Deve essere consentito alla parte civile di impugnare la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato erroneamente la prescrizione del reato. Del pari, va riconosciuto al giudice di appello che rilevi l’erroneità della declaratoria per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, di entrare nel merito dell’imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziarsi sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 13 febbraio 2013, n.7041
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25/11/2011, la Corte di appello di Palermo, su appello del pubblico ministero e delle parti civili, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo in data 8/06/2009 (con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 81cpv., 640, 61 n. 7 ed 11 cod. pen., 61 n. 2 cod. pen. – truffa aggravata continuata quale promotore finanziario presso la sede di A. di’M.B.’), condannava l’imputato ed il responsabile civile M. B. s.p.a. in solido tra loro al risarcimento del, danno in favore delle parti civili S. V. e S. N., quantificato in euro 20.000,00; condannava il medesimo imputato ed il responsabile civile in solido tra loro alla refusione della spese processuali sostenute per entrambi i gradi di giudizio dalle parti civili.
2. La Corte territoriale accoglieva il gravame proposto dal pubblico ministero e dalle parti civili, rilevando come il giudice di prime cure avesse errato nel calcolare il termine di prescrizione del reato. Procedeva, pertanto, alla rideterminazione del termine (applicando comunque il regime più favorevole introdotto dalla legge n. 251 del 2005), non ancora interamente trascorso alla data della deliberazione della sentenza di primo grado (8/06/2009, fatto del 12/04/2002), ma maturatosi successivamente ad essa e durante il giudizio di appello, con conseguente statuizione sulle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle costituite parti civili.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione l’imputato ed il responsabile civile M. b. s.p.a. Il primo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 530, comma 2 e 522 cod. proc. pen., in punto di ritenuta responsabilità penale dell’imputato. Al riguardo censura la decisione nella parte in cui, premesso che l’imputato non aveva interposto appello, finisce per far discendere una sorta di automaticità tra l’omesso gravame e l’affermazione della sua responsabilità penale, peraltro fondata sull’esito di una perizia grafica che presenta gravi lacune, così disattendendo l’obbligo motivazionale. Il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.: 1) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e comunque violazione o erronea applicazione di legge e in particolare dell’art. 578 cod. proc. pen., avendo il giudice di appello deciso sulle statuizioni civili in assenza di una condanna nel merito ed anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato; 2) violazione o erronea applicazione di legge ed in particolare dell’art. 576 cod. proc. pen., potendo il giudice d’appello, pur dichiarando l’estinzione del reato nel frattempo sopravvenuta, condannare alla restituzioni ed al risarcimento del danno solo dopo una sentenza di assoluzione nel merito, poi impugnata dalla parte civile (ai soli effetti della responsabilità civile), ma non dopo una declaratoria di non doversi procedere; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e comunque violazione o erronea applicazione di legge ed in particolare degli artt. 157 e 61 bis cod. pen. nella parte in cui la Corte d’appello non ha applicato, ai fini della determinazione della durata del termine prescrizionale, la vecchia disciplina, previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti, 4) violazione ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza di motivazione, nella parte in cui la Corte ha condannato B.M. al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese in favore della parte civile, avendo la Corte d’appello omesso di indicare le rationes poste a fondamento della ritenuta responsabilità solidale della B. M. rispetto affatto di reato contestato all’imputato (mera affermazione apodittica di una responsabilità in assenza della valutazione in concreto del nesso di occasionalità necessaria di cui all’art. 2049 cod. civ.).
4. Hanno depositato memoria le parti civili costituite S. V. e S. N. a mezzo del procuratore speciale avv. Paolo Camporini, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio del grado. Al riguardo, osservano come sia precluso al responsabile civile far valere in questa sede vizi di motivazione della sentenza impugnata attinenti alla ritenuta responsabilità dell’imputato in presenza di una causa estintiva del reato (l’inevitabile rinvio ai giudici di merito dopo la pronunzia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.); non sussiste da parte della Corte d’appello alcuna violazione dell’art. 576 cod. proc. pen., in quanto unica preclusione alle statuizioni civili è la circostanza che alla data della pronunzia della sentenza di primo grado il termine prescrizionale non sia decorso; in mancanza di detta condizione il giudice di appello può decidere sulla responsabilità dell’imputato agli effetti civili, a prescindere che si trovi in ‘disaccordo’ col giudice di prime cure (ossia che l’imputato sia stato prosciolto nel merito) e, quindi, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Inoltre, a proposito della determinazione del termine prescrizionale in virtù dell’applicazione della disciplina antecedente alla legge c.d. Cirielli laddove la Corte d’appello avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, rilevano come tale richiesta non avesse formato oggetto di specifica doglianza da parte dell’imputato avverso la sentenza di primo grado. Deducono, infine, quanto alla responsabilità civile della B. M., l’insussistenza di vizi di motivazione della sentenza d’appello, risultando sia il profilo soggettivo (l’imputato era in via esclusiva promotore finanziario di detta Banca) che oggettivo (essendo le somme destinate ad essere investite in strumenti finanziari di detta Banca) della responsabilità solidale, nell’ambito di un nesso di occasionalità necessario che era stato comunque acclarato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi non sono fondati.
5.1. Al fine di esaminare le diverse questioni poste dai ricorrenti, è opportuno richiamare brevemente l’esito del giudizio di secondo grado. La sentenza della Corte d’appello avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione è stata emessa in parziale riforma di una sentenza di proscioglimento pronunziata ai sensi dell’art. 531, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice di primo grado ha, infatti, dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli (artt. 81 cpv., 640, 61 nn. 2 e 7 cod. pen.), per essere estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza è stata impugnata sia dal pubblico ministero che dalla parte civile, lamentando, entrambi, che il giudice di prime cure aveva errato nel calcolare il termine prescrizionale. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, si è comunque pronunziata sulle questioni civili, condannando l’imputato, in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la prospettazione del ricorrente responsabile civile, il giudice di secondo grado può condannare l’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno solo dopo una sentenza di assoluzione nel merito impugnata dalla parte civile, non dopo una declaratoria di non doversi procedere. Altrimenti ci si verrebbe a trovare nella situazione in cui il giudice di seconde cure diverrebbe, rispetto alla questione delle statuizioni civili, giudice di primo ed unico grado nel merito, privando così le parti di un grado di giudizio.
La questione posta dal ricorrente involge la corretta applicazione delle norme che regolano l’impugnazione della parte civile e la decisione sulle relative questioni da parte del giudice di seconde cure nel caso di estinzione dei reati per prescrizione. Vengono, quindi, in considerazione, gli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., disposizioni richiamate nella decisione impugnata e dal ricorrente ritenute inapplicabili al caso in esame.
Per una corretta comprensione della problematica, è opportuno premettere, in via generale, quale sia il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito a favore della parte civile. Il legislatore, con il codice vigente, prevede che la parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, ex art. 576, comma 1, prima parte cod. proc. pen.) può impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero, ex art. 576, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. Il codice di rito esclude, quindi, che possa essere intaccato l’accertamento penale, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (peraltro avvenuta nel caso di specie), ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili.
Su un piano diverso si pone, invece, la disposizione dell’art. 578 cod. proc. pen. per la cui applicazione si richiedono tre requisiti: 1) che sia stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato; 2) che, con l’impugnazione dell’imputato, non concorra un’impugnazione agli effetti civili; 3) che il giudice del gravame (appello o Corte di cassazione) abbiano dichiarato estinto il reato per amnistia o prescrizione. Ove siano presenti i suddetti requisiti, la norma prevede che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione ‘decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili’. La ratio legis va individuata, da una parte, nel diritto dell’imputato a vedere dichiarare estinto il reato ma, dall’altra, nell’evitare che la parte civile, per un evento estintivo sopravvenuto, si veda vanificare il diritto al risarcimento dei danni che gli era già stato riconosciuto in primo grado con la conseguente necessità di trasferire il processo in sede civile e, quindi, con un’evidente moltiplicarsi di processi a scapito del principio dell’economia processuale (Cass. Sez. 3 sentenza n. 18056 dell’11/02/2004, rv. 228450; Cass. Sez. 3, sentenza n. 17846 del 19/03/2009, rv. 243761; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27652 del 17/06/2010, rv. 248389). Si può, quindi, affermare che l’art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l’impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili. Infatti, l’inerzia della parte civile non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all’azione risarcitoria, non essendo trasportabile nel processo penale l’istituto della acquiescenza di cui all’art. 325 c.p.c. L’art. 576, invece, è applicabile nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati (Sez. un., sentenza n. 25083 dell’11/07/2006, Negri ed altro, rv. 233918).
Nel caso in esame, invece, la sequenza processuale è, esattamente inversa: declaratoria di prescrizione con conseguente proscioglimento dell’imputato e (in astratto corretta) mancata decisione sulle statuizioni civili; appello della parte civile e del pubblico ministero (quest’ultimo agli effetti penali); Corte di appello che riconosce l’erroneità della decisione del primo giudice in ordine alla declaratoria di estinzione del reato e, stante il sopravvenuto maturarsi della prescrizione, non pronunzia condanna (stante la proposizione dell’impugnazione da parte del pubblico ministero), ma decide unitamente sulle statuizioni civili. In quest’ultimo caso, quindi, si debbono affrontare due questioni: se la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado e se e in che termini la Corte di Appello debba pronunciarsi sulla questione devolutale. Che la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si ritiene pregiudicata, non pare che sia discutibile alla stregua di quanto si è finora detto. Il fatto che la parte civile possa proporre l’azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, è un argomento incongruo perché, una volta che la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire. Quanto, poi, all’interesse della parte civile a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile, è sufficiente osservare che l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile. Ma che la parte civile abbia il diritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sé sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, ex art. 531 cod. proc. pen., si desume dalla lettera dell’art. 576 cod. proc. pen. che facoltizza la parte civile ad impugnare, senza limite alcuno, ‘la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio’. Infatti, se si legge la sezione 1^ del capo 2^ del titolo 3^ del libro 7^ del codice di rito, è facile avvedersi che è intitolata ‘sentenza di proscioglimento’ e, successivamente, agli artt. 529 e seguenti, sono indicati ed elencati i vari tipi di sentenze di proscioglimento fra cui, è compresa anche la ‘dichiarazione di estinzione del reato’ (art. 531) che, quindi, costituisce una species del genus delle sentenze di proscioglimento. La lettera della legge, conferma, pertanto, la facoltà insindacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice, a prescindere che tale impugnazione sia stata anche proposta dal pubblico ministero.
C’è da chiedersi, a questo punto, come tale principio si possa conciliare con quello innanzi illustrato e secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle statuizioni civili e, se la suddetta causa di estinzione non è rilevata dal primo giudice ma viene rilevata in appello o anche in cassazione, il giudice di grado superiore non solo deve dichiarare la declaratoria di estinzione del reato, ma eliminare anche le statuizioni relative alla parte civile.
I ricorrenti paiono essere stati fuorviati da tale principio che, infatti, hanno anche invocato, non considerando né che la regola applicabile all’ipotesi della prescrizione correttamente dichiarata (che preclude un accertamento sulle restituzioni ed il risarcimento del danno della parte civile) non può essere meccanicamente trasposta alla differente fattispecie in esame (che riguarda una sentenza di prescrizione erroneamente dichiarata), né che, una volta investita dell’impugnazione, la Corte d’appello deve su di essa decidere non potendo, da una parte, ritenere fondata la doglianza della parte civile e, dall’altra, contraddittoriamente, dichiarare l’inammissibilità del gravame per una inesistente carenza di interesse ad agire. In realtà, il raccordo fra il principio secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle domande civili, e quello dell’impugnazione della parte civile, va effettuato nei seguenti termini: la Corte di Appello, una volta investita della questione, è tenuta ad esaminarla (proprio perché, per quanto detto, non è minimamente ipotizzabile alcuna carenza di interesse) con la conseguenza che, all’esito del giudizio le si prospettano due soluzioni: a) respingere l’appello ritenendo corretta la decisione del primo giudice: in questo caso rimane ferma anche la mancata decisione sulle domande civili, sicché alla parte civile – salvo, ovviamente, il ricorso per cassazione – non rimane che riproporre le sue domande in sede civile; b) accogliere l’appello in quanto ritiene che, erroneamente, il primo giudice ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (successivamente maturata alla errata decisione). In questo caso, il giudice di appello è investito ex novo, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché deve delibare sulla responsabilità dell’imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili. In altri termini, avendo l’impugnazione un effetto, per così dire ‘retroattivo’ (Cass. Sez. 1, sentenza n. 17321 del 26/04/2007, rv. 236599) il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e, quindi, decidere come se fosse il giudice di primo grado sicché, ove accerti che questi ha errato nel dichiarare la prescrizione, deve statuire, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili quand’anche dovesse, poi, nuovamente dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta. L’erroneità del ragionamento dei ricorrenti lo si coglie, infine, con ancora maggiore evidenza, ove si rifletta su un’ipotesi affine a quella esaminata e cioè quando il giudice di primo grado dichiara la prescrizione, perché, dopo essere entrato nel merito ed avere riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, gli concede le attenuanti che fanno scattare l’estinzione del reato (secondo la previgente normativa di cui all’art. 157 cod. pen.). In questa ipotesi, negare alla parte civile il diritto ad impugnare sarebbe ancora più singolare perché qui il giudice penale, prima di dichiarare la prescrizione, è entrato nel merito ed ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato (tale ipotesi ricorre, per certi versi, nel caso in esame, laddove, nonostante il giudice di prime cure abbia ictu °cui/ errato sul calcolo della prescrizione del reato, ha svolto tutta l’istruttoria dibattimentale pervenendo al convincimento – di cui da atto in motivazione – della penale responsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, salvo poi dichiarare la prescrizione).
Deve, quindi, essere consentito alla parte civile di impugnare la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato erroneamente la prescrizione del reato. Del pari va riconosciuto al giudice di appello che rilevi l’erroneità della declaratoria per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, di entrare nel merito dell’imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione (con ciò precludendo la deliberazione di colpevolezza pur possibile nel caso in esame avendo il pubblico ministero proposto impugnazione). Tali evenienze si riscontrano nel caso all’attenzione di questa Suprema Corte, laddove la declaratoria di prescrizione è stata pronunziata dal giudice di primo grado prima dello spirare del termine (ancora non decorso, anche nella sua estensione ordinaria, a prescindere dal regime normativo più favorevole applicabile) e la Corte d’appello, rilevata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha legittimamente deliberato sulle statuizioni civili.
5.2. Parimenti infondati sono gli altri motivi dei ricorso che attengono alla carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dato conto, né evidenziato gli elementi in relazione ai quali sarebbe provato il fatto costitutivo del diritto avanzato dalle parti civili, ossia l’illecito penale commesso dall’imputato, ed il nesso di occasionalità necessaria per l’operatività della responsabilità solidale in capo alla B.M..
Nella sentenza di appello, seppur succintamente, sono esplicitate le rationes che portano a ritenere l’imputato responsabile, ai fini delle statuizioni civili, della fattispecie ascrittagli, essendosi valorizzato al riguardo il compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado (e di cui si rinviene dettagliata esplicitazione nella motivazione della sentenza del primo giudice alla quale la Corte territoriale rinvia) da cui risulta che fu l’imputato ad avere falsificato le firme della defunta M. L. apposta in calce ai moduli di richiesta di liquidazione del valore di riscatto delle polizze, nonché di quella apposta in calce al modello di disposizione di bonifico in favore di terzi, come ricavabile dall’esame dei testi e, in particolar modo, dalla perizia grafica disposta nel corso del dibattimento ed effettuata dal dott. D. D. L’accertata sussistenza in capo all’imputato della qualità di promotore finanziario in servizio presso la sede di A. di ‘M. B.’ s.p.a. e dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. (l’avere commesso il fatto con abuso di prestazioni d’opera), rende corretta la statuizione di condanna pronunziata, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., del responsabile civile M. s.p.a. in solido con l’imputato.
5.3. Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti civili S. V. e S. N. delle spese dalle stesse sostenute per questo grado di giudizio che, in relazione all’attività defensionale svolta, al contenuto degli scritti difensivi ed alla natura e complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessive euro 3.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido in favore delle parti civili S. V. e S. N. delle spese dalle stesse sostenute per questo grado di giudizio che si liquidano in complessive euro 3.500,00 oltre IVA Cpa e spese generali.
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