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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 25 ottobre 2013, n. 24169

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7-8-1998 Gi.Em. esponeva di aver stipulato il 21-6-1978 con la nipote G.E. e suo marito Re..Gu. un atto pubblico con il quale aveva ceduto ai suddetti coniugi la nuda proprietà di un suo fabbricato al prezzo dichiarato di lire 6.000.000, ed aggiungeva che con contestuale scrittura privata le parti avevano dichiarato che nessun esborso avevano effettuato gli acquirenti i quali, invece, si erano impegnati ad assistere la cedente per tutta la sua vita e, in caso di violazione di tale obbligo, avrebbero dovuto retrocedere l’immobile o pagarne il valore fissato in L. 10.000.000.
La G. , rilevato che gli acquirenti non avevano adempiuto all’obbligazione assunta, lasciando l’attrice senza assistenza, tanto che era stata costretta a ricoverarsi presso un istituto di anziani, ritenuto che l’atto in questione costituiva una donazione modale priva della forma di legge, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova E..G. e Re..Gu. chiedendo in via principale dichiararsi la nullità dell’atto del 21-6-1978, in subordine la revoca della donazione per inadempimento dell’onere, ed in ulteriore subordine la risoluzione per inadempimento della predetta compravendita, oltre, in ogni caso, la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni.
Ev..Gi. , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attrici osservando che nell’atto in questione la controprestazione era costituita dall’assistenza in favore della venditrice, obbligazione che era stata adempiuta, posto che essa aveva prestato assistenza e collaborazione domestica alla zia per 12 anni, ospitandola poi in casa in casa sua per un anno e mezzo prima del suo ricovero presso una casa di riposo; esponeva poi che con atto di transazione del 20-3-1992 l’attrice aveva riconosciuto che l’immobile oggetto del contendere era di proprietà della convenuta, e che quest’ultima non aveva più alcun obbligo nei suoi confronti.
Il Gu. restava contumace.
All’udienza del 13-4-2000 si costituiva in giudizio B.G. quale unico erede testamentario di Em..Gi. , deceduta il …, insistendo sulle domande proposte da quest’ultima.
Il Tribunale adito con sentenza del 20-8-2000 rigettava le domande attrici.
Proposto gravame da parte del B. cui resistevano G.E. ed il Gu. la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 6-10-2006 ha dichiarato risolto per grave inadempimento degli appellati il contratto vitalizio da loro stipulato il 21-6-1978 con Gi.Em. , ha disposto il trasferimento in favore del B. dell’immobile oggetto del contratto e sito nel Comune di Cittadella, ed ha condannato gli appellati a restituire all’appellante il suddetto bene.
Per la cassazione di tale sentenza la G. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi illustrato successivamente da una memoria; il B. ed il Gu. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1965 c.c., censura la sentenza impugnata che – nel valutare la natura dell’atto del 20-3-1992 con il quale le parti avevano dichiarato di voler definire transattivamente la vertenza tra loro pendente dinanzi al Tribunale di Padova promossa da Em..Gi. nei confronti di G.E. onde ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita del 21-6-1978 con cui l’attrice aveva trasferito la nuda proprietà dell’immobile di Cittadella ai coniugi G.E. e Re..Gu. con ulteriori domande subordinate – ha rilevato che la mancata produzione dell’atto introduttivo di quel giudizio non consentiva di accertare con precisione quale fosse la domanda oggetto della causa transatta, e quindi la sua incidenza sulla presente controversia.
E..G. assume che il giudice di appello ha così omesso di esaminare la produzione effettuata dall’appellante con la memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 16-2-2000 davanti al Tribunale di Padova costituita dalla copia dell’atto di citazione di Gi.Em. nei confronti dell’esponente e del Gu. notificato il 23-2-1990 con il quale era stato richiesto: a) dichiarare la nullità dell’atto del 21-6-1978 in quanto costituente una donazione modale priva dei requisiti di forma richiesti per gli atti di liberalità; b) in via subordinata, accertato che i convenuti non avevano adempiuto all’obbligo di assistere per tutta la vita l’attrice, ordinarsi la retrocessione della nuda proprietà del bene trasferito con il predetto atto; c) in via di ulteriore subordine, accertato l’inadempimento di cui al punto b), condannare i convenuti solidalmente al pagamento del prezzo della nuda proprietà dell’immobile.
