cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 17 marzo 2014, n. 6171

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 115-2008 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
sul ricorso 4150-2008 proposto da:
(OMISSIS) – (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), come da procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1418/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. CAPASSO Lucio, che conclude per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cosi’ la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2003 il sig. (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza la sig.ra (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di usucapione dell’immobile sito in (OMISSIS), adibito a studio professionale di commercialista. Instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, assumendo che l’istante aveva avuto la sola detenzione dell’immobile per mera tolleranza. Ammessa ed espletata la prova per interrogatorio e testi, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3227 in data 23.11.2005, depositata in data 28.11.2005, respingeva la domanda ponendo a carico dell’istante le spese di lite. Condannava, inoltre, (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 1.000,00 a favore di (OMISSIS) per l’offesa arrecatagli in comparsa di costituzione per avere dato del “mantenuto” allo stesso, respingendo la domanda ex articolo 96 c.p.c. per mancanza di prova del danno. Il primo giudice riteneva, tra l’altro, la mancanza di un possesso esclusivo in capo all’istante, ai fimi della declaratoria di usucapione.
2. La Corte di appello di Milano, adita dalle parti, respingeva l’appello principale del (OMISSIS), nonche’ l’appello incidentale della (OMISSIS), tranne quanto alla liquidazione delle spese in primo grado. La Corte territoriale, quanto alla domanda di usucapione, confermava la decisione del primo giudice, ritenendo non provato il possesso utile in presenza dei rapporti di parentela (col fratello) e di affinita’ esistenti tra le parti (la (OMISSIS) e’ cognata del (OMISSIS) ed era stata comproprietaria dell’appartamento). Mancava la prova del possesso esclusivo, in presenza della provata iniziale mera detenzione dell’immobile. Al riguardo, era stato lo stesso (OMISSIS) a dichiarare, in sede di interrogatorio formale, di “essere entrato, a meta’ degli anni 70, nell’appartamento… quale collaboratore del fratello (OMISSIS)”. La Corte territoriale riteneva poi che “non risultava modificato l’originario rapporto di detenzione nei confronti della proprieta’, originato da mera tolleranza” per aver successivamente il (OMISSIS) lasciato al fratello la disponibilita’ dell’intero appartamento. Il pagamento anche delle spese straordinarie era giustificato dall’uso gratuito dello studio. Quanto all’appello incidentale e quanto alla condanna ex articolo 86 cod. proc. civ. (per aver dato del mantenuto al (OMISSIS)), la Corte territoriale la confermava per la valenza obiettivamente offensiva, anche in base al collegamento delle espressioni, delle dichiarazioni di cui a pag. 3 dell’atto di costituzione. Quanto alla mancata condanna al pagamento di un indennizzo per l’occupazione sine titulo, la Corte territoriale osservava che le risultante istruttorie consentono di ritenere accertato che l’immobile fosse stato concesso ai fratelli (OMISSIS) – in comodato gratuito, tanto da ritenersi giustificato il pagamento da parte del comodatario delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, in virtu’ del rapporto di parentela tra le stesse parti e, quindi, nessun corrispettivo, neanche sotto forma di indennizzo, puo’ essere preteso dalla (OMISSIS) per l’utilizzo dell’immobile da parte di (OMISSIS).
3. Impugnano tale decisione (OMISSIS) con ricorso principale affidato a quattro motivi e (OMISSIS) con ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ..
1.1 motivi del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: violazione o falsa applicazione degli arti. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La sentenza impugnata e’ erronea nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilita’ al caso dell’articolo 1144 c.c. che esclude la presenta di un possesso esclusivo in presenta di una mera tolleranza da parte della proprieta’ giustificata dal legame di parentela esistente tra le parti. Rileva il ricorrente che con la lavati (comproprietaria dapprima del 50% dell’immobile e solo successivamente alla donazione da parte del coniuge per l’intero) vi era mera affinita’ in quanto cognati ed inoltre la medesima si era separata legalmente dal marito (OMISSIS) fino dal 1980. Inoltre gli atti di tolleranza, per rimanere nei limiti contemplati dall’articolo 1144 c.c. devono essere di portata modesta ed incidere molto debolmente sul possesso di chi li tollera.
Viene formulato il seguente quesito: la circostanza che l’attivita’ svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entita’ (circostanza cui normalmente puo’ attribuirsi valore presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza) puo’ dirsi superata dal legame di parentela esistente tra le parti quando vi sia una affinita’ interrotta da separazione personale legale del parente affine dal consanguineo?
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., articoli 2727, 2729, 1158 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Osserva il ricorrente che accertato che il dr. (OMISSIS) poteva vantare un possesso ad usucapionem, era onere della controparte provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato Viene formulato il seguente quesito: puo’ essere esentato dall’onere di provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, per contestare il possesso ad usucapionem, chi allega meri rapporti di parentela?
1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, articolo 360 c.p.c., n. 5.
La Corte d’Appello ha affermato (pag. 7 sentenza) che “Non risultano compiuti da (OMISSIS) atti integranti un comportamento durevole tale da evidenziare un possesso esclusivo ed “animo domini” della cosa non essendo sufficienti atti soltanto di gestione… “. Inoltre di seguito cosi’ deduce: Il pagamento da parte di (OMISSIS) delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile e’, inoltre, giustificato dall’uso gratuito dello studio, che possa essere interpretato come mutamento della detenzione in possesso.
Secondo il ricorrente Tale motivazione e’ in totale contraddizione con quanto provato sia documentalmente che con testi e di cui il medesimo giudice, in altra parie della sentenza, da atto, posto che il sig. (OMISSIS) ha effettuato sull’immobile importanti e radicali lavori di ristrutturazione, nel momento in cui ne ha preso il possesso sostenendo ingenti spese, al fine di realizzare un diverso godimento del bene stesso e tali lavori sono stati eseguiti senza il consenso dei proprietari.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel negare rilevanza alle ingenti spese di ristrutturazione in quanto giustificate “per il miglior godimento della cosa comune”, ritenendo poi che il pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione trovasse giustificazione nell’esistenza di un ipotetico comodato a favore del ricorrente, posto che tale assunto si risolve in una manifesta illogicita’, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio. Infatti, da un lato l’entita’ dei lavori effettuati sul bene de quo, che hanno avuto luogo tra il 1978 ed 1990, e’ stata tale da avvicinarsi al valore commerciale del bene stesso … dall’altro il bene in questione non era affatto in “comune” ma di proprieta’ esclusiva dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’ingente spesa sostenuta per la ristrutturazione doveva essere valutata dal Giudice come indicativa dell’animus rem sibi habendi da parte del dr. (OMISSIS). La totale ristrutturazione dell’immobile ed il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all’immobile indicava la precisa volonta’ del ricorrente di comportarsi quale proprietario dell’immobile da ogni punto di vista. Inoltre, il comodatario, ai sensi dell’articolo 1808 c.c., e’ tenuto a sopportare le spese ordinarie necessarie per l’uso della cosa data in comodato, ma non anche quelle straordinarie, che fanno sempre capo al comodante.
1.4 Col quarto motivo di ricorso si deduce: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, articolo 360 c.p.c., n. 5.
La Corte territoriale ha errato nel ritenere inesistente il possesso ad usucapionem in capo al dr. (OMISSIS) perche’ lo stesso sarebbe stato immesso nella detenzione del bene oggetto di richiesta di usucapione dal fratello (OMISSIS), che avrebbe “lasciato a (OMISSIS) l’intera disponibilita’ dell’appartamento”, senza che risultasse “modificato l’originario rapporto di detenzione nei confronti della proprieta’, originato da mera tolleranza, tale da modificare tale rapporto da detenzione in possesso”. Tale affermazione non corrisponde, secondo il ricorrente, alle risultanze processuali, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che il dr. (OMISSIS) subentro’ al fratello (OMISSIS), nel possesso dell’immobile e non certo al fratello (OMISSIS) o alla cognata (OMISSIS), secondo quanto dichiarato dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS). Inoltre, anche lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale non aveva affermato di essere subentrato nel possesso dell’immobile de quo al fratello (OMISSIS), avendo invece dichiarato di essere subentrato nel possesso dell’immobile al fratello (OMISSIS).
