Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 marzo 2016, n. 12302

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna;

avverso la sentenza n. 4444 emessa in data 16 dicembre 2014 dalla Corte d’appello di Bologna;

Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Bologna e per l’annullamento senza rinvio per (OMISSIS) per intervenuta remissione di querela e per (OMISSIS) per difetto di querela;

udito il difensore avv. Giovanni Passalacqua, nell’interesse di (OMISSIS), che ha insistito nell’accoglimento del proprio ricorso e nel rigetto del ricorso del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

In data 18 marzo 2014 il G.u.p. del Tribunale di Rimini, in esito a giudizio con rito abbreviato, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 360,00 di multa per i reati di tentata estorsione ai danni di (OMISSIS) e di porto abusivo di armi.

Con sentenza del 16 dicembre 2014 la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo il (OMISSIS) dal reato contravvenzionale e riqualificando il delitto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta al (OMISSIS) in mesi nove e giorni dieci di reclusione e quella inflitta al (OMISSIS) in anni uno e mesi due di reclusione, avendo ritenuto solo per quest’ultimo sussistente l’aggravante di cui all’articolo 393 c.p., comma 3, prevalente sulle gia’ concesse attenuanti generiche.

Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e, separatamente, i due imputati. Il (OMISSIS) ha poi depositato un “ricorso incidentale” per resistere all’impugnazione proposta dalla pubblica accusa.

In particolare, il Procuratore generale censura la qualificazione giuridica del delitto principale, osservando che non potrebbe neppure astrattamente configurarsi il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di estorsione originariamente contestato, in quanto il (OMISSIS) non aveva alcuna pretesa giuridica da far valere nei confronti della vittima e il (OMISSIS) (invece effettivamente creditore del (OMISSIS)), avendo invocato l’intervento e-storsivo del (OMISSIS), ha esorbitato i limiti intenzionali richiesti dall’articolo 393 c.p..

I due imputati hanno chiesto in via principale che venga dichiarata l’estinzione del reato per il quale sono stati condannati, essendo intervenuta – in data 26 dicembre 2014 – la remissione di querela da parte del (OMISSIS).

Inoltre, il (OMISSIS) censura, sotto il duplice aspetto dell’erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione: a) il giudizio di minusvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante e alla recidiva (che, a suo parere, sarebbe dovuta essere disapplicata); b) il mancato riconoscimento, in ordine al reato contravvenzionale, dell’ipotesi di lieve entita’ prevista dalla L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3.

Il (OMISSIS), invece, si duole: a) dell’erronea applicazione della legge penale, essendo stato ritenuto sussistente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella forma consumata, anziche’ tentata; b) del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena concretamente inflitta, in misura pari al massimo edittale. Infine, con il ricorso c.d. “incidentale”, l’imputato contesta l’impugnazione del Procuratore generale, osservando che, stante il principio di responsabilita’ penale personale, la sua posizione e quella del (OMISSIS) non possono essere accomunate, essendo egli legittimo e incontroverso creditore del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Va esaminata per prima, in ordine logico, la questione della qualificazione giuridica della condotta degli imputati, con particolare riferimento all’alternativa fra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.

1.2 Com’e’ noto, per lungo tempo questa Corte e’ stata dell’avviso che la distinzione fra le due fattispecie criminose fosse (anche) di carattere oggettivo, nel senso che si ravvisava il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ogni qualvolta la condotta minacciosa che si estrinsecasse in forme di tale forza intimidatoria da andare al di la’ di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto. Alla stregua di tale interpretazione, la coartazione dell’altrui volonta’, se improntata a caratteri di particolare minacciosita’ o violenza, assume ex se i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 28/10/2010, n. 41365, Rv. 248736). Cio’ in quanto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa e’ strettamente connessa alla finalita’ dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale; questa pertanto non puo’ consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell’altrui volonta’ sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il piu’ grave delitto di estorsione (Cass. Sez. 2 27/06/2007, n. 35610, Rv. 237992; Cass. Sez. 1 02/12/2003, n. 10336, Rv. 228156). Quindi, integra il delitto di estorsione la minaccia di esercitare un diritto che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso (Sez. 2 15/02/2007, n. 14440 Rv. 236457; Sez. 2 01/10/2004, n. 47972 Rv. 230709).