La ricorrente sottolinea che l’atto di transazione era intervenuto a distanza di quattordici anni dalla compravendita, allorché le prestazioni di assistenza dell’esponente in favore di Gi.Em. avevano avuto regolare esecuzione tramite la collaborazione di E..G. in casa della zia nonché l’ospitalità data a quest’ultima nella propria abitazione; successivamente quindi alla citazione del 1990 Em..Gi. si era resa conto, tramite i colloqui intervenuti con la nipote, del valore delle prestazioni eseguite dall’esponente dal 1978, ed aveva pertanto acquisito consapevolezza che il trasferimento della nuda proprietà del suddetto immobile costituiva una compensazione di tali prestazioni; con la transazione Em..Gi. aveva ottenuto il mantenimento di rapporti di aiuto e di collaborazione per le sue esigenze personali da parte di E..G. , quantunque gli stessi non costituissero un obbligo assoluto, bensì fossero riconducibili a ragioni di parentela ed umanitarie.
In definitiva, quindi, la ricorrente sostiene che la mancata valutazione da parte della Corte territoriale della “res dubia” rappresenta una carenza assoluta ed una rilevante omissione rispetto all’elemento fondamentale della validità della transazione.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha affermato che le parti con atto del 20-3-1992 definito di transazione, premesso che davanti al Tribunale di Padova pendeva una causa civile promossa da Em..Gi. nei confronti di E..G. al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita con cui Gi.Em. aveva trasferito la nuda proprietà dell’immobile di (OMISSIS) ai coniugi G. – Gu. con ulteriori domande subordinate, avevano dichiarato di voler definire transattivamente la vertenza.
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha osservato da un lato che la mancata produzione dell’atto introduttivo del giudizio nel quale sarebbe intervenuta la transazione non consentiva di accertare con precisione quale fosse la domanda oggetto della causa transatta, e quindi la sua incidenza sulla presente controversia, e dall’altro che nel suddetto atto non si rinveniva il requisito essenziale per la validità della transazione costituito dalle reciproche concessioni; infatti in esso soltanto Em..Gi. rinunciava totalmente alle sue pretese riconoscendo e convenendo che l’immobile per cui è causa era di proprietà di E..G. , e dichiarando di non poter pretendere null’altro oltre a quanto i coniugi G. – Gu. le avevano dato per effetto del suddetto contratto; a fronte di tali rinunce E..G. non assumeva alcun obbligo per il futuro, ripromettendosi da parte sua di aver cura della zia Em. “solo per affetto e umanità verso la zia”, con l’ulteriore specificazione che anche l’eventuale mancata cura di Em..Gi. non avrebbe avuto alcuna influenza sulla transazione, “per cui, comunque, la casa predetta rimane incondizionatamente di sua proprietà”; non sussisteva poi alcun riconoscimento dei diritti di Em..Gi. nella suddetta transazione che non conteneva quindi, come pure sarebbe stato essenziale, un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali; né infine l’accordo relativo alla compensazione delle spese poteva essere considerato un elemento
favorevole ad Em..Gi. , risolvendosi in sostanza in una rinuncia reciproca al rimborso delle spese di giudizio.
Orbene tali statuizioni sono immuni dai profili di censura sollevati dalla ricorrente.
Anzitutto deve rilevarsi che, pur risultando dall’esame degli atti (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio in proposito denunciato) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, E..G. aveva effettivamente prodotto nel giudizio di primo grado l’atto del 20-3-1992, nondimeno il convincimento espresso dalla sentenza impugnata si rivela correttamente espresso anche senza una valutazione diretta di tale documento, non essendo contestato dalla ricorrente che i termini della pretesa transazione siano stati correttamente enunciati dal giudice di appello.
