Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 29 settembre 2015, n. 19372

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8929-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta e l’Avvocato (OMISSIS) che chiede il rigetto del ricorso ed, in subordine, l’infondatezza.

La Corte:

 

FATTO E DIRITTO

 

ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello di (OMISSIS), appello proposto contro la sentenza n. 2/06/2011 della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento relativo a tassa di smaltimento rifiuti per l’anno 2006 concernente un immobile sito in di (OMISSIS).

L’adita CTR – dopo avere dato atto che l’intimato comune di Pontecagnano Faiano non si era costituito, “sia pur notiziato dell’impugnazione” – ha motivato la decisione evidenziando che mancava agli atti di causa il deposito dell’avviso di ricevimento, siccome prova unica dell’avvenuta notifica dell’atto di appello. In difetto di tale deposito, la notificazione dell’appello doveva considerarsi inesistente e percio’ l’appello inammissibile.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato comune di Pontecagnano Faiano non ha svolto difese.

Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’articolo 149 c.p.c. e “delle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890”, in relazione “all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”) la parte ricorrente assume che “in realta’ l’avviso di ricevimento, sebbene non se ne faccia menzione in atti del processo, fu ritualmente restituito dall’Ufficio postale con l’attestazione dell’avvenuta consegna del plico in data 8.7.2011 all’impiegato del comune di Pontecagnano addetto alla ricezione.

Pertanto l’originale dell’avviso, con l’attestazione suddetta, viene (nuovamente) prodotto in giudizio in questa sede”. Cio’ premesso, la parte ricorrente assume che “erroneamente, quindi, l’appello e’ stato dichiarato inammissibile”.

Il motivo appare inammissibilmente formulato.

Nessuna concreta critica (in punto di erronea interpretazione o applicazione delle norme di legge valorizzate in rubrica) e’ rivolta alla pronuncia del giudice del merito, se non l’apodittica affermazione che la dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello sia stata erroneamente pronunciata.

In tal modo la parte ricorrente incorre nella violazione del principio tante volte enunciato da codesta Suprema Corte (per tutte, si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002) secondo cui: “Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne’ quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’articolo 366 c.p.c., n. 4, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile”.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’articolo 101 c.p.c.) la parte ricorrente si duole della violazione, da parte del giudice del merito, del principio del contraddittorio, nella parte in cui dispone che il giudice “quando ritiene ex officio di porre a fondamento della decisione una questione di fatto o di diritto non trattata dalle parti, non puo’ decidere la controversia in base a tale questione, bensi’ deve riservarsi la decisione e dare notizia alle parti” ai fini di consentire ad esse di interloquire.

Il motivo di impugnazione appare manifestamente infondato.

Come codesta Corte Suprema ha avuto modo di rilevare in plurime occasioni la norma dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 fa riferimento a quelle “questioni” (oggetto di rilievo officioso, quando non fatte oggetto della difesa delle parti) che sono idonee a comportare “nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” (per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).

Percio’, e’ solo la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una siffatta questione che determina nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, perche’ private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facolta’ di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilita’ dell’esercizio giudiziale delle domande.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’ e manifesta infondatezza.

Roma, 30 settembre 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si e’ costituita.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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