Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 12 dicembre 2013, n. 50075

Fatto e diritto

Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
Udita la relazione del cons. E.J.;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, A.G., per l’ inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. F.S., che ne chiede l’accoglimento.
1. S.A., già condannato in primo grado con sentenza in data 15.1.2009 del tribunale di Milano alla pena di mesi sette di reclusione e 300 euro di multa per il delitto di appropriazione indebita continuata, ricorre per cassazione avverso la sentenza, in secondo grado, della corte di appello della stessa città, datata 24/28.1.2013 che, eliminata la continuazione, rideterminava la pena per il delitto come contestato in mesi sei ed euro 200,00 di multa, deducendo, con due motivi di ricorso, che richiamano l’art. 606 lett. b) ed e), l’insussistenza del delitto per mancanza dell’elemento psicologico e vizio di motivazione in ordine al diniego delle pur richieste attenuanti generiche.
Pacifico il fatto di reato: l’imputato aveva preso a noleggio una autovettura ma non avendo pagato il noleggio concordato con scadenza mensile, era stato invitato, prima con una telefonata poi con un telegramma, a restituirla alla proprietaria, l’Avis Autonoleggio s.p.a., ma non aveva adempiuto all’obbligo di restituzione, senza dare alcuna risposta.
Le ragioni di doglianza si coagulano nel sostenere l’inconcludenza delle dichiarazioni testimoniali di tale C., dotato di procura speciale per il recupero delle auto non restituite, in mancanza di una prova documentale e della telefonata e del telegramma inviati all’imputato, nonché il vizio di motivazione del provvedimento per essere state le attenuanti generiche negate in considerazione delle “plurime condanne anche per reati gravi” riportate dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.
E’ dato pacifico che la macchina è stata noleggiata dall’imputato che non ha pagato il canone mensile concordato, che non l’ha restituita alla scadenza, e che non ha fornito alcuna giustificazione né del mancato pagamento né della mancata restituzione. Peraltro è del tutto ammissibile e convincente la testimonianza raccolta in merito alla mancata prova documentale dell’invio del telegramma che sollecitava, dopo un prima ingiunzione tramite telefono, alla restituzione. La censura poi in merito alla omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto infondata, a tacere dell’omessa indicazione su quali elementi il beneficio avrebbe dovuto essere concesso.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento la somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende

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