Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 gennaio 2015, n. 2890
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 28/2/2014, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Ancona, in data 17/1/2011, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata anziché furto, riduceva la pena inflitta a B.N., rideterminandola in mesi uno di reclusione ed €. 80,00 di multa, confermando le statuizioni civili.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza di norme processuali, eccependo l’inutilizzabilità delle video riprese effettuate dal suo datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
Al riguardo si duole che il proprietario del Supermercato abusivamente aveva installato una telecamera nascosta nel suo negozio di Falconara Marittima, non avendo alcuna percezione di indebite apprensioni di somme di denaro.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è pacifica nell’ammettere l’utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi. E’ stato statuito, infatti, che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20722 del 18/03/2010 Ud. (dep. 01/06/2010 ) Rv. 247588; Sez. 5, Sentenza n. 34842 del 12/07/2011 Ud. (dep. 26/09/2011 ) Rv. 250947) .
3. Nel caso di specie, come rileva la stessa difesa dei ricorrente, il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato una telecamera nascosta nel suo negozio di Ancona, dove risultavano degli ammanchi. Dalle videoriprese emergeva che una dipendente, in più occasioni, si impossessava di somme di denaro ricevute dai clienti. Quindi provvedeva a far installare una telecamera nascosta nel suo negozio di Falconara Marittima, puntata nella zona della cassa. Dall’esame delle videoriprese emergeva che la dipendente B.N. prelevava indebitamente somme dalla cassa. Lo svolgimento dei fatti dimostra in modo inequivocabile che le videoriprese sono state finalizzate, non al controllo dei lavoratori a distanza, come vietato dalla Statuto dei lavoratori, bensì alla difesa dei patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose. Pertanto i risultati delle videoriprese non possono considerarsi prove illegali, illegittimamente acquisite, ex art. 191 cod. proc. pen., bensì prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Leave a Reply