SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE

Sentenza 30 ottobre 2013, n. 44238

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.H. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 661/2010 TRIBUNALE di AREZZO, del 08/02/2011;

visti gi atti, la sentenza e il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/08/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Spinaci che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Arezzo ha condannato Z.H. alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 c.p., per aver violato l’ordinanza del sindaco di Arezzo del 13 maggio 2008, che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21,00 e le 5,00, e ciò bevendo, lungo la pubblica via, della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza dell’ordinanza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore Avv. Donno, Z.H., deducendo:

– violazione di legge, perchè l’ordinanza del sindaco non è un provvedimento impartito ad uno o più soggetti determinati è non è motivata da ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene.

– violazione di legge per assenza di un provvedimento legalmente dato, perchè l’ordinanza de qua è stata emessa fuori dei casi consentiti di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, che devono essere connotati da gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini.

– violazione di legge, perchè l’ordinanza in esame non contiene alcun divieto di consumo di bevande in vetro per gli acquirenti; essa vieta il consumo di bevande in bottiglia per l’asporto per gli acquirenti – consumatori; tale divieto non è previsto per il semplice consumo di bevande in bottiglia, ma per il consumo di bevande in bottiglia vendute per l’asporto. E’ chiaro allora che nel divieto rientra soltanto il consumo di quelle bevande in bottiglia che siano state vendute per l’asporto dai rivenditori in dettaglio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

L’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p., implica che l’inosservanza abbia ad oggetto “un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”. Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare.

– Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999 – dep. 07/05/1999, Di Giovanni ed altri, Rv. 21324 -.

Le necessarie caratteristiche di ordinanza d’urgenza mancano in quella per la cui violazione è intervenuta condanna, perchè dalla sua motivazione non è dato cogliere il riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari.

Pur votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l’ordinanza difetta dei necessari presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell’ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell’art. 650 c.p..

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell’ordine legalmente dato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 1 agosto 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013.

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