Tanto premesso, si osserva poi che i rilievi svolti dalla ricorrente in ordine alla sussistenza nella fattispecie della “res dubia” e delle reciproche concessioni, ovvero degli elementi imprescindibili per la validità di una transazione, sono palesemente infondati, considerato per un verso che non è stato neppure dedotto in cosa consistesse la “res dubia”, ovvero il preteso rapporto giuridico avente, almeno nelle opinioni delle parti, carattere di incertezza, e per altro verso che non è stato espresso alcun argomento a sostegno della sussistenza di una bilaterale e congrua riduzione delle reciproche pretese; infatti, in presenza del riconoscimento della proprietà dell’immobile per cui è causa in favore di G.E. , ed a fronte di una rinuncia totale per il futuro di Gi.Em. in ordine ai diritti derivanti a suo favore dal contratto del 21-6-1978, e quindi della cessazione di qualsiasi obbligo di assistenza da allora in poi di E..G. nei confronti della zia, non sussisteva alcuna rinuncia da parte dell’attuale ricorrente alle sue pretese fondate su tale contratto, pretese che in effetti avevano trovato in siffatto regolamento di interessi una piena soddisfazione; in proposito è appena il caso di evidenziare che l’asserito riconoscimento che con l’atto del 20-3-1992 Em..Gi. avrebbe fatto del puntuale adempimento da parte della nipote degli obblighi di assistenza assunti con il negozio del 21-6-1978, è del tutto irrilevante riguardo alle pattuizioni di cui al preteso accordo transattivo, non ravvisandosi alcuna ragione per la quale le parti, preso atto dell’adempimento della vitaliziante ai suoi obblighi fino a quella data, avessero convenuto per il futuro la cessazione di detti obblighi; correttamente quindi il giudice di appello ha escluso la configurabilità di una valida transazione nell’accordo del 20-3-1992.
Con il secondo motivo E..G. , deducendo violazione dell’art. 1965 c.c., assume che Em..Gi. con l’atto di transazione del 20-3-1992 aveva espresso una rinuncia esplicita alla causa introdotta con il primo atto di citazione tramite il riconoscimento della nuda proprietà dell’immobile in questione in favore delle controparti e la rinuncia a richiedere qualsiasi controprestazione da parte del coniugi G. – Gu. ; ebbene il giudice di appello non ha tenuto conto di tale rinuncia derivante dall’atto transattivo, facendo erroneamente riferimento al rapporto originario.
La censura è infondata.
La Corte territoriale, rilevato che l’accordo modificativo del 20-3-1992 conteneva sostanzialmente una rinuncia di Em..Gi. a far valere la risoluzione del contratto di vitalizio improprio per inadempimento della controparte, ha affermato che, poiché l’esistenza di una volontà abdicativa da parte della G. sarebbe stata dedotta da una dichiarazione resa per altro fine, ovvero quello transattivo, tale volontà abdicativa avrebbe dovuto essere accertata in maniera rigorosa; invece tale accertamento mancava, ed era contraddetto da tutto il comportamento successivo di Gi.Em. , che aveva continuato a lamentarsi dell’inadempimento della nipote e di suo marito in quanto non le fornivano l’assistenza dovuta, e che alla fine aveva proposto il presente giudizio proprio per far valere i suoi diritti ai quali, evidentemente, non aveva abdicato.
