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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

 sentenza  9 settembre 2013, n. 36904

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 28 giugno 2012, la Corte d’appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 giugno 2011, appellata dal Procuratore della Repubblica, con la quale F.G.M. e F.M. erano stati condannati – in qualità di legali rappresentanti, prima, e di amministratori di fatto, poi, di una società – per il falso consistito nell’apposizione a numerose fatture di una dichiarazione doganale di uscita della merce (orologi) dal territorio dello Stato, mentre in realtà la merce era venduta ad acquirenti italiani in territorio italiano, nonché per l’evasione dell’Iva mediante dichiarazioni annuali fraudolente presentate negli anni dal 2004 al 2007, dichiarando prescritti alcuni fatti. Il Tribunale aveva altresì assolto F.F. , sul rilievo che questo non aveva mai effettivamente concorso ad amministrare la società, gestita dal padre e dal fratello, pur essendo stato pienamente a conoscenza delle condotte tenute dai predetti.
La Corte d’appello ha dichiarato la prescrizione maturata medio tempore in relazione ad alcuni fatti ed ha, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, rideterminato in aumento la pena per i restanti fatti per gli imputati F.G.M. e F.M. , dichiarando la responsabilità penale anche di F.F. quanto alla dichiarazione annuale relativa all’Iva per il periodo di imposta 2006, nella quale erano stati indicati elementi attivi per un valore inferiore a quello effettivo, con un’evasione superiore ad Euro 77.000 (artt. 110 cod. pen. e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
2. – La sentenza d’appello è stata impugnata, tramite il difensore, da F.G. , per illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Premette la difesa che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, in concorso con altre persone, avrebbe fatto apparire che un rilevante numero di orologi preziosi fossero stati acquisiti da soggetti extracomunitari e pertanto non sottoposti ad Iva, mentre nella realtà gli acquisti erano avvenuti da parte di cittadini italiani mediante fotocopie di documenti di ignari soggetti extracomunitari e false attestazioni doganali di uscita dal territorio dello Stato. Aggiunge la stessa difesa che, prima della celebrazione del procedimento di primo grado, si era provveduto al pagamento integrale dell’imposta evasa e delle sanzioni, tanto che il Tribunale aveva concesso all’imputato, soggetto incensurato, le circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione delle sue dimissioni dalla società e del suo pensionamento. A fronte di ciò, la Corte d’appello aveva accolto la richiesta di inasprimento della pena presentata dal pubblico ministero, senza idonea motivazione, se non quella riferita alla gravità della condotta.
3. – La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da F.M. , il quale contesta, per motivi analoghi a quelli posti a fondamento del ricorso di F.G. , la motivazione della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con una seconda doglianza, si deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di aumento della pena base e di aumento della pena a titolo di continuazione, nonché per la violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 203 cod. pen., perché si sarebbe considerata sussistente una pericolosità sociale dell’imputato sulla base del solo fatto dell’avvenuta commissione, con reiterazione nel tempo, del reato contestato, senza una complessiva valutazione di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
4. – Ha proposto ricorso per cassazione F.F. , imputato assolto in primo grado e condannato in secondo grado, chiedendo l’annullamento la sentenza.
4.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, da identificarsi nel dolo specifico. Secondo la difesa, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che la natura degli adempimenti fiscali siglati dall’imputato mediante la sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione e della dichiarazione Iva è meramente formale e non sostanziale, perché sia il verbale che la dichiarazione erano stati redatti dal commercialista, unico soggetto che aveva la materiale gestione della contabilità e che era al corrente del fatto che gli orologi apparentemente ceduti a soggetti extracomunitari erano stati invece venduti in Italia. La Corte d’appello avrebbe, inoltre, motivato la responsabilità dell’imputato sulla base del concorso con i familiari, laddove, invece, le contestazioni contenute nell’imputazione erano di carattere meramente formale e attenevano ai meri adempimenti fiscali.
4.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si deducono l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 132 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata valutazione dell’intervenuto, ancorché parziale, risarcimento del danno.

Considerato in diritto

5. – I ricorsi sono infondati.
5.1. – Il motivo di doglianza sub 4.1. – che è opportuno trattare per primo, essendo esso riferito alla responsabilità penale dell’imputato F.F. , assolto in primo grado e condannato in secondo grado – è inammissibile, perché formulato in modo non specifico, risultando privo di puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata e, comunque, diretto ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione del compendio probatorio.
E ciò a prescindere dal fatto che, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, la Corte d’appello ha desunto la sussistenza della responsabilità penale in capo all’imputato da una serie di elementi, correttamente ritenuti univoci e concordanti: a) l’imputato, pur occupandosi del settore delle pietre preziose, operava comunque all’interno della gioielleria di famiglia a stretto contatto con il padre e il fratello ed era quindi in grado di rilevare che non sussisteva alcun viavai di clienti extracomunitari indicati come acquirenti di numerosissime orologi; b) lo stesso partecipò a due riunioni tenute con il padre con il fratello nelle quali si concordarono le modalità operative per evadere l’IVA mediante la falsificazione delle fatture di vendita; c) in quelle occasioni si concordarono le vendite degli orologi con falsa destinazione all’estero e il coimputato D.B. (giudicato separatamente) indicò l’azienda estera alla quale fatturare le vendite, procurando fotocopie di passaporti di soggetti extracomunitari per eseguire le false operazioni; d) dal tenore di alcune telefonate intercettate emerge che l’imputato esprimeva chiaramente il timore di conseguenze per sé negative sul piano penale; e) in una fase in cui le indagini avevano già preso avvio l’imputato accettò di essere nominato amministratore della società al posto del padre del fratello, avendo ben presente che si trattava di un tentativo di esonerare dalla responsabilità i predetti; f) lo stesso imputato aveva firmato la dichiarazione Iva del 2007, che riportava false vendite all’estero a lui ben note; g) le responsabilità dell’imputato nell’annotazione delle fatture non è esclusa dal fatto che il commercialista aveva invitato a proseguire detta annotazione anche per il periodo 2006, perché non vi è prova del fatto che il commercialista fosse a conoscenza della circostanza che le vendite estere erano false e, perché, in ogni caso vi ere in capo all’imputato la piena consapevolezza della finalità frodatoria del suo operato.
5.2. – Infondati sono invece i motivi di ricorso riportati sub 2, 3, 4.1., che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione circa il trattamento sanzionatorio.
Deve essere ribadito, sul punto, il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui una specifica e dettagliati motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (sez. 2, 26 giugno 2009, n. 36245, Rv. 245596; in senso analogo, ex multis, sez. 6, 12 giugno 2008, n. 35346; sez. 3, 10 gennaio 2013, n. 10095, Rv. 255153).
Tali criteri sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui si è fatto riferimento alla pervicacia e alla spudoratezza degli imputati F.G.M. e F.M. , i quali avevano proseguito la loro condotte illecite malgrado l’inizio degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza; elementi che evidenziato un’elevata pericolosità sociale. Dal punto di vista oggettivo ci si riferisce, poi, all’ammontare delle false fatture e degli importi evasi, decisamente notevole. Quanto, invece, alla posizione di F.F. , la stessa sentenza ne rileva la marginalità, applicando le circostanze attenuanti generiche e i benefici di legge, nonché un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo.
6. – I ricorsi devono, conseguentemente, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

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