La piu’ recente eco di tale orientamento si trova in (Cass., Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014 – dep. 23/07/2014 – Rv. 261291).

1.3 Piu’ di recente, pero’, nell’elaborazione di questa Corte ha preso corpo una diversa opinione, che individua il fattore discriminante fra le due fattispecie nell’elemento psicologico.

La prima compiuta formulazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale puo’ farsi risalire a Cass., Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012 (dep. 12/06/2012 – Rv. 253192), che ha affermato il principio di diritto secondo cui i delitti di cui agli articoli 393 e 629 c.p., si distinguono in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;

nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto. Sullo stesso solco si sono poi collocate varie altre recenti pronunce (Cass., Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013 – dep. 10/01/2014 – Rv. 258071; Cass. Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 – dep. 31/07/2014 – Rv. 260344; Cass. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 – dep. 25/11/2015 – Rv. 265214).

A favore del recente orientamento militano vari argomenti, fra i quali il principale sta in cio’: l’elevata intensita’ o gravita’ della violenza o della minaccia non puo’, di per se’, legittimare la qualificazione del fatto ex articolo 629 c.p., dal momento che il legislatore prevede che pure l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere – al pari dell’estorsione – aggravato dall’uso di armi.

2.1. Nel caso in esame e’ certo che il (OMISSIS) fosse davvero creditore del (OMISSIS) dell’importo indicato da entrambi in circa 8.000-8.800 euro. E’ parimenti certo, costituendo anche oggetto di dichiarazione confessoria, che il (OMISSIS) non aveva alcun rapporto patrimoniale diretto con il (OMISSIS): il suo interesse a che costui saldasse il proprio debito nei confronti del (OMISSIS) dipenderebbe dalla circostanza (della quale, pero’, non vi e’ alcuna prova) che quest’ultimo era a sua volta indebitato con il (OMISSIS) medesimo, ma non era in grado di saldare il debito a causa dell’insolvenza del (OMISSIS).

In sostanza, il (OMISSIS) era ben consapevole di non aver alcun diritto da far valere nei confronti del (OMISSIS); la sua era solo una aspettativa di fatto relativa a un evento che avrebbe potuto favorire in modo indiretto l’adempimento del suo debitore (cioe’ del (OMISSIS)).

2.2 La condotta innanzi descritta integra il reato di (tentata) estorsione, tanto che ci si allinei al piu’ recente orientamento giurisprudenziale, quanto che si applichino i criteri distintivi facenti capo alle modalita’ dell’azione e, in particolare, all’intensita’ della minaccia.

In particolare, la derubricazione ritenuta dalla corte territoriale non e’ giustificata neppure dall’adesione alla tesi – espressamente richiamata nella sentenza impugnata – secondo cui il criterio discretivo fra i reati di cui agli articoli 629 e 393 c.p., e’ rappresentato dalla convinzione, pure se infondata, del reo di esercitare un diritto.

Infatti, assume valore dirimente la circostanza che, nella specie, la condotta minacciosa e’ stata posta in essere non dal (OMISSIS), preteso creditore del (OMISSIS), bensi’ da un terzo – il (OMISSIS) – che pacificamente non vanta alcuna pretesa giuridica da far valere nei della parte offesa. L’autore della condotta materiale, quindi, e’ terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Ne’ puo’ sostenersi, come invece prospettato dalla difesa del (OMISSIS), che il fatto debba essere diversamente qualificato nei confronti dei due correi, ricorrendo per l’uno il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per l’altro quello di estorsione. Infatti, (OMISSIS), avendo invocato, al fine di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni, l’intervento minaccioso o intimidatorio del (OMISSIS), deve essere considerato mandante di quest’ultimo.

2.3 Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: non ricorre il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensi’ quello di estorsione, qualora l’agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto obbligatorio (Cass., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 – dep. 31/07/2014 – Rv. 260344; Cass., Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 – dep. 25/11/2015 – Rv. 265214). Qualora l’intervento del terzo estraneo sia stato sollecitato dal preteso creditore, quest’ultimo risponde a titolo di concorso morale nel reato del primo (estorsione).