La Corte d’Appello, quindi, secondo il ricorrente confonde due diversi episodi storicamente svoltisi in tempi diversi: il primo, quando (OMISSIS) comincio’ a collaborare con il fratello (OMISSIS) nello studio di quest’ultimo, dal 1972 al 1975 (in tal caso non vi fu nessuna immissione nel possesso dell’immobile da parte di (OMISSIS) a favore di (OMISSIS), poiche’ il possesso rimase in capo a (OMISSIS)); il secondo, allorche’ (OMISSIS) lascio’ l’immobile al fratello (OMISSIS) che vi impianto’ il suo studio dentistico (dal 1976 al 1978) mentre (OMISSIS) insieme con il fratello (OMISSIS) si era trasferito a lavorare in (OMISSIS). Infine fu solo nel 1978 che (OMISSIS) torno’ da solo nell’appartamento di cui trattasi subentrando al fratello (OMISSIS) e non certo a (OMISSIS).
Inoltre, La stessa sentenza impugnata si contraddice quando prima prospetta un’ipotesi di mera tolleranza, e poi parla di comodato gratuito … mentre nel caso de quo … non risultano provati ne’ il compossesso, ne’ l’esistenza di un comodato.
2. Il ricorso incidentale.
2.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: violazione o falsa applicazione dell’articolo 89 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudico, articolo 360 c.p.c., n. 5.
Assume la ricorrente che ha errato la Corte territoriale a confermare la sentenza impugnata in punto risarcimento per le dichiarazioni offensive, posto che aver affermato di aver mantenuto il (OMISSIS), non poteva essere considerato offensivo, nel contesto difensivo nel quale si illustrava l’ospitalita’ fornita gratuitamente dal fratello maggiore all’attuale ricorrente, “fresco di laurea” e privo di reddito proprio. In ogni caso, difettava l’ulteriore presupposto, richiesto dalla norma, per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, la non inerenza all’oggetto della causa. Nel caso in questione la ricostruzione dei fatti, anche e soprattutto delle relazioni familiari, abitative e lavorative dei protagonisti della vicenda giudiziaria, era indispensabile per l’oggetto della causa.
Vengono formulati i seguenti quesiti: Puo’ considerarsi offensivo e/o sconveniente dichiarare di aver “mantenuto” un congiunto convivente, privo di redditi propri, al quale viene fornito vitto, alloggio ed occupazione professionale quale “collaboratore”, ad opera del soggetto che vi provveda?
Puo’ considerarsi legittima, e pertanto estranea all’oggetto della causa ex art 89 c.p.c., cpv, l’attribuzione di una somma a titolo di risarcimento del danno a carico di una parte in lite allorquando le espressioni asseritamente offensive e/o sconvenienti da questa utilizzate consistano nella descrizione dei rapporti familiari intercorsi con la controparte, anche sotto il profilo del mantenimento e/o sottoposizione professionale, e servano a ricostruire l’origine della situazione possessoria con la res ad opera del soggetto indicato quale mantenuto in un giudizio ad usucapionem dallo stesso intentato?
2.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: violazione o falsa applicazione degli articoli 1803 e 1810 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).
La ricorrente incidentale ha chiesto, sia in primo grado che in grado di appello, la condanna di (OMISSIS) alla restituzione ed al risarcimento del danno derivato dall’occupazione sine titulo e dalla stessa contestazione del diritto di proprieta’ della titolare.
Entrambi i giudici di merito, pur avendo riconosciuto che (OMISSIS) non vanta alcun diritto sulla res non avevano accolto le domande avanzate.
