Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 febbraio 2013 n. 2481[1]
La ricerca documenti non va confusa con l’attività meramente materiale con la quale i documenti sono messi a disposizione del professionista; tale attività tuttavia si inserisce tra l’attività di studio della controversia e quella relativa alla consultazione con il cliente ed è normalmente seguita dalla preparazione e redazione dell’atto introduttivo del ricorso al Tar, che nella fattispecie era stato redatto dall’altro difensore.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/02/all-avvocato-che-presenta-solo-il-ricorso-niente-onorario-per-studio-della-controversia.html
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