Il reato di esercizio arbitrario delle “proprie” ragioni, consistenti nella specie nella riscossione di un credito, presuppone che a porre in essere la condotta volta a coartare la volonta’ dell’obbligato sia direttamente la sua controparte.

Non costituisce, infatti, autonoma fattispecie criminosa il fatto del creditore che invoca l’intervento minaccioso o violento di un terzo per ottenere il forzoso adempimento di un debito. In altri termini, non e’ possibile qualificare la condotta del creditore ai sensi dell’articolo 393 c.p., e quella del terzo, intervenuto in suo aiuto, ai sensi dell’articolo 629 c.p.. Il creditore che chiede a un soggetto, che egli sa essere estraneo a ogni rapporto di dare/avere con la vittima, di minacciare quest’ultima o usarle violenza al fine di costringerla all’adempimento, e’ consapevole della circostanza che l’azione del suo correo non costituisce esercizio, seppure sbagliato, di un diritto. Pertanto, essendone stato l’ideatore, concorre a titolo morale nel delitto di estorsione posto in essere dal terzo estraneo, dovendosi escludere che ricorra la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone.

3.1. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, previa qualificazione della condotta criminosa di cui al capo A) quale tentata estorsione anziche’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Avuto riguardo al diverso regime sanzionatorio e alle differenti aggravanti, il giudice di rinvio dovra’ riformulare tutto il giudizio relativo all’individuazione delle aggravanti applicabili; al bilanciamento fra le circostanze attenuanti, da un lato, e quelle aggravanti unitamente alla recidiva, dall’altro; alla determinazione della pena finale.

3.2 Tale statuizione assorbe, anzitutto, il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati: il delitto di estorsione, a differenza di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e’ perseguibile d’ufficio, sicche’ l’intervenuta remissione di querela e’ priva di rilievo.

4. La diversa qualificazione giuridica della condotta assorbe pure il secondo motivo del ricorso proposto dal (OMISSIS). Una volta qualificato il fatto come estorsione, non ha piu’ rilievo accertare se il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni fosse stato consumato o meramente tentato.

Del pari, dovendosi comunque procedere alla totale revisione del trattamento sanzionatorio, resta assorbita anche la doglianza relativa al preteso vizio di motivazione della precedente statuizione, oramai travolta dal presente annullamento con rinvio.

5.1 Venendo, infine, ai motivi specifici di ricorso proposti dal (OMISSIS), deve ancora una volta osservarsi che la caducazione della sentenza di appello e la conseguente necessita’ di riformulare tutto il giudizio relativo alla pena e alle circostanze del (nuovo) reato, assorbe le censure articolate nei confronti della sentenza annullata, relative al giudizio di minusvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante e alla recidiva.

5.2 Resta in piedi solamente l’ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS), relativo al reato contravvenzionale, del quale egli invoca che sia riconosciuta l’ipotesi lieve. A sostegno deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che fu lo stesso (OMISSIS) a denunciarne spontaneamente il possesso ai Carabinieri e che non vi e’ prova che l’arma sia stata utilizzata per l’aggressione al (OMISSIS).

Invero, la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, contenendo una succinta ma esaustiva motivazione delle ragioni per cui non e’ stato possibile riconoscere l’attenuante in parola (pag. 8, par. 7).

Peraltro, le circostanze che – a dire del (OMISSIS) – la Corte avrebbe omesso di valutare, non sono rilevanti ai fini qui dedotti, in quanto l’attenuante e’ riferita alla consistenza oggettiva dell’arma impropria, a prescindere dal concreto uso che se ne e’ fatto e dalla condotta collaborativa del reo.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente al reato di cui al capo A) che riqualifica ai sensi degli articoli 110, 56 e 629 c.p., in relazione all’articolo 628 cpv. c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Quanto ai ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiara assorbiti i motivi relativi alla valutazione delle circostanze e ai criteri di determinazione della pena e rigetta nel resto, condannando gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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