SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 23 novembre 2011, n. 24723

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino, con provvedimento del 13 luglio 2006, rigettava il reclamo proposto dall’avv. E.C.F. avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle competenze per l’attività stragiudiziale dal medesimo svolta quale difensore di Santa Risicato ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza era respinta sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato è previsto per l’attività giudiziale e non pure per quella stragiudiziale.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avv. F.E.C. sulla base di due motivi illustrati da memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, dopo avere premesso l’impugnabilità del provvedimento gravato ai sensi dell’art. 111 Cost. e deducendo la violazione degli artt. 74, 75 e 124 del D.P.R. 115 del 2002, denuncia l’errore della Corte di appello laddove, a stregua di una interpretazione restrittiva e letterale della normativa richiamata, aveva ritenuto che il patrocinio a spese dello Stato avesse a oggetto soltanto l’attività giudiziale e ciò in contrasto con l’art. 24 Cost. che è attuazione del principio di uguaglianza e non tenendo conto che l’art. 124 del citato decreto prevede che l’istanza di ammissione può essere chiesta anche quando il processo non pende.

1.2. Il motivo va disatteso.

Può innanzitutto ritenersi pacifico, anche a stregua di quanto esposto e dedotto dal ricorrente, che il compenso è stato chiesto per attività esclusivamente stragiudiziale espletata dall’avv. C. nell’interesse di Santa Risicato ammessa al patrocinio a spese dello Sato.

La richiesta è stata correttamente respinta sul rilievo che l’attività per la quale è prevista l’ammissione a spese dello Sato è soltanto quella giudiziale. In proposito va osservato che le disposizioni dettate dal decreto n. 115 del 2002 prevedono :a) l’ammissione al patrocinio a spese dello stato esclusivamente nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione a favore del cittadino non abbiente e quando le sue ragioni non risultino manifestamente infondate (art. 74); b) l’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali, procedure derivate ed accidentali, comunque connesse, (art. 75 primo comma); la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 secondo comma).

Le disposizioni citate non lasciano alcun dubbio che il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell’art. 24 Cost.. Ed invero, l’onere posto a carico dello Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l’esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata, perché altrimenti si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l’impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche.

D’altra parte, il quadro normativo di riferimento e la interpretazione logico – sistematica dell’art. 124 del decreto n. 115 del 2002, invocato dal ricorrente, evidenziano come quest’ultima norma non avvalori la tesi sostenuta con il ricorso, atteso che la disposizione da ultimo citata, nel disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fa l’ipotesi in cui la stessa sia formulata quando il processo sia già iniziato e quella in cui la parte formuli l’istanza prima dell’inizio del giudizio al fine di avvalersi del patrocinio per l’azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata in tal senso va evidentemente interpretata l’espressione “quando il processo non pende” che non sta a significare, come invece sostenuto dal ricorrente, che anche l’attività stragiudiziale possa formare oggetto di gratuito patrocinio.

Appare del tutto fuori luogo il richiamo del precedente di legittimità allegato dal ricorrente alla memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.: quella decisione, peraltro in conformità di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è limitata a statuire che devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (e sulla base di tale presupposto è stato riconosciuto dovuto il compenso per l’assistenza e l’attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata dal medesimo).

Il secondo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4 e 36 Cost., del decreto n. 115 del 2002, qualora si ritenesse che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia limitato all’attività giudiziale. Il motivo è inammissibile, non essendo stato formulato il quesito previsto dall’art. 366 bis introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 ratione temporis applicabile alla specie. Ed invero in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto (S. U. 28050/2008).

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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