Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 27 aprile 2015, n. 17428

Ritenuto in fatto

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città in data 23.12.2011 di condanna di C.P. per i delitti di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen.
Contro detta pronunzia ricorre, a mezzo di difensore, l’imputato contestando violazione di legge e illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 707 cod.pen., contestando – con il richiamo di giurisprudenza di questa corte – che il possesso di due martelletti frangivetro possa integrare il requisito di fattispecie, legalmente descritto come “strumenti atti ad aprire serrature”.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
La difesa dell’imputato richiama la sentenza di questa corte del 6.7.2010, n. 26289 secondo cui il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 I. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall’art. 707 c.p., non essendo tale oggetto né una “chiave alterata” né “uno strumento atto ad aprire o forzare serrature”.
Va al riguardo ricordata per la maggiore pertinenza anche la più recente sentenza 17.4.2014 n.18393, in cui – esaminando una fattispecie assimilabile alla presente – è stato deciso che in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, vanno esclusi dalla nozione di “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature”, il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di “serratura” essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno.
Questo secondo arresto – acquisito sulla scorta della valorizzazione del significato dei termine “serratura” avulso dal contesto della disposizione legale e invece acquisito in considerazione esclusiva del significato rinvenibile nel comune uso linguistico (ampiamente prescindente dallo specifico lessico settoriale proprio dei contesto giuridico in generale e penalistico in particolare) merita di essere rimeditato alla luce delle complessive acquisizioni giurisprudenziali maturate con riferimento all’ipotesi delittuosa in esame. Questa corte ha infatti più volte affermato che l’espressione “strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature”, deve intendersi non nella accezione strettamente letterale ed avulsa dal contesto prescrittivo in cui si trova ad essere, bensì come formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l’elencazione esemplificativa integrata da chiavi alterate o contraffatte e chiavi genuine.
Tale elencazione, infatti, se esprime casi di “apertura” di serrature, non espone ipotesi di “forzatura”.
In conformità con la giurisprudenza maturata sul punto, la vasta espressione “strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature” deve essere intesa nella concezione per cui sono in essa compresi tutti gli strumenti che hanno un’attitudine non semplicemente, e genericamente, all’apertura di accessi in custodie o luoghi chiusi, bensì a quello specifico ordine di condotte di accesso che è denotato dal termine “effrazione”.
Il termine deriva dal latino medievale effractio -onis, derivato di effractus, part. pass. di effringére, ossia “rompere”. Effrazione significa propriamente “rottura”, e più propriamente, “scasso”. Nei dizionari si ricorda che il termine è usato soprattutto nel linguaggio forense. In esso è contenuto il concetto di “forzatura”.
Con riferimento a tale ordine di significati, nella sentenza n. 9.1.2007 n. 1335 è stato deciso che tra gli strumenti atti alla effrazione o allo scasso non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all’illuminazione.
Orbene, è incontestabile che un martelletto frangivetro ha come funzione tipica la rottura del vetro: che è condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l’effrazione.
Non può infatti revocarsi in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che anche senza coinvolgere “serrature” intese in senso proprio e stretto (con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico) interessino comunque gli accessi chiusi: come nel classico esempio della porta scardinata e abbattuta e magari non aggredita nella serratura. La corte di appello ha correttamente argomentato nel provvedimento impugnato che i due martelletti frangivetro trovati nel possesso dell’imputato, dotati di una punta in acciaio, devono considerarsi strumenti atti allo scasso, essendo evidente l’attitudine degli stessi all’effrazione di chiusure in vetro di accessi.
Ne discende la correttezza logico-giuridica della decisione.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *