Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 luglio 2015, n. 31991

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19.6.2008 il G.U.P. dei Tribunale di La Spezia assolse S.F. dal reato di ricettazione di un telefono cellulare contestato come accertato il 9.8.2007 perché il fatto non costituisce reato.
2. II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale propose gravame ma la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 4.7.2013 confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Non è controverso che il telefono cellulare era stato rubato alla persona offesa e che sullo stesso apparecchio sia stata utilizzata una scheda telefonica intestata all’imputato che non ha negato di aver avuto il possesso di tale telefono. L’imputato si è limitato ad affermare di aver rinvenuto l’apparecchio in un’aiuola spartitraffico.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare che la versione dell’imputato è sostenibile e non seriamente smentibile.
L’accusa ha provato l’elemento materiale del reato e la giurisprudenza ritiene che il dolo possa essere desunto quando non sia fornita una riscontrabile giustificazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Non è controverso, nella ricostruzione dei giudici di merito che il telefono cellulare fu sottratto il 2.9.2006 e che sia stato utilizzato dall’imputato mediante l’inserimento di una scheda a lui intestata.
Secondo le sentenze di merito l’imputato ha affermato di aver rinvenuto l’apparecchio telefonico in un’aiuola e di averlo utilizzato per qualche tempo.
I giudici di merito non hanno ritenuto attendibile tale versione, dal momento che non hanno dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita di cosa smarrita per difetto di querela, ma hanno escluso che vi fosse la prova dell’elemento soggettivo del reato.
Va premesso che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 dep. 30/03/2010 Rv. 246324. In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 13/03/2012 dep. 12/04/2012 Rv. 252285).
Nel caso in esame tale giustificazione non è stata fornita essendo stata ritenuta inattendibile quella indicata dall’imputato.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

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