Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 10 novembre 2015, n. 22910
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28054/2014 proposto da:
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI LANUSEI E ORISTANO P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/04/2014; (cron. N. 613/2014);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati e deposita originale elenco atti depositati e notificati ex articolo 372 c.p.c.;
sentito il P.M., in persona del sost. Proc. Gen. Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo motivo, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso, il rigetto per la richiesta di estinzione illecito disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 28.4.2011 la Commissione regionale di disciplina per la Sardegna affermava la responsabilita’ del Notaio (OMISSIS) per gli addebiti di cui agli articoli 6, 9, 36 e 37 del codice deontologico, irrogandogli la sanzione della sospensione per tre mesi, ai sensi dell’articolo 147, comma 1, lettera b) Legge not..
In particolare la CO.RE.Di., quanto al primo addebito (inosservanza dell’obbligo di personalita’ della prestazione), riteneva che, nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonche’ gennaio, luglio, agosto, settembre,ottobre, novembre 2009 e maggio 2010, considerato il numero ed il luogo di stipula degli atti ricevuti dal (OMISSIS), il presumibile tempo medio da questi dedicato alla preparazione degli atti stessi non fosse sufficiente per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria e di adeguamento che il Notaio e’ tenuto a prestare personalmente.
Quanto al secondo addebito (inosservanza dell’obbligo di assistenza alla sede), riteneva che, nei mesi presi in esame, il Notaio (OMISSIS) non avesse presidiato adeguatamente la sede di Iglesias nei prescritti giorni di lunedi’, martedi’, mercoledi’ e giovedi’ di ogni settimana, avendo ricevuto atti in quegli stessi giorni e in altri luoghi, quale l’ufficio secondario di Cagliari.
Avverso tale decisione il (OMISSIS) proponeva reclamo cui resisteva il Consiglio Notarile di Cagliari.
Con decreto depositato in data 4.4.2014 la Corte di Appello di Cagliari assolveva (OMISSIS) dall’addebito disciplinare di inosservanza degli obblighi di personalita’ della prestazione, mentre lo condannava al versamento della somma di euro 240,00 presso l’archivio notarile distrettuale, a titolo di sanzione per violazione dell’obbligo di assistenza alla sede, previsto dall’articolo 26 della Legge notarile; condannava, inoltre, il (OMISSIS) al pagamento della meta’ dei compensi dovuti per il procedimento relativo al reclamo, compensandoli nel resto.
La Corte territoriale assolveva il (OMISSIS) dal primo addebito per difetto di prova, rilevando come il numero di atti dallo stesso ricevuti “non sia necessariamente indice di trascuratezza o di superficialita’ del professionista, in quanto esso puo’ venire logicamente spiegato in modo coerente con riferimento ad un metodo di lavoro organizzato in fasi successive; cioe’: dapprima i distinti incontri con singoli clienti per la raccolta degli elementi necessari e delle intenzioni dei contraenti, poi la predisposizione degli atti ed infine la concentrazione in un’unica giornata di numerose riunioni per la mera conferma dei dati e la stipula definitiva degli atti elaborati”, tenuto conto, inoltre, della facilitazione dell’attivita’ professionale derivante dall’utilizzazione di strumenti informatici.
Quanto al secondo addebito la Corte di merito riteneva non condivisibile l’assunto difensivo del professionista, secondo cui gli atti contestati sarebbero stati ricevuti fuori sede, in ore non comprese nella fascia vincolata, posto che in non pochi casi gli atti ricevuti nelle fasce orarie non vincolate, fuori sede, non potevano affatto essere considerati degli episodi isolati, tenuto conto, inoltre, che in taluni giorni, tutti i martedi’, se ne contavano in numero variabile da otto a trentasei e che, quindi, per un lungo periodo di tempo la sede principale era rimasta costantemente non presidiata.
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano formulando tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consiglio Notarile deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 37 dei vigenti principi di deontologia professionale dei notai e della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147;
la Corte di Appello non aveva considerato che la violazione dell’obbligo della personalita’ della prestazione non e’ correlato alla mera natura degli atti ricevuti ma e’ desumibile dagli “indici sintomatici come indicati nella sentenza impugnata sicche’ lo scarso tempo medio, calcolato dalla CO.RE.DI, dedicato dal notaio ai singoli atti, indipendentemente dalla loro complessita’, appariva incompatibile con lo svolgimento delle attivita’ preparatorie e successive che il notaio e’ tenuto a svolgere personalmente in quanto lo scarso “tempo medio”, calcolato dalla CO.RE.DI. e, dedicato dal notaio ai singoli atti, sarebbe incomputabile con lo svolgimento di dette attivita’; 2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 e dei Principi di deontologia Professionale dei Notai e della Legge n. 89 1913, articolo 147, laddove la Corte di Appello aveva ritenuto il difetto di prova in ordine alla violazione dell’obbligo di assistenza alla sede ed al divieto di assistere all’ufficio secondario nei giorni di assistenza obbligatoria, non considerando che tale prova era costituita dagli stessi atti ricevuti dal notaio incolpato il quale, nei medesimi giorni in cui non aveva prestato assistenza obbligatoria, era stato presente presso l’ufficio secondario, con conseguente violazione dell’articolo 9 del codice deontologico; a fronte delle riscontrate pluralita’ di condotte integranti concorrenti responsabilita’ disciplinari, la Corte territoriale avrebbe dovuto, da un lato, comminare la sanzione pecuniaria per ognuna delle singole violazioni dell’articolo 26 della Legge Notarile, dall’altro, irrogare una della sanzioni (censura o sospensione) previste per la contestuale violazione di norme deontologiche ex articolo 147 della Legge notarile, non potendo, invece, sanzionare una sola violazione con la conseguenza di assorbire nella piu’ tenue sanzione economica anche quella di stato giuridico (sospensione);
3) violazione e falsa applicazione della Legge n. 89 del 1913, articolo 137, per erronea quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata, dovendo le violazioni rapportarsi ai giorni di assistenza in cui il Notaio aveva ricevuto atti fuori sede e prevedendo la Legge notarile, quale unica ipotesi di attenuazione della somma delle singole sanzioni, esclusivamente le attenuanti generiche e specifiche di cui all’articolo 144, comma 1 Legge N..
