CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 18 maggio 2015, n. 10171

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16566/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) del 14.05.2012 in Milano Rep.n. 20561;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (deceduto) (OMISSIS) e per esso (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di suoi eredi, (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) del 15.01.2015 in Voghera’ Rep.n. 24688;

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1033/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore degli eredi controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il tribunale di Milano con sentenza del 2005 ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e ha diviso le due masse tra i 5 eredi con assegnazione dei beni, conguagli, compensazioni tra debiti dell’eredita’ e crediti degli eredi.

La Corte di appello di Milano e’ stata investita da gravame interposto da (OMISSIS) e da appelli incidentali degli altri eredi.

Con sentenza 14 aprile 2011 ha rigettato la censura relativa alla disapplicazione della scheda testamentaria del gennaio 1986, che era stata disconosciuta e che secondo l’appellante avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso.

Ha osservato che, come rilevato dal tribunale, la scheda testamentaria del 1986 non poteva essere considerata tale, perche’ trattavasi di copia redatta con carta carbone e non di un originale, sicche’ non assumeva la dignita’ di testamento olografo; che tale valore non poteva esserle conferito ne’ in forza dell’uso fattone in un precedente giudizio, chiusosi con sentenza in rito, ne’ della pubblicazione dell’atto da parte di un notaio, giacche’ quest’ultimo si era limitato ad attestare che dell’atto gli era stata consegnata copia in carta carbone.

La Corte ha inoltre rilevato che ogni eccezione circa il riparto era infondato, anche perche’ le quote ereditarie erano state determinate, in base a successione ab intestato per il padre e al testamento del 1993 quanto alla madre, in forza di accordo delle parti, attestato dalle loro richieste formulate nel verbale del 29 novembre 2011.

1.1) I tre motivi del ricorso per cassazione, proposto il 22 giugno 2011 da (OMISSIS), ruotano intorno alla validita’ e utilizzabilita’ della scheda testamentaria del 1986.

Divisi in due gruppi, i coeredi hanno resistito con controricorso.

Inizialmente vi e’ stata trattazione con rito camerale, per la concessione di termine ad (OMISSIS) di rinotificare il controricorso al ricorrente (ord. 134569/12).

E’ deceduto nelle more (OMISSIS) e si sono costituiti i suoi eredi, i quali unitamente agli altri contro ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno nominato un nuovo difensore. Anche il ricorrente, in sostituzione del precedente, anch’egli deceduto, ha rilasciato procura ad altro legale.

All’odierna udienza di discussione non sono state sollevate eccezioni sulla regolarita’ della costituzione di alcuna delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli articoli 214 e 215.

Sostiene che la scheda testamentaria era stata tacitamente riconosciuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 7175/99, giudizio in cui il testamento era stato prodotto e non era stato disconosciuto, anzi i resistenti avevano chiesto che fosse applicata.

Pertanto non avrebbero piu’ potuto disconoscerla.

2.1) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 221 c.p.c., e articolo 2702 c.c..

Sostiene che, avvenuto il riconoscimento tacito, i resistenti avrebbero dovuto proporre querela di falso per contestare l’efficacia del testamento.

2.2) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione dell’articolo 602 c.p.c..

(OMISSIS) afferma che sussistono i requisiti della olografia e della sottoscrizione necessari per attribuire il carattere di testamento olografo alla scheda controversa. Deduce che l’utilizzo della carta carbone “assicura la possibilita’ di creare in maniera contestuale piu’ esemplari del medesimo documento, cosi’ da avere una pluralita’ di originali assolutamente identici e frutto, ognuno, della medesima mano”.

A sostegno della piena validita’ del documento cita la giurisprudenza che si sarebbe formata in tema di atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, ritenuto valido ancorche’ solo uno dei tre esemplari dell’atto sia firmato in originale.

3) Quest’ultima censura, che dal punto di vista logico precede e assorbe le altre, e’ manifestamente infondata.

La validita’ del testamento olografo esige, ai sensi dell’articolo 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, nonche’ della data e del testo del documento, prescrizioni che hanno la finalita’ di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza della riferibilita’ al testatore e dell’inequivocabile paternita’ e responsabilita’ del medesimo.

Qualora non venga prodotto l’originale del testamento, ma una copia di esso, e’ giustificata la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma dell’articolo 2724 c.c., n. 3, e articolo 2725 c.c., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione (Cass. 17237/11; 12098/95).

La Corte di appello ha tenuto fede a tale consolidato principio.

3.1) Ha infatti ricordato che il testamento olografo puo’ essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (articolo 684 c.c.), cosicche’, va qui ribadito, la prova di cui sopra e’ indispensabile per dimostrare che la irreperibilita’ dell’olografo non puo’ farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, benche’ autore materiale della distruzione, non era animato da volonta’ di revoca.

Nella specie e’ indubbio che parte ricorrente intenda valersi di una copia in carta carbone dell’originale, non piu’ ritrovato, e che quindi deve ritenersi soppresso.

La copia, ancorche’ fedele all’originale, non puo’ superare questo limite.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarita’ o addirittura singolarita’ consente di risalire, con elevato grado di probabilita’, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificita’ del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico – fisiche del soggetto rappresentati dalla firma“.

Ha in tal modo stabilito (Cass. 1903/09) che risulta inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.

3.2) Un maggior grado di affidabilita’ non e’ attribuibile alla copia in “carta carbone”, che rimane soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell’effetto che il tipo di strumento usato per scrivere puo’ avere nell’incidere la carta sottoposta al foglio di “carta carbone“.

Va aggiunto che neanche una copia di pugno del testatore, se intitolata e creata per essere solo “copia” e non un secondo originale, potrebbe tener luogo dell’unico originale prodotto dal testatore (cfr. Cass. 317/78 e i precedenti di merito della vicenda, App L’Aquila 11.9.1914 Giur. it. 1975, 1 , 2, 626; Trib Sulmona 1.6.1973, ibidem).

E’ dunque corretta la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha negato la dignita’ di olografo a uno scritto documentato da una copia, apparentemente tratta con carta carbone, di un originale non rinvenuto.

La mancanza di un olografo e dei rimedi atti a sopperire alla perdita dell’originale conduce al rigetto del terzo motivo, restando assorbiti i primi due.

Non vi e’ infatti materia per discutere del mancato disconoscimento o della mancata contestazione con querela di falso di uno scritto che non e’ un testamento olografo.

3.3) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia, in favore di ciascuno dei gruppi di controricorrenti costituitisi; uno costituito da (OMISSIS); l’altro dagli eredi di (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate per ciascuno dei gruppi di controricorrenti in euro 5.000,00, per compenso, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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