cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 14 maggio 2015, n. 9868

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14609/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI CUNEO ALBA MONDOVI’ E SALUZZO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto accoglimento delle difese in atti ed esposte con rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- il Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo formulo’ alla Commissione Regionale di Disciplina per il Piemonte e la Valle d’Aosta richiesta di apertura di procedimento disciplinare contro il notaio dr. (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 147, lettera b, della legge notarile, assumendo che lo stesso non avrebbe raggiunto, per il biennio 2008/2009, il punteggio minimo di “crediti formativi” richiesto dal regolamento sulla formazione professionale permanente, richiamato dall’articolo 2 del codice deontologico.

Il dr (OMISSIS), ascoltato in sede disciplinare, esplico’ le proprie difese, affermando che soltanto dal 9 luglio 2009 erano state previste le conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione biennale, non essendo in precedenza prevista alcuna sanzione.

La Commissione emise in data primo dicembre 2012 provvedimento con il quale applico’ la sanzione dell’avvertimento.

Contro tale decisione il notaio propose reclamo alla Corte di Appello di Torino che lo rigetto’ con ordinanza depositata il 17 dicembre 2012.

I Giudici ritennero che:

– l’obbligo del notaio di curare la propria preparazione professionale era previsto dall’articolo 2 del codice deontologico dei notai elaborato nel 2004 ed emanato in base a quanto disposto con la Legge n. 577 del 1949, come modificata dalla Legge n. 220 del 1991;

– nel 2005 il regolamento sulla formazione permanente, al quale aveva rimandato il codice deontologico, aveva introdotto il sistema dei crediti formativi;

– il precetto deontologico in questione trovava fondamento nel complesso disposto di cui all’articolo 2 del codice deontologico dei notai e 1 del regolamento sulla formazione permanente;

– la vigenza dello stesso era riconducibile, per relationem all’efficacia della disposizione della legge statale, che aveva demandato all’organo collegiale della categoria la enunciazione dei principi deontologici la cui attuazione era stata legittimamente attuata con il regolamento emanato dal Consiglio Nazionale;

– il notaio aveva avuto comunque conoscenza del regolamento, in considerazione dell’invio della lettera inviatagli dal Presidente del consiglio notarile il 21 aprile 2008.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il primo motivo solleva “questione illegittimita’ costituzionale dell’articolo 147, primo comma, lettera b della legge sull’ordinamento notarile come introdotta dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30) per eccesso di delega rispetto all’articolo 7, I comma, a e, n. 2 della Legge 28 novembre 2005, n. 246. Insussistenza, conseguentemente della fattispecie punitiva”.

Al riguardo, il ricorrente ricostruisce il quadro normativo in materia di aggiornamento professionale dei notai nel modo seguente: il codice deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale Notarile, in virtu’ della Legge n. 577 del 1949, modificato dalla Legge 27 giugno 1991, n. 220, articolo 16, (articolo 2, comma 1, lettera f), aveva previsto l’obbligo del notaio di curare il proprio aggiornamento professionale, lasciandolo alla scelta discrezionale di ogni notaio, fino a quando il 5.4.2008 il Consiglio Nazionale aveva aggiunto un secondo comma all’articolo 2 del codice deontologico, che rimanda ad apposito regolamento la modalita’ della formazione permanente; il codice deontologico, cosi’ integrato all’articolo 2, aveva avuto notorieta’ legale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il 30.7.2008; il regolamento sulla formazione permanente, di volta in volta aggiornato con una versione finale del 9.7.2009, prevedeva che “il mancata assolvimento dell’obbligo di formazione biennale costituisce condotta, che e’ valutata dal Consiglio Notarile ai sensi dell’articolo 147 della legge notarile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare”; tale regolamento, in questa versione finale, era stato reso legalmente conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 9.2.2011.

Tanto premesso, il ricorrente deduce che il capo di imputazione contestato dal Consiglio Notarile al notaio (OMISSIS) si richiama alla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, comma 1, lettera b, sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili nella formulazione introdotta dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30, che aveva previsto delle fattispecie punitive non contemplate dall’originario testo. Denuncia l’eccesso di delega da parte del legislatore delegato che ha dichiarato punibile il notaio che violi in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale, essendo state introdotte delle fattispecie punitive prima non esistenti, mentre il Governo era stato delegato a rivedere le sanzioni e non a rilasciare una delega in bianco tenuto conto della normativa sull’ordinamento notarile, che riporta specificamente e dettagliatamente le infrazioni passibili di punizione.

1.2. – La doglianza va disattesa, essendo la questione di costituzionalita’ sollevata manifestamente infondata.

La previsione dell’obbligo di curare la preparazione professionale, come meglio si dira’ in occasione dell’esame del secondo motivo, era gia’ stato previsto nel 2004 con delibera del Consiglio nazionale (e l’articolo 9 del regolamento per la formazione permanente emesso nel 2005 prevedeva che il mancato assolvimento avrebbe costituito condotta da valutarsi ai fini dell’incolpazione). Ne consegue che, in aderenza a quella che era stata la delega conferita con la Legge n. 246 del 2005, avente a oggetto fra l’altro l’aggiornamento, coordinamento c. riordino delle sanzioni….. (articolo 7, comma 1. lettera e, n. 2), il Governo – lungi dall’introdurre nuove fattispecie punitive – si limito’ a prevedere le conseguenze derivanti dall’inosservanza di precetti gia’ esistenti ma privi di sanzioni.

2.1. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 10 disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’articolo 3, secondo comma di esse, e della Legge n. 577 del 1949, articolo 2, lettera f.

Premessa la ricostruzione della normativa, di cui si e’ detto, si deduce che il comportamento oggetto del provvedimento sanzionatorio (2008-2009) e’ antecedente alla pubblicazione stalla Gazzetta Ufficiale (9-2-11) del regolamento che aveva introdotto la formazione obbligatoria permanente e, comunque, anche a quella del codice deontologico avvenuta il 30-7-2008. In effetti, la stessa fattispecie punitiva era stata introdotta successivamente al biennio in questione.

2.2. – Il motivo e’ infondato.

L’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale scaturiva dal combinato disposto della normativa statale e di quella regolamentare che integrava la prima cha ad essa rinviava. Ed invero, la Legge n. 577 del 1949, articolo 2, come modificata dalla legge n. 220/1991, prevedeva che “il Consiglio notarile elabora i principi di deontologia professionale”; in virtu’ di tale potesta’, il Consiglio aveva previsto all’articolo 2 del codice deontologico l’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale; con il testo del regolamento approvato nella seduta del 9 settembre 2005, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2006, successivamente integrato e modificato, era stato introdotto il sistema dei crediti formativi; tale regolamento era attuazione ed integrazione delle disposizioni dei principi di deontologia professionale.

In sostanza la disciplina che, con normazione terziaria, dettava le modalita’ dell’aggiornamento professionale trovava fonte: a) nella legge che aveva demandato al Consiglio Nazionale la elaborazione del codice deontologico; b) nel codice deontologico elaborato in virtu’ della gia’ ricordata normativa statale che come si e’ detto aveva previsto; c) nel regolamento per la formazione permanente che, in attuazione del potere (Ndr: testo originale non comprensibile) e del codice deontologico nel testo approvato nel 2004, specificava il contenuto dell’obbligo relativo all’aggiornamento professionale, stabilendone le modalita’.

D’altra parte, come si e’ gia’ visto, la sanzione dell’inosservanza a doveri professionali era sanzionata dall’articolo 147, lettera b) della legge notarile secondo il testo introdotto dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30, nel testo introdotto in virtu’ della legge delega.

Appare cosi evidente che sia il precetto al quale avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguente alla sua inosservanza erano anteriori alla violazione contestata, laddove la (successiva) previsione del regolamento introdotta dalla modifica dell’articolo 9 di cui alla delibera del 9 luglio 2009 era stata soltanto una specificazione dell’obbligo gia’ esistente che, per quel che si e’ detto e’ stato sanzionato con il decreto legislativo del 2006.

3. – il terzo motivo e’ assorbito, posto che le considerazioni che precedono evidenziano che e’ privo di valore decisorio il riferimento, pure compiuto in sentenza e censurato dal ricorrente, alla lettera del 21 aprile 2008 inviata al notaio dal Presidente del Consiglio notarile.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.

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