato da (OMISSIS), con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), un locale terraneo comprensivo, come risultante dagli atti e dalle piante catastali, di tale vano pervenuto alla venditrice per testamento pubblico 19.7.1993 di (OMISSIS); i convenuti avevano acquistato da (OMISSIS), con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), un locale confinante sito in (OMISSIS), pervenuto alla propria dante causa in virtu’ di detto testamento pubblico. Si costituivano in giudizio i convenuti sostenendo che il comune dante causa, tale (OMISSIS), aveva instaurato un rapporto pertinenziale tra il vano in questione e l’immobile di loro proprieta’ e che, nell’atto di acquisto dell’attore non era menzionato il locale oggetto di causa; eccepivano, comunque, di averlo usucapito.

Assunta prova testimoniale ed espletata C.T.U., con sentenza 19.10.2005, il Tribunale adito condannava i convenuti a rilasciare agli attori il vano in contestazione con rimozione del muro divisorio edificato secondo la linea di confine tra i due immobili, come risultante dalla planimetria catastale; rigettava la domanda di risarcimento danni e compensava fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza (OMISSIS), in proprio e quale tutrice dell’interdetto (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano distinti appelli cui resisteva (OMISSIS) anche con appello incidentale relativo alla statuizione sulle spese processuali.

Con sentenza depositata il 9.2.2009 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato assorbito l’appello incidentale, limitava la condanna emessa dal Tribunale per il rilascio del vano accessorio retrostante il locale dell’attore, “alla parte costituita dalla zona al di qua della linea di punteggiatura secondo la planimetria all.sub A della C.T.U.”; compensava interamente le spese del grado, ponendo gli esborsi di C.T.U. per meta’ a carico di ciascuna delle due parti. La Corte di merito, qualificata l’azione proposta dall’attore come revindica, posto che l’incertezza riguardava l’acquisto del cespite in se’ e per se’ e non anche la relativa estensione, osservava che incombeva all’attore la prova dell’acquisto originario del cespite, nel caso in esame meno rigoroso in quanto entrambi i locali delle parti erano provieniti da un comune dante causa; rilevava, poi, che il titolo di acquisto dello (OMISSIS) (atto del (OMISSIS)) contemplava anche accessori e pertinenze del locale principale e che la planimetria catastale acquisita dal C.T.U. dal competente ufficio pubblico,comprovava l’inserimento del vano accessorio nel locale principale dello (OMISSIS), considerato che i rispettivi locali delle parti provenivano da un unico proprietario originario “per la cui eredita’ il rappresentante della comunione ereditaria aveva provveduto all’accatastamento, nel 1939, all’epoca cioe’ dell’impianto del catasto edilizio urbano nazionale”. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria, (OMISSIS), in proprio e quale tutore dell’interdetto (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS).

Resiste con controricorso (OMISSIS).

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

I ricorrenti deducono:

1) violazione, erronea e mancata applicazione ed interpretazione degli articoli 2697 e 948 c.c. e dei principi sull’onere probatorio in materia di azione di revindica; contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Appello, le parti non avevano acquistato i rispettivi locali dallo stesso dante causa in quanto il rivendicante (OMISSIS) aveva acquistato il locale in (OMISSIS) da (OMISSIS), mentre i (OMISSIS) avevano acquistato il locale di via (OMISSIS) da (OMISSIS) sicche’ non sussisteva l’attenuazione dell’onere probatorio, come invece ritenuto con la sentenza impugnata; peraltro, era pacifico solo che entrambi i locali era appartenuti originariamente ad (OMISSIS) e che quest’ultima avesse lasciato per testamento il locale di via (OMISSIS) ad (OMISSIS), mentre risultava contestato che (OMISSIS) avesse lasciato per testamento il locale di (OMISSIS) a (OMISSIS); il rivendicante (OMISSIS) aveva provato solo il passaggio di proprieta’ del locale rivendicato da (OMISSIS) a lui, omettendo di provare il trasferimento della proprieta’ da (OMISSIS) e (OMISSIS) mediante la produzione del relativo atto di acquisto; 2) omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,riguardante la contestazione (a pag. 16 e 17 dell’atto di appello) dei (OMISSIS) in ordine al passaggio di proprieta’ del bene rivendicato da (OMISSIS) a (OMISSIS), dante causa dello (OMISSIS), sicche’ difettava la prova sul punto in mancanza di esibizione del testamento di detto trasferimento; 3) violazione, erronea e/o mancata applicazione ed interpretazione degli articoli 2697 e 948 c.c. e dei principi sull’onere onere della prova in materia di azione di revindica; la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto decisive, ai fini della prova della proprieta’ del bene rivendicato, la planimetria catastale del locale di via (OMISSIS), acquisita dal C.T.U. ed allegata alla relazione peritale di ufficio espletata in primo grado, ma non richiamata nell’atto pubblico ed aveva fatto riferimento ad argomentazioni deduttive e presuntive; 4) violazione, falsa e/o mancata applicazione ed interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli articoli 2714 e 2715 c.c. nonche’ dei principi in materia di documentazione amministrativa e di formazione e riproduzione di atti e documenti su supporti informatici e rilascio di relative copie; la Corte di merito, pur prendendo atto del mancato rispetto delle procedure di legge nella riproduzione su strumento informativo (“rasterizzazione”)delle originali planimetrie cartacee di entrambi i locali, aveva affermato la validita’ della documentazione rilasciata dall’ente pubblico, ritenute le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di natura meramente organizzativa e rivolte solo alla P.A. ma non riguardanti il rapporto fra la stessa ed il privato.

