Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 17 novembre 2015, n. 45644

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

di rimessione del procedimento a carico della stessa e di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

pendente innanzi al Tribunale di Milano;

nel quale e’ parte civile il (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 21.9.2015 (OMISSIS) chiedeva la rimessione del procedimento, relativo a riciclaggio transnazionale, ad altro giudice ai sensi degli articoli 45 e 46 c.p.p., deducendo l’esistenza di gravi situazioni locali in quanto “sia in Svizzera che in Italia la magistratura (quanto meno quella che si occupa di criminalita’ economica finanziaria) e’ totalmente asservita al mondo bancario – affaristico – politico che nomina e/o pilota i magistrati selezionandoli senza alcun criterio meritorio, ma che asseconda genuflessa le loro richieste”.

L’istante ha denunciato per prima i fatti per i quali si e’ poi trovata imputata e non e’ stata tutelata la sua riservatezza.

Dopo aver riferito fatti dell’autorita’ giudiziaria di Lugano e di una denuncia contro un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale “per depistare e sviare l’attenzione dalle condotte da egli poste in essere integranti i reati di favoreggiamento, abuso d’ufficio e, corruzione, riciclaggio ed altri” ha deciso di incriminare (OMISSIS), deduce che tale magistrato sarebbe appartenente ad organizzazione criminale massonico – piduista transnazionale e per il concorso esterno in tale associazione per delinquere e non avrebbe depositato le somme in sequestro al FUG.

Deduce ancora che il processo innanzi al Tribunale di Milano e’ costellato da illegalita’ di ogni sorta e che l’organo giudicante si sarebbe prodigato a coprire il magistrato del pubblico ministero, in quanto condizionato ed assoggettato alla Procura di Milano.

E’ stato inserito un GOT nel collegio giudicante (con conseguente nullita’) e non sono stati riascoltati i testi dopo il mutamento del collegio.

E’ stata dolosamente ignorata la lista testi ed e’ stata disattesa una nota di udienza in cui si deduceva l’illegalita’ dell’imputazione, cosi’ come e’ stata disattesa una richiesta di sequestro.

Il difensore dell’istante l’ha venduta alle potenti controparti e (OMISSIS) sarebbe stata vittima di tentato omicidio in Svizzera e di altri atti indicati.

Il Collegio giudicante e’ ostaggio della Procura della Repubblica alla quale ha trasmesso i verbali di udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza e’ manifestamente infondata.

Anzitutto si deve ricordare che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessita’ di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”, con la conseguenza che, da un lato, per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormita’ e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialita’ del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla liberta’ di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 23962 del 12/05/2015 dep. 04/06/2015 Rv. 263952).

In secondo luogo i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialita’ dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalita’ ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale (Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013 dep. 04/04/2013 Rv. 255844).

In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale” di cui all’articolo 45 c.p.p., va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormita’ da costituire fonte di reale rischio di parzialita’ dell’ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l’istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e percio’ implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni; conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della liberta’ valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi ne’ dotati di intrinseca capacita’ dimostrativa (Cass. Sez. 6 , Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 dep. 10/03/2014 Rv. 260888).

La situazione rappresentata nell’istanza di rimessione del processo non e’ peraltro indicata come locale, ma addirittura internazionale e comunque della stessa non vi e’ alcuna prova.

Questa Corte ha infatti chiarito che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravita a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 4462 del 20/09/1995 dep. 11/10/1995 Rv. 202511).

2. La richiesta deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 48 c.p.p., comma 6, con il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta, la parte privata che l’ha proposta deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di duemila euro, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Stante le affermazioni contenute nel ricorso la presente sentenza e gli atti in copia devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di competenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi la presente sentenza e gli atti in copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quando di competenza.

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