Testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 settembre 2013 n. 20848[1]
La Corte di Appello ha correttamente applicato la deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 905 c.c., secondo la quale le norme che prescrivono determinate distanze per l’apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione del terzo comma, quando tra i due fondi vicini vi sia, come accertato dalla Corte di Appello, una via pubblica; gli stessi principi valgono anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione.
È pacifico che l’esenzione dall’obbligo delle distanze legali … non può interferire, nei rapporti fra proprietari di fondi contigui o frontistanti rispetto alla pubblica strada, sulle pretese che all’uno derivino, ai sensi degli artt. 871 ed 872 cod. civ., dall’inosservanza da parte dell’altro delle disposizioni dei regolamenti edilizi
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