In relazione alla eccepita inammissibilita’ del ricorso, va rilevato che tale atto contiene adeguata esposizione dei fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione e che, pertanto, e’ rispettato il dettato di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Il ricorrente non denuncia un vizio interpretativo del dettato degli articoli 36 e 37 del codice deontologico e dell’articolo 147 Legge Not., ma si limita a censurare gli apprezzamenti di fatto operati dalla Corte territoriale, prospettando una diversa valutazione degli elementi probatori (fra i quali quelli documentali, nemmeno trascritti in violazione del principio di autosufficienza).
Va aggiunto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte distrettuale non ha fatto riferimento alla ripartizione fra atti routinari” e non “routinari”, ne’ ha sostenuto la liceita’ della delega sistematica delle attivita’ preparatorie ai collaboratori del Notaio, ma ha evidenziato il difetto di prova decisiva al riguardo affermando, sulla base di una congrua valutazione di merito, che non e’ sufficiente il richiamo al numero degli atti per dimostrare la negligenza del professionista, sopratutto quando il dato numerico e’ il risultato di un metodo di lavoro organizzato per fasi successive. Il precedente giurisprudenziale richiamato dal Consiglio Notarile ricorrente (Cass. n. 28023/2011), per sostenere l’onere del Notaio di provare la corretta esecuzione delle varie attivita’ professionali da lui svolte, non si attaglia al caso in esame in quanto detta pronuncia fa riferimento all’ipotesi in cui “il tempo dedicato alla formazione dell’atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell’atto stesso”, mentre, nella specie, non e’ stato addebitato al professionista di essere venuto al dovere di lettura personale dell’atto o di non aver dedicato il tempo necessario a tale specifico adempimento.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, posto che gli addebiti mossi al Notaio, piu’ che integrare una condotta “plurioffensiva”, configurabile quando il medesimo comportamento dell’incolpato dia luogo alla violazione di piu’ precetti tipizzati da diverse fonti, attengono ad una pluralita’ di condotte, integranti concorrenti ed autonome responsabilita’ disciplinari.
L’interpretazione del giudice distrettuale, secondo cui gli articoli 6 e 9 rientrerebbero nell’ambito dell’obbligo di assistenza alla sede delineato dall’articolo 26 Legge N. e’, quindi, errata, in quanto non considera che, mentre tale norma riguarda la mancata assistenza alla sede, l’articolo 9 del codice deontologico sanziona la presenza non consentita del Notaio nella sede secondaria, “presenza” che viola il principio di etica professionale e che non coincide con l’addebito di “assenza”dalla sede principale cosi’ da restare, quanto meno implicitamente,inclusa nella previsione dell’articolo 26 Legge N..
Va rammentato che, secondo l’articolo 6 cit.: “Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio e’ tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello…”e che secondo l’articolo 9: “E vietato al notaio di assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede”, condotta, quest’ultima, costituente un ulteriore illecito rispetto a quello, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile principale costituire il centro effettivo dell’attivita’ professionale. La Corte distrettuale erroneamente ha, quindi, unificato dette condotte, pur avendo accertato che, in non pochi casi, “tutti i martedi’”, gli atti non risultavano ricevuti nella sede principale e, per un lungo periodo di tempo, la sede principale era rimasta “costantemente non presidiata”. La duplicita’ di dette condotte, poste in essere dal Notaio, comporta, ovviamente, una scelta delle sanzioni applicabili diversa da quella effettuata con il provvedimento impugnato in relazione ad un unico illecito, con la conseguenza che, dovendo il giudice del rinvio distinguere gli addebiti suddetti ed, essendo in contestazione anche la natura della sanzione applicabile, deve essere disattesa la richiesta del controricorrente di estinzione del giudizio per intervenuta oblazione( mediante il versamento all’Archivio Notarile di euro 80,00, pari ad un terzo della sanzione pecunia applicata). Privo di fondamento e’ il terzo motivo di ricorso,laddove si lamenta che la Corte di Appello ha comminato una sola sanzione pecuniaria di euro 240,00 “pur in presenza di 117 casi in cui il notaio (OMISSIS) ha ricevuto atti fuori sede nei giorni di assistenza obbligatoria”, dovendosi applicare una sanzione pecuniaria per ogni “caso”.
E’ sufficiente rilevare al riguardo che la entita’ della sanzione non puo’ essere rapportata ad un mero dato numerico (i richiamati 117 casi), esulante da un’indagine in fatto sul punto, dovendosi, invece,avere riguardo alle sanzioni previste per i distinti illeciti sopra evidenziati.
In conclusione va rigettato il primo ed il terzo motivo di ricorso ed, in accoglimento del secondo motivo, va cassato il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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