In particolare, la corte d’appello di Milano aveva trascurato ed in parte gravemente travisato elementi fondamentali e determinanti ai fini del giudizio. Tra le parti non vi era un vero e proprio contratto di comodato, difettando tra l’altro anche la determinazione del tempo di utilizzo del bene oggetto del rapporto (articolo 1803 cod. civ.). Inoltre, sarebbe stata necessaria la forma scritta ad substantiam in relazione al lungo periodo di utilizzazione.
Dunque, al piu’ tra le parti in causa era intercorso un rapporto di comodato senza determinazione di durata ex articolo 1810 cod. civ. Avendo la proprietaria formalizzato la richiesta di restituzione con una domanda giudiziale (segnatamente con comparsa di costituzione e riconvenzionale nel giudizio di primo grado, depositata in cancelleria in data 12/11/2003), la corte territoriale, integrando l’omissione dei primo giudice, avrebbe dovuto imporre a (OMISSIS) non solo l’immediato rilascio dell’immobile, ma anche un indennizzo – anch’esso reiteratamente richiesto dalla (OMISSIS) e provato nella sua entita’ risarcitoria mediante il doc. 5 fase. 1 grado -quanto meno dalla data in ultimo indicata. Avrebbe dovuto liquidare – se del caso anche secondo equita’ – il risarcimento danni per le molestie perpetrate da (OMISSIS), consistite nel contrastare il diritto di proprieta’ della (OMISSIS); danni da considerarsi in re ipsa.
Viene formulato il seguente quesito: La circostanza che l’utilizzatore a titolo gratuito di un bene immobile altrui non fornisca prova scritta del rapporto e comunque di aver convenuto con il comodante un termine di durata dell’uso stesso, puo’ legittimare la qualificazione giudiziale di detto rapporto quale comodato, anziche’ quale precario ex articolo 1810 cod. civ.?
3. Il ricorso principale e’ infondato e va rigettato, mentre il ricorso incidentale e’ fondato quanto al secondo motivo per quanto di seguito si chiarisce.
4. Il ricorso principale.
4.1 – Il primo motivo e’ inammissibile e comunque infondato. Occorre in primo luogo operare alcune precisazioni in linea generale e sul percorso argomentativo seguito dal giudice distrettuale. La tolleranza rispetto al comportamento altrui (specie all’interno di rapporti di parentela-affinita’) di per se’ non determina nell’altra parte il nascere e il consolidarsi di una situazione di possesso utile per l’usucapione (vedi Cass. 2006 n. 9661). Inoltre, la tolleranza non puo’ determinare la nascita e la conservazione di un rapporto contrattuale tra le parti. La ricostruzione degli accadimenti operata dal giudice distrettuale va intesa nel senso che l’utilizzo dell’immobile in questione scaturisce da un comodato intercorso fra i germani (OMISSIS) (comandante) e (OMISSIS) (odierno ricorrente). Successivamente, il comodante (che non deve essere necessariamente proprietario dell’immobile e tantomeno proprietario esclusivo del bene) ha ceduto la sua quota di proprieta’ (donazione del 13 febbraio 2003) alla consorte (OMISSIS), odierna controricorrente. La donataria, divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile (che non era originaria comodante) non subentra nel contratto di comodato concluso dal consorte, non applicandosi analogicamente il principio “emptio non tollit locatum”, ma ha tollerato l’utilizzo dell’immobile da parte dell’affine (che resta tale anche dopo la separazione personale dei coniugi). Gli atti di tolleranza in senso proprio sono relativi al secondo periodo della vicenda oggi in esame (dal momento cioe’ in cui la (OMISSIS) e’ divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile), periodo iniziato appena cinque mesi prima dell’instaurazione del giudizio (22 luglio 2003).
Il ricorrente nel corso del motivo si limita a contestare la valutazione della significativita’ degli atti di tolleranza anche con riguardo al rapporto di affinita’ esistente, attingendo ad aspetti del percorso motivazionale (che appare invece corretto ed adeguato) e prospettando vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 3 che risultano infondati alla luce del percorso motivazionale descritto e dei corretti principi di diritto affermati al riguardo dalla Corte di merito (conformi, come si e’ detto a quelli affermati da questa Corte e gia’ citati, Cass. 2006 n. 9661).
4.2 Parimenti infondato e’ il secondo motivo, col quale viene effettuata una prospettazione che riguarda l’onere e la valutazione della prova sulla base dell’esistenza di un possesso iniziale, escluso per effetto della vicenda cosi’ come ricostruita dal giudice di merito (comodato riconosciuto dallo stesso comodatario). Va inoltre osservato che, pur dovendosi escludere, come detto, l’instaurazione di un contratto di comodato con la (OMISSIS), la Corte di merito ha correttamente ricostruito la vicenda che riguarda l’immobile in questione, considerando il comportamento di tolleranza della (OMISSIS), perimetrandone anche l’aspetto diacronico.
4.3 E infondato anche il terzo motivo, che presenta aspetti di inammissibilita’ quanto alla duplice cumulativa censura, logicamente inconciliabile, di omessa e contraddittoria motivazione, nonche’ alla mancata formulazione del momento di sintesi, omologo del quesito non potendo questo essere sostanziato nella complessiva esposizione delle censure.
In ogni caso la censura e’ infondata, dovendosi ribadire che, secondo l’impugnata sentenza, l’utilizzo dell’immobile nasce come comodato e che la (OMISSIS), divenuta proprietaria esclusiva, pur non subentrando nel contratto concluso dal consorte, ha tollerato l’utilizzo da parte dell’affine. Le spese di ristrutturazione dell’immobile, tutte, per ammissione dello stesso ricorrente si sono esaurite nel 1990 e comunque, se ingenti e necessarie, sono rimborsabili al comodatario ex articolo 1808 c.c.. Tali spese non sono sufficienti ad integrare di per se’ atti di interversione del possesso. Ma, anche ove sostenute dopo la cessazione del contratto di comodato, non valgono ad escludere da sole la tolleranza del proprietario. E cio’ senza dire del limitato periodo durante il quale la tolleranza in senso proprio, ex articolo 1144 c.c., sarebbe sussistita. Si soggiunge che il ricorrente propone, inammissibilmente, una diversa valutazione della consistenza di dette spese.
4.4 E infondato anche il quarto motivo ed ultimo motivo, che presenta, come il precedente, aspetti di inammissibilita’, quanto al cumulo della censura per omissione e contraddittorieta’ della motivazione e alla carenza del momento di sintesi. La censura e’ comunque infondata, posto che l’originario comodante resta il germano (OMISSIS), comproprietario dell’immobile. La censura proposta, nella sostanza, si riduce ad una inammissibile prospettazione da parte del ricorrente di una diversa complessiva valutazione delle risultanze probatorie.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), deve articolarsi con la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicita’ consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell’indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti e dell’insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non puo’, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed in particolare non puo’ proporsi un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisti, poiche’ tali aspetti di giudizio, essendo interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito (cfr Cass. 1999 n. 11121; Cass. 2006 n. 3881).
5. Il ricorso incidentale.
5.1 E’ infondato il primo motivo, oltre che inammissibile perche’ cumula due censure (omissione e contraddittorieta’ della motivazione) e non e’ corredato dal momento di sintesi. La valutazione del carattere offensivo dell’espressione contenuta nella comparsa di costituzione della (OMISSIS) attiene al merito della decisione, che, nel caso di specie, e’ stata adeguatamente motivato dal giudice distrettuale, che ha ritenuto debordante rispetto alle oggettive esigenze di difesa la complessiva e dettagliata indicazione della condizione esistenziale ed economica della parte attrice.
5.2 E invece fondato il secondo motivo, perche’ sussiste la dedotta carenza motivazionale, non avendo la Corte territoriale chiarito le ragioni del mancato riconoscimento di quanto richiesto per effetto della detenzione senza titolo dell’immobile dalla domanda giudiziale.
6. La sentenza impugnata va quindi cassata con riguardo al vizio motivazionale riscontrato con riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale e rinviata anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.T.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *