Il testo integrale [1]

 

La Corte territoriale ha chiarito che correttamente era stato impedito il parcheggio in quanto il relativo esercizio oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, avrebbe impedito all’altro condomino, l’ordine maltese, di utilizzare il cortile per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno, destinati in parte… a rimessa, stalla, garage. Tutto ciò in considerazione delle caratteristiche di forma e grandezza del cortile nonché della posizione e strumentalità dello stesso in relazione alle altre parti dello stabile, desumibili dall’esame della documentazione grafica e fotografica fornita dalle parti, oltre che dalle descrizioni contenute negli atti di causa.

È stato ritenuto provato che il cortile non si prestasse al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.

Tale argomentazione  è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.

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