Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 dicembre 2013, n. 27923

Svolgimento del processo

Con sentenza 22 dicembre 2006 il Tribunale di Catania dichiarava la separazione personale dei coniugi V.S. e L.G. ed affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, disciplinandone i periodi di permanenza presso ciascuno di essi. Poneva a carico del V. l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di €1000 al mese, assegnando alla signora L. la casa coniugale; con compensazione delle spese di giudizio.
In accoglimento del successivo gravame della signora L., la Corte d’appello di Catania, con sentenza 5 novembre 2008, dichiarava addebitabile la separazione al V., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, e confermava, nel resto, la sentenza impugnata. Motivava che era pacifico l’allontanamento del V. dal domicilio coniugale senza alcuna spiegazione e che questi non aveva neppure richiesto di provare che il suo comportamento fosse dovuto all’intollerabilità della vita in comune, imputabile alla condotta della moglie.
Avverso la sentenza, non notificata, il sig. V. proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo il difetto di motivazione circa l’addebito della separazione.
La signora L. resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civile.
All’udienza del 29 ottobre 2013 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella reiterazione degli argomenti addotti nei gradi di merito e nell’allegazione di fatti non provati, senza infirmare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa riposa, infatti, sul principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, quale violazione di un obbligo matrimoniale (art. 143, secondo comma, cod. civ.) che comporta l’impossibilità della convivenza: salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (Cass., sez. 1, 8 maggio 2013 n. 10719; Cass., sez. 1, 3 agosto 2007 n. 17056). Ne consegue che al V. – che, come messo in rilievo dalla corte territoriale, neppure ha offerto la prova della suddetta causa esimente – è stata correttamente addebitata la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, cpv., cod. civ.). Le contrarie argomentazioni difensive rivelano un carattere meramente ipotetico ed eventuale, ricollegate a fatti neppure riportati in sentenza.
E’ appena il caso di aggiungere che il ricorso appare perfino privo dell’indicazione delle norme che si assumono violate e che i quesiti di diritto ed i momenti di sintesi del fatto controverso, a corredo di motivi di contenuto promiscuo, si palesano del tutto generici ed astratti (art. 366 bis cod. proc. civ.).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 2.300,00 per compenso, oltre gli accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *