Il testo integrale[1]

Per la S.C. il fatto che il legale potesse in astratto pretendere dai propri clienti, a titolo di compenso professionale, somme maggiori dl quelle liquidate a carico delle parti soccombenti con la sentenza civile, è del tutto, indifferente nelle valutazioni del caso.

Nel momento in cui il ricorrente trattenne per sé non solo le spese legali liquidate in sentenza, ma anche le somme destinate ai clienti, egli non poteva infatti vantare alcuna maggiore pretesa per compensi professionali, non avendo mai agito per ottenerne il riconoscimento. A prescindere dal fatto che nemmeno per le spese legali liquidate dal giudice civile egli avrebbe potuto operare alcuna ‘trattenuta’ non avendone chiesto la distrazione ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.

Del tutto correttamente la sentenza impugnata ha applicato al caso di specie il principio secondo cui commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, trattenga definitivamente la somma ricavata dall’esecuzione del mandato invece di rimetterla al mandante, e altrettanto correttamente ha escluso che l’astratta previsione normativa del diritto di ritenzione valesse a scriminare il ricorrente, in assenza di qualunque accertamento del diritto sostanziale presidiato dalla garanzia speciale”.

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