Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 23 marzo 2015, n. 12200
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. DE MARZO G. – rel. Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 5429/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 20/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/01/2014 il G.i.p. del Tribunale di Modena, decidendo sulla richiesta di archiviazione formulata in relazione al procedimento a carico di (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 2634 c.c., ha indicato al P.M. nuove indagini da compiere, ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 4.
2. Nell’interesse della (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, in quanto non era stato dato avviso all’indagata dell’udienza camerale del 20/10/2014, fissata a seguito della presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa.
1. Il ricorso e’ fondato.
Sebbene questa Corte abbia concluso in passato per la non impugnabilita’ del provvedimento in questione (v. Sez. 5, n. 933 del 19/03/1992 – dep. 29/05/1992, Marrino ed altri, Rv. 190470; Sez. 6, n. 8709 del 10/02/2010, Severino, Rv. 246286, che, in motivazione, specifica che il provvedimento con il quale il G.i.p. indica le ulteriori indagini che ritenga necessarie e’ atto funzionale allo sviluppo del procedimento, per il quale nessuna impugnazione risulta prevista), osserva il Collegio che l’inosservanza delle forme prescritte dall’articolo 127 c.p.p., comma 1, comporta la nullita’ del provvedimento emesso al termine della udienza, a mente del successivo comma 5 di tale articolo.
E tale nullita’ deve ritenersi deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 127, comma 7, senza che, in contrario, rilevi il disposto dell’articolo 409, comma 6, che, nel prevedere espressamente la ricorribilita’ per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullita’ previsti dall’articolo 127 c.p.p., comma 5, non ha certo inteso escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti adottabili nell’udienza camerale (v., in termini Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 26/05/1990, Torsiello, Rv. 185207).
Tale conclusione appare preferibile, in quanto l’articolo 409, comma 6, cit. mira a circoscrivere i casi in cui e’ ammesso il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione, ma non elide l’efficacia precettiva dell’articolo 127, comma 7 nei settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi del cit. articolo 127, comma 5, venga in questione l’interesse dell’indagato, giuridicamente protetto dai precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento camerale.
2. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per f l’ulteriore corso al G.i.p. del Tribunale di Modena.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per l’ulteriore corso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
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