Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 11 novembre 2015, n. 23014
Ritenuto in fatto
1. – P.D., P.M., P.A., P.T. e P.F. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, A.L. e M.I., impugnando il testamento olografo col quale la sorella P.P. – morta suicida – aveva nominato suoi eredi i convenuti; chiesero dichiararsi la nullità del testamento per mancanza di autografia e di sottoscrizione e, in subordine, annullare lo stesso per mancanza della data, per lo stato di incapacità di intendere e di volere nel quale versava la testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria e, in ogni caso, perché viziato da errore; chiesero ancora che i convenuti fossero condannati al rilascio dell’immobile da essi occupato – già di proprietà della defunta e costituente la casa di abitazione della stessa – nonché al risarcimento del danno.
Con separata citazione, gli attori chiesero poi che, qualora fosse stata riconosciuta la validità della disposizione testamentaria, venisse dichiarato che la stessa non era una istituzione di erede, bensì un legato.
Nella resistenza dei convenuti e previa riunione delle due cause, il Tribunale adito dichiarò la nullità del testamento olografo per difetto di autografia e, comunque, ne dichiarò l’invalidità per mancanza di data; dichiarò che gli attori erano eredi di P.P. ; condannò i convenuti al rilascio dell’immobile da essi occupato e alla restituzione dei frutti a far tempo dalla notifica dell’atto di citazione.
2. – Sul gravame proposto da A.L. e M.I. , la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 19.1.2009, rigettò la domanda di annullamento del testamento per mancanza di data e, con separata ordinanza, dispose per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande. Ritenne la Corte territoriale che la data del testamento olografo della de cuius, seppur formalmente mancante sulla scheda testamentaria, fosse comunque dalla stessa ricavatale sulla base delle espressioni adottate dalla testatrice.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, P.D. , P.M. , P.A. , P.T. , nonché – nella qualità di eredi di P.F. , nel frattempo deceduto – G.C. , P.N. , P.S. e P.I. .
Resistono con controricorso A.L. e M.I.
Considerato in diritto
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 cod. civ. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che la data del testamento, seppur formalmente mancante, fosse però ricavabile dal contenuto della scheda testamentaria grazie al riferimento – in essa contenuto – al suicidio della testatrice; a loro dire, l’apposizione della data nel testamento sarebbe un elemento non fungibile e, comunque, le espressioni contenute nel testamento non conterrebbero alcun riferimento alla data del suicidio né sarebbero utili a stabilire quando il testamento è stato redatto.
Col terzo motivo – che può essere trattato unitariamente e col quale si denuncia il vizio della motivazione sul punto – si deduce poi che l’espressione contenuta nel testamento “oggi finisco di soffrire e voglio finirla” non significherebbe affatto – come ritenuto dalla Corte territoriale – che la redazione del testamento avvenne nel medesimo giorno del suicidio della testatrice, mancando elementi intrinseci al testamento che lo attestino e non potendo la data di redazione del testamento essere ricavata ab extrinseco dall’accertamento del decesso, essendo quest’ultimo un dato esterno rispetto alla scheda testamentaria.
Entrambe le censure sono fondate.
Va premesso che – ai sensi dell’art. 602 cod. civ. – “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mono del testatore” (comma 1); “La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento” (comma 3). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 cpv. cod. civ., la mancanza della data nel testamento olografo è causa di annullabilità dello stesso.
Dalla disciplina appena richiamata discende che il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all’osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l’atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge.
Sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un “requisito essenziale di forma” dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno) (Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008, Rv. 603424).
Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità del negozio, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto e che l’invalidità del testamento sia subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie (Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001, Rv. 547333; Sez. 2, Sentenza n. 6682 del 09/12/1988, Rv. 460964; Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 24/06/1965, Rv. 312520).
Il carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo fa si che, ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976, Rv. 381621):
La legge (art. 602, comma 3, cod. civ.), infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui “si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Perciò, coerentemente al carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento (Sez. 2, Sentenza n. 25845 del 27/10/2008, Rv. 605269); mentre costituisce causa di annullamento del testamento olografo la mancanza (o l’incompletezza) della data, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacita del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all’accertamento del tempo in cui l’olografo fu redatto (Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 24/06/1965, Rv. 312521).
In sostanza, solo l’impugnativa volta a dimostrare la non verità della data è condizionata all’esistenza di una delle finalità di cui all’art. 602 comma 3 cod. civ. (l’accertamento della capacità di testare del de cuius, della priorità della data tra più testamenti o di altra questione da risolversi in base alla data del testamento), mentre l’impugnativa per mancanza od incompletezza della data è svincolata dalla necessità della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l’accertamento della data di redazione del testamento: perciò, la mancanza od incompletezza della data – il fatto che la stessa non sia ricavabile dal testo della scheda testamentaria, indipendentemente da ogni elemento estraneo all’atto – è causa, di per sé, di annullabilità del testamento, da far valere – secondo quanto prescrive l’art. 606, comma 2, cod. civ. – nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Orbene, la Corte territoriale, pur non disconoscendo i principi di diritto sopra richiamati, ne ha fatto tuttavia erronea applicazione allorquando è pervenuta alla conclusione che la data del testamento della de cuius, pur non essendo stata espressamente indicata nella scheda testamentaria, fosse comunque evincibile dalla medesima e fosse corrispondente a quella del giorno nel quale la testatrice ha posto fine alla sua vita, suicidandosi.
Nella specie, la Corte di merito ha evidenziato che, nella scheda testamentaria, la de cuius, rivolgendosi ai suoi più stretti congiunti e premettendo di non poter più sopportare il dolore per la perdita del marito, ha scritto: “oggi finisco di soffrire”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccio finita”. Secondo i giudici di merito, queste espressioni permetterebbero di concludere che il testamento è stato redatto dalla testatrice nello stesso giorno del suo suicidio.
E tuttavia, è evidente l’errore nel quale sono incorsi i giudici di merito; giacché essi hanno desunto la data del testamento da un elemento del tutto estrinseco rispetto alla scheda testamentaria, costituito dall’evento del suicidio.
È bensì vero, come dianzi detto, che la data del testamento olografo, ove non espressamente indicata nell’atto, può essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti. È questo il caso in cui il testatore, anziché apporre al testamento in modo esplicito la data di redazione dello stesso (composta da giorno, mese e anno), indichi tale data, ad es., con le formule: Capodanno 2010, Natale 2009 o Pasqua 2011; ovvero faccia riferimento ad un evento costituito da un “fatto notorio” che abbia una precisa data: ad es., il giorno dell’elezione di un Papa precisamente indicato; il giorno di un terribile evento naturale o provocato dall’uomo (un terremoto, un attentato, una strage).
In casi come questi, la data del testamento è ricavabile con precisione e completezza dal contenuto dell’atto sulla base delle conoscenze umane generalmente conosciute, costituenti la cultura dell’uomo medio, dimodoché deve ritenersi osservato il requisito di forma della indicazione della data del negozio testamentario.
Diverso è il caso oggetto della presente controversia, in cui nella scheda testamentaria la testatrice si è limitata a fare riferimento ad un evento futuro ed incerto, come il suo suicidio. Trattasi di un evento incertus an, incertus quando: incerto nell’in, perché la testatrice, dopo aver redatto la scheda testamentaria, ben avrebbe potuto cambiare idea e non suicidarsi affatto; incerto nel quando, perché ella, dopo aver manifestato l’intenzione di suicidarsi nello stesso giorno della redazione della scheda testamentaria, avrebbe potuto decidere di indugiare un tempo più o meno lungo, per porre poi fine alla sua vita nei giorni o nei mesi successivi rispetto alla redazione del testamento (circostanza, quest’ultima, che – sul piano logico – non può certo escludersi a priori).
E allora, se è vero che la testatrice scrivendo “oggi finisco di soffrire” ha manifestato l’intenzione di suicidarsi nel medesimo giorno in cui ha redatto il testamento olografo, non è men vero che – al di là delle intenzioni dalla stessa manifestate all’atto della compilazione della scheda testamentaria – nulla consente di concludere che la de cuius si sia effettivamente tolta la vita nello stesso giorno della redazione del testamento.
D’altra parte, nei casi di suicidio (come quello oggetto della causa), la data di morte del defunto è determinata attraverso un giudizio medicolegale che costituisce un dato certamente estrinseco rispetto al contenuto del testamento e, dunque, non idoneo ad integrare il requisito formale della data; né potrebbe neppure escludersi che l’azione suicidaria sia avvenuta in un giorno e l’eventus mortis sia avvenuto il giorno successivo (come nel caso in cui l’azione suicidaria sia stata posta in essere pochi minuti prima della mezzanotte, l’agonia sia durata un certo tempo, cosicché la morte si sia verificata nel giorno successivo).
In definitiva, dalla semplice lettura del testamento non è dato ricavare la data in cui esso è stato redatto: il testamento è privo del requisito formale della data. Né tale data può essere individuata in quella della morte della de cuius, in quanto tale ultima data risulta solo da elementi esterni rispetto alla scheda testamentaria.
Va affermato allora, ai sensi dell’art. 384 primo comma cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: “In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il tastatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 cod. civ. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma dello stesso codice”.
Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata per falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ..
2. – A questo punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rileva la Corte come sussistano i presupposti di cui all’art. 384 secondo comma cod. proc. civ. per decidere la causa nel merito.
Alla luce di quanto sopra osservato, dovendosi ritenere che la scheda testamentaria manchi di data, non rimane che disporre l’annullamento del testamento impugnato.
3. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 – 606 – 2697 – 2698 e 112 – 115 – 216 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale – nel decidere sull’appello proposto dai convenuti avverso la statuizione della sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità del testamento olografo per difetto di autografia – abbia accolto l’istanza di verificazione del testamento olografo avanzata dai convenuti in grado di appello, disponendo conseguentemente la prosecuzione del giudizio per l’espletamento di apposita consulenza tecnica, mentre – a loro dire – avrebbe dovuto rigettare tale istanza e confermare la pronuncia di primo grado, in quanto gli appellanti non ebbero a produrre, neppure in appello, l’originale della scheda testamentaria né scritture di comparazione.
La censura è inammissibile.
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha disposto la verificazione del testamento olografo, disponendo conseguentemente la prosecuzione del giudizio per l’espletamento di apposita consulenza tecnica, pur avendo la forma di sentenza, ha la sostanza di ordinanza, in quanto non ha contenuto decisorio né carattere definitivo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 480 del 20/07/1999, Rv. 528783). Conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto nei confronti di essa è inammissibile.
4. – In definitiva, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e va dichiarato inammissibile il secondo. Va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va annullato il testamento olografo impugnato.
In ordine alle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, la Corte ritiene di disporne l’integrale compensazione tra le parti, attesa la singolarità della fattispecie sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il testamento olografo di P.P. ; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
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