Va preliminarmente disatteso quanto dedotto col controricorso in ordine al vizio di motivazione della sentenza di appello, laddove era stata ritenuta infondata la questione preliminare sulla mancata autorizzazione del giudice tutelare alla tutrice, (OMISSIS) (costituitasi in giudizio quale tutrice dell’interdetto (OMISSIS)) al fine della proposizione dell’appello. Sostiene il controricorrente che tale autorizzazione non e’ richiesta solo nel caso, non ricorrente nella specie, in cui il giudizio di primo grado sia promosso personalmente dall’incapace in data antecedente al provvedimento di interdizione; ne conseguiva la nullita’ dell’appello e del ricorso per cassazione.

Rileva il Collegio che, correttamente, il Giudice di appello ha affermato che, trattandosi di soggetto convenuto e soccombente in primo grado, il secondo grado del giudizio, che ne costituiva la naturale prosecuzione, non richiedeva ulteriori autorizzazioni del Giudice tutelare.

Tale affermazione e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a tutelare gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare ne’ per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, ne’ per impugnare la relativa sentenza, ne’ per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione (Cass. n. 7068/2009; n. 23647/2004).

In aderenza alla “ratio” dell’articolo 374 c.c., al tutore e’ fatto divieto senza autorizzazione del giudice tutelare, solo di iniziare “ex novo” giudizi a nome della persona tutelata, occorrendo, in tal caso, valutare preventivamente l’interesse ed il rischio economico per il tutelato, ipotesi non ricorrente nel caso di prosecuzione del giudizio in sede di appello e di ricorso per cassazione. Passando all’esame dei motivi di ricorso, la prima censura e’ infondata, avendo la Corte di merito specificato in base a quali elementi probatori il vano accessorio faceva parte di un unico immobile di pertinenza di un unico proprietario che, nel 1939, aveva provveduto al relativo accatastamento. La questione della provenienza successoria dell’immobile di via (OMISSIS) era pacifica ed i ricorrenti si limitano a lamentare tardivamente la mancata esibizione del testamento. In realta’ parte ricorrente si limita a contrapporre una proprio versione circa la successione dei titoli di provenienza ed, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non riporta nel motivo in esame, gli elementi di fatto a supporto della tesi sostenuta. Va aggiunto che la Corte ha legittimamente richiamato il principio dell’attenuazione dell’onere probatorio in tema di revindica facendo riferimento all’acquisto di entrambi i locali in questione da un comune dante causa e non da danti causa diversi. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui il rigore della cosiddetta “probatio diabolica” che comporta l’onere, a carico dell’attore, in rivendicazione, di provare la proprieta’ del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario,ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesta l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante ha solo l’onere di provare che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 4556/1985; n. 439/1985).

La seconda e la terza censura, da valutarsi congiuntamente in quanto entrambe attinenti a valutazioni probatorie, sono inammissibili. In particolare, sostiene parte ricorrente che non sarebbero utilizzabili per la decisione della controversia le planimetrie catastali, ma sul punto la Corte di merito ha dato conto della validita’ probatoria della certificazione catastale acquisita dal C.T.U., rispetto a quella difforme prodotta dall’attore, evidenziando che, nella specie, il vano in questione aveva natura di accessorio “cosi’ da essere contemplato indirettamente dal titolo” e la planimetria catastale valeva come prova integrativa del titolo relativamente all’accessorio, considerato che il titolo di acquisto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), contemplava anche accessori e pertinenze del locale principale.

Privo di fondamento e’, infine, il quarto motivo in relazione al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 2 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Al riguardo occorre ribadire che l’organizzazione della P.A. non incide sull’effetto certificante degli atti da essa provenienti e che fanno piena prova fino a querela di falso, tenuto conto della veridicita’ degli atti amministrativi sul piano privatistico, agli effetti degli articoli 2714 e 2715 c.c. (V. pag. 3 sent. imp.).

In conclusione il ricorso va rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *