Equa_Riparazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Paquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza, depositato in data 19 febbraio 2013, n. 167 del 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato in data 11 novembre 2011 presso la Corte d’appello di Potenza, (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS) chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura concernente il fallimento della (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Lecce in data (OMISSIS) e non ancora conclusasi alla data della domanda;
che l’adita Corte d’appello, stimata come ragionevole una durata di sei anni, riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di dodici anni nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), e di sette anni nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tenuto conto del decesso del loro dante causa, avvenuto nel 2005, e, considerando che l’inizio del procedimento per ciascun creditore doveva essere individuato nella data di insinuazione al passivo, riteneva che ai ricorrenti iure proprio potesse essere liquidato un indennizzo di euro 6.900,00, determinato sulla base del criterio di 500,00 euro per anno di ritardo per i primi tre anni, e di 600,00 euro per i successivi; quanto ai ricorrenti iure successionis, riteneva che l’indennizzo spettante fosse di euro 2.700,00, calcolato sulla base del criterio di 500,00 euro per i primi tre anni di ritardo e di 600,00 per successivi, da suddividere in relazione alle rispettive quote ereditarie;
che, peraltro, in applicazione delle disposizioni modificative della Legge n. 89 del 2001, introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, riteneva che l’ammontare dell’indennizzo liquidato in concreto non dovesse superare il valore della causa presupposta, e, adottando il criterio della minor somma tra quella indicata come ammessa al passivo e quella liquidabile in astratto, riconosceva, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), la somma di euro 260,00 ciascuno, e in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), la somma di euro 2.700,00 complessivi;
che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 articolo 112 cod. proc. civ. e articolo 2056 cod. civ., nonche’ vizio di motivazione in merito, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia determinato la durata ragionevole della procedura fallimentare presupposta in sei anni, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la detta durata puo’ essere al massimo di sette anni, avendo applicato il Decreto Legge n. 83 del 2012 modificativo della Legge n. 89 del 2001, nonostante lo stesso non fosse, ratione temporis, applicabile al caso di specie;
che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano altra violazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 degli articoli 2056, 1223 e 1226 cod. civ., della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, articolo 1 dell’articolo 6, par. 1, della CEDU, nonche’ vizio di motivazione contraddittoria e omesso esame su fatti decisivi, censurando il decreto impugnato per avere la Corte d’appello fatto applicazione della disposizione da ultimo citata, applicabile invece ai soli ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012, ovvero dopo l’11 settembre 2012;
che, in particolare, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi inseriti nella procedura fallimentare per il medesimo credito, solo la meta’ dell’importo di ammissione allo stato passivo, mentre gli stessi devono essere considerati autonome parti processuali nella stessa;
che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano altra violazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 degli articoli 2056, 1223 e 1226 cod. civ., della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, articolo 1 dell’articolo 6, par. 1, della CEDU, dell’articolo 11 preleggi e della Legge n. 134 del 2012, articolo 2 bis nonche’ vizio di motivazione contraddittoria e omesso esame su fatti decisivi, censurando il decreto impugnato per avere la Corte d’appello fatto applicazione della disposizione da ultimo citata – la quale effettivamente prevede che l’indennizzo non possa superare il valore della causa in relazione alla quale viene chiesto -, sebbene la stessa sia applicabile ai soli ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione;
che con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 degli articoli 2056, 1223 e 1226 cod. civ., nonche’ vizio di motivazione, per avere l’adita Corte d’appello quantificato l’indennizzo in misura non sufficiente a risarcire il danno emergente e il lucro cessante effettivamente patiti dai ricorrenti, risultando in realta’, gli attuali valori dei crediti, raddoppiati;
che, con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia liquidato l’indennizzo tenendo conto del valore dei crediti ammessi al passivo, e dunque in misura non omogenea per tutti i ricorrenti, in violazione dell’articolo 3 Cost., nonche’ vizio di motivazione sul punto;
che all’esame dei motivi occorre premettere che la presente controversia non e’ soggetta, ratione temporis, all’applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 134 del 2012, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;
che, del resto, alle disposizioni introdotte nel 2012 non puo’ neanche riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se e’ vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non vi e’ nulla nel Decreto Legge n. 83 del 2012 che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per la entrata in vigore della nuova disciplina;
che, tanto premesso, il primo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile per carenza di interesse, in parte infondato;
che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8468 del 2012), che la durata ragionevole delle procedure fallimentari puo’ essere stimata in cinque anni per quelle di media complessita’, ed e’ elevabile fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessita’ del caso, oppure della pluralita’ delle procedure concorsuali interdipendenti;
che, nel caso di specie, se e’ pur vero che la Corte d’appello ha fondato la decisione sul Decreto Legge n. 83 del 2012 non applicabile, ratione temporis, nel presente giudizio, essa ha ritenuto ragionevole una durata inferiore al massimo consentito, in senso dunque indubbiamente favorevole ai ricorrenti, in capo ai quali, pertanto, non si ravvisa l’interesse all’impugnazione del decreto in relazione a tale punto;
che il motivo e’ invece infondato nella parte in cui i ricorrenti pretendono di far risalire l’inizio della procedura rilevante ai fini dell’equa riparazione alla dichiarazione di fallimento, atteso che correttamente la Corte d’appello ha fatto riferimento alla data della domanda di insinuazione al passivo (Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011);
che il secondo motivo di ricorso e’ fondato;
che se e’ pur vero che il credito per il quale i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) erano stati ammessi al passivo della procedura fallimentare presupposta era il medesimo, la circostanza che gli stessi rivestissero posizioni processuali autonome e distinte comporta che autonomo e distinto vada considerato il patema d’animo dagli stessi sofferto a causa dell’irragionevole durata, e che venga riconosciuto a ciascuno il diritto all’equa riparazione;
che ha pertanto errato l’adita Corte nel considerare unitaria la posizione dei ricorrenti di cui sopra liquidando in favore di ognuno la meta’ dell’indennizzo complessivamente spettante;
che il terzo motivo di ricorso e’ fondato;
che, come gia’ rilevato e come disposto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, comma 2, modificativo della Legge n. 89 del 2001, le previsioni nello stesso contenute si applicano ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012;
che, essendo stato il ricorso in questione depositato in un momento antecedente a tale data, nessuna delle nuove disposizioni puo’ essere ad esso direttamente applicata, con la conseguenza che il decreto impugnato e’ errato nella parte in cui statuisce che, non potendo l’indennizzo superare il valore della causa, lo stesso deve essere liquidato nella minor somma tra la somma astrattamente riconosciuta spettante e quella in concreto ammessa al passivo della procedura;
che il quarto motivo di ricorso e’ infondato, e tuttavia occorre correggere la motivazione del decreto impugnato;
che, pur se individuato con un erroneo richiamo al Decreto Legge n. 83 del 2012, poi convertito nella Legge n. 134 del 2012, modificativo della Legge n. 89 del 2001, ratione temporis non applicabile ai ricorsi proposti in data anteriore all’11 settembre 2012, il criterio liquidativo prescelto dal giudice di merito appare in linea con le soglie dettate tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella nazionale;
che questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che, se e’ vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore ad euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010);
che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo, adottando quello di euro 500,00 per i primi tre anni di ritardo, e quello di euro 600,00 per i successivi;
che la Corte d’appello, pur evocando il disposto della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 bis introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie, si e’ attenuta ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta, et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, per i quali questa Corte e’ solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa 500,00 euro per la durata del giudizio;
che tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 euro per i primi tre anni di ritardo e di 600,00 euro per ciascun anno successivo, possa essere di per se’ considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo;
che il quinto motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei precedenti;
che, dunque, rigettati il primo e il quarto motivo di ricorso, accolti il secondo e il terzo, assorbito il quinto, il decreto impugnato deve essere cassato;
che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2;
che, infatti, accertata la irragionevole durata della procedura fallimentare in anni dodici per i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), e cinque per i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – sul presupposto che gli stessi agiscono nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), deceduto nel (OMISSIS) – alla liquidazione dell’indennizzo puo’ procedersi applicando il criterio adottato dalla Corte territoriale, depurato dall’erroneo abbattimento operato con riferimento al valore della posta in gioco;
che il Ministero della giustizia deve quindi essere condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di euro 6.900,00 ciascuno e, in favore dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’, della somma di euro 2.700,00 da dividersi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
che il Ministero deve essere condannato altresi’ alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo;
che le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore dell’avvocato (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di euro 6.900,00 e, in favore dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), della somma di euro 2.700, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna, altresi’ il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 1.100,00 per compensi, oltre ad euro 50,00 per esborsi e agli accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in euro 700,00 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese generali. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’Avvocato (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.

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