SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 17 novembre 2014, n. 24400
Motivi della decisione
- – Col primo motivo di ricorso, assistito come i successivi da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 949, 1079 e 1052 c.c., nonché il vizio d’omessa e insufficiente motivazione, cui accede il momento di sintesi, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La Corte d’appello non ha né correttamente esaminato ed interpretato la domanda in relazione agli atti essenziali prodotti, che pure concorrono a individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata, né ha ricostruito integralmente il senso dell’atto introduttivo, rispetto al quale non può considerarsi nuova la domanda diretta all’accertamento positivo di un titolo convenzionale delle servitù. In materia di diritti reali, infatti, non è precluso al giudice di merito, ove sia stata dedotta l’usucapione della servitù, di accertare l’esistenza del diritto in base ad un contratto, e ciò anche in grado d’appello. Contratto che nella specie si identifica nel titolo d’acquisto della proprietà degli attori (atto notaio Borrelli del 27.8.1990), e che è stato dedotto sin dall’atto di citazione di primo grado.
Quanto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce che non è chiaro se la sentenza impugnata abbia omesso la propria motivazione ovvero recepito implicitamente quella della sentenza di primo grado, con la quale non è stata accolta la pretesa, sulla base della qualificata domanda di usucapione, perché non sarebbe stata coltivata l’istanza di ammissione della prova orale.
- – Il secondo motivo espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. e degli artt. da 112 a 115 c.p.c., nonché il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La sentenza impugnata nell’escludere l’interclusione del fondo degli attori ha fatto riferimento ad atti non identificabili e non controllabili, disattendendo, per contro, elementi di prova validi ed efficaci, ed ha affermato ricorrere condizioni, come quelle dell’art. 1033 c.c., ostative all’applicazione dell’art. 1051 c.c. pur senza eccezione di parte.
- – Il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 194 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., relativamente alla valutazione della consulenza tecnica, della prova testimoniale e di quella documentale offerta in appello.
4 – Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1. – Costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte Suprema la distinzione fra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.
I primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d’acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta; lì dove, invece, l’identificazione dei secondi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte, Cass. n. 7267/97).
Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l’acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all’origine.
Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l’oggetto. Essendo vana ai fini dell’individuazione della domanda, l’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l’acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell’atto introduttivo, il modo d’acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacché quest’ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro.
Se ne deriva la conseguenza, pertanto, che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr ex pluribus, Cass. nn. 24702/06, 3192/03, 11521/99,9851/97,4460/97, 7033/95 e 2621/82).
4.1.1. – Nel caso che qui ne occupa, è irrilevante procedere all’interpretazione dell’atto di citazione per stabilire se a specifico fondamento della domanda giudiziale fosse stato dedotto anche il titolo contrattuale d’acquisto della proprietà attorea, ovvero se quest’ultimo fosse stato indicato solo per legittimare gli attori all’azione confessoria. Nell’un caso come nell’altro, infatti, il giudice d’appello era onerato della relativa valutazione, non potendo esaurire l’accertamento dell’esistenza della servitù a stregua della sola ipotesi che questa fosse stata acquistata per usucapione. E dunque erroneamente la Corte partenopea ha ritenuto che l’invocazione di un titolo contrattuale costituisse una nuova, e come tale inammissibile, causa petendi della domanda.
- – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame dei restanti mezzi d’annullamento proposti e delle connesse questioni di ammissibilità.
- – Va da sé che resta totalmente impregiudicata l’interpretazione e la valutazione del titolo contrattuale dedotto dagli attori. Pertanto il giudice di rinvio provvedere, senza alcun vincolo di risultato, ad apprezzarne l’idoneità o meno a costituire la servitù di cui si discute in causa.
- – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: ‘nelle azioni relative a diritti autodetenninati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l’oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l’acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell’individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Con l’ulteriore conseguenza che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda’.
- – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385, 3 comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
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