Pertanto la sentenza impugnata, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha preso espressamente in esame la pretesa rinuncia di Em..Gi. alla domande formulate con il primo atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale di Padova, rilevando peraltro correttamente che, essendo tale rinuncia stata resa in riferimento ad un fine transattivo, occorreva accertare l’esistenza di una volontà abdicativa implicita, dunque a prescindere dal fatto che fosse inerente ad una transazione; e proprio tale accertamento induceva ad escludere la sussistenza di una tale volontà, avuto riguardo in particolare al successivo atto di citazione introduttivo del presente giudizio con il quale Em..Gi. aveva dedotto l’inadempimento dei vitalizianti agli obblighi di assistenza assunti nei propri confronti; pertanto il giudice di appello ha valorizzato un comportamento di Em..Gi. successivo all’accordo di cui all’atto del 20-3-1992 ritenendolo logicamente del tutto incompatibile con la pretesa rinuncia a far valere i diritti a suo favore derivanti dal contratto del 21-6-1978.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo errata e contraddittoria valutazione delle prove, rileva che la Corte territoriale, nell’esaminare le risultanze delle prove testimoniali, non ha considerato separatamente il periodo decorrente dal 1978 al 1992, nel quale l’esponente aveva adempiuto regolarmente alle obbligazioni di assistenza assunte nei confronti della zia (salvo che per il tempo in cui E..G. era stata affetta da malattia documentata dai certificati medici prodotti), e quello successivo all’atto di transazione, laddove era venuto meno l’obbligo di assistenza dell’esponente, che invero permaneva solo sotto l’aspetto umanitario e parentale; pertanto il giudice di appello contraddittoriamente ha rilevato manchevolezze di carattere assistenziale sulla base delle dichiarazioni dei testi G..R. , C.B. e N..F. , i quali si erano riferiti a fatti successivi al 1992.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata all’esito delle deposizioni testimoniali, ivi comprese anche quelle rese da persone legate ad G.E. da rapporti di amicizia o di parentela, ha affermato che non risultava che quest’ultima avesse fornito alla zia quella continua ed affettuosa assistenza che si era impegnata a prestarle insieme al marito vita natural durante; invero già dopo qualche anno le condizioni di abbandono in cui versava Em..Gi. erano tali che essa stata assunta in carico dal servizio di assistenza domiciliare dell’USLL di (OMISSIS) ; inoltre la stessa permanenza di Em..Gi. in casa della nipote non era stata accompagnata da una idonea attività di assistenza, tanto che essa aveva accettato di farsi ricoverare presso una casa di riposo dove la nipote si recava a farle visita solo saltuariamente:
Pertanto la Corte territoriale ha concluso che E..G. ed il Gu. erano rimasti gravemente ed a lungo inadempienti agli obblighi di assistenza assunti nei confronti di Em..Gi. con le conseguenti pronunce di risoluzione del contratto del 21-6-1978 e del trasferimento dell’immobile per cui è causa in favore di B.G. quale erede di Em..Gi. .
Avendo quindi il giudice di appello indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove la ricorrente, come esposto, da un lato contesta inammissibilmente in maniera apodittica ogni suo inadempimento agli obblighi assunti nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto del 21-6-1978 e l’atto del 20-3-1992, e dall’altro tende a svalutare l’esito delle prove testimoniali con riferimento al lasso di tempo successivo al 1992 per effetto del preteso venir meno degli obblighi di assistenza a seguito della transazione; orbene a tale ultimo riguardo è evidente che la ritenuta invalidità della suddetta transazione comporta che anche dopo la data del 20-3-1993 detti obblighi contrattuali erano pienamente sussistenti, con la conseguente rilevanza del loro inadempimento nei termini accertati dalla sentenza impugnata.
Con il quarto motivo E..G. , deducendo violazione dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., assume che la Corte territoriale non ha neppure tenuto conto dell’offerta volontaria dell’importo di lire 10.000.000 effettuata dall’esponente in favore di Em..Gi. in relazione alla clausola n. 3 dell’atto di compravendita del 21-6-1978, offerta svolta fin dal giudizio di primo grado, come precisato dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..
La censura è inammissibile.
Deve premettersi che, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, il contratto del 21-6-1978 prevedeva altresì che, nel caso di inadempimento di E..G. e del Gu. agli obblighi assunti, essi sarebbero stati obbligati a retrocedere in proprietà ad Em..Gi. “quanto in oggi acquistato”, oppure a pagare a quest’ultima il valore della nuda proprietà dell’immobile fissato in L. 10.000.000; deve altresì darsi atto che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione in oggetto.
Occorre in proposito considerare che all’esito del giudizio di primo grado erano state rigettate tutte le domande attrici, e che quindi E..G. era risultata totalmente vittoriosa nella lite, cosicché quest’ultima non era tenuta a formulare nel giudizio di secondo grado un appello incidentale sulla questione della suddetta offerta, rimasta evidentemente assorbita; nondimeno essa aveva l’onere di riproporre tale questione ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c. in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo; orbene, poiché la questione prospettata non risulta trattata dalla sentenza impugnata, come già esposto, la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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