Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 3 agosto 2012 n. 14096. L’ascensore può ritenersi un elemento necessario per l’abitabilità di un appartamento (a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di handicap) e dunque la sua installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime

 

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 agosto 2012 n. 14096

 

Secondo gli ermellini  apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie è l’asserzione della Corte di Appello di Catania secondo cui l’ascensore  non può essere considerato un impianto indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento e, dunque, ad esso non possono applicarsi le norme derogatorie, rispetto alle distanze del codice civile, previste dalla legge 13/1989, volta all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, ed è il punto rilevante della pronuncia,  chiarisce la Suprema corte che tale norma opera a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di handicap.

Infatti, la Corte territoriale  non sembra aver adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del Legislatore, l’installazione dell’ascensore o di altri congegni … idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici.

Per la Cassazione gli ascensori sono diventati funzionali ad assicurare la vivibilità dell’appartamento al pari di luce, acqua e gas.

E seppure la lettera della legge parla di nuovi edifici  la assolutezza della previsione di cui all’articolo 1 non può non costituire un criterio di interpretazione anche per le soluzioni di potenziali conflitti che dovessero verificarsi con riferimento alla necessità di adattamento degli edifici esistenti alle prescrizioni dell’articolo 2.

 

Sorrento, 6 agosto  2012.

Avv. Renato D’Isa

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