Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6287

Ai fini della confisca la somma corrisposta per la corruzione è il prezzo e non il profitto del reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 9 febbraio 2017, n. 6287

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (n. il (OMISSIS)), difeso dall’Avv. (OMISSIS);

(OMISSIS) (n. il 14/06/1932);

(OMISSIS) (n. il 27/01/1968);

(OMISSIS) (n. il 03/05/1974);

e (OMISSIS) (n. il 10/05/1964), difesi dall’Avv. (OMISSIS);

avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza, in data 28/06/2016;

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr.ssa Lori Perla, la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

OSSERVA

Con sentenza del 09/12/2015 la Sesta Sezione di questa Corte Suprema annullo’ parzialmente (solo con riferimento alle pene accessorie e alla confisca) la sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 19/01/2015 cosi’ statuendo: “Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alla durata delle pene accessorie ex articoli 29, 32 bis e 32 ter c.p. e rinvia per nuovo esame su detti punti al Tribunale di Monza. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei predetti (OMISSIS) e del (OMISSIS) limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Monza”.

Sulla base di quanto stabilito da questa Corte il G.I.P. del Tribunale di Monza in data 28/06/2016 ha cosi’ deciso: ” Visti gli articoli 29 e 317 bis del c.p., dichiara interdetti dai pubblici uffici: (OMISSIS) per la durata di anni 2, mesi 4 e giorni 20; (OMISSIS) per la durata di anni 2, mesi 2 e giorni 20; (OMISSIS) e (OMISSIS) per la durata di anni 2 e giorni 20. Visti gli articoli 32 bis e 32 ter c.p. dichiara interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapaci di contrattare con la P.A. (OMISSIS) per la durata di anni 3, mesi 1 e giorni 10; (OMISSIS) per la durata di anni 2 e mesi 10; (OMISSIS) per la durata di anni 2 e mesi 6; (OMISSIS) per la durata di anni 2, mesi 4 e giorni 20. Visti gli articoli 322 ter c.p. e 444 c.p.p. confisca per equivalente le somme di danaro di: Euro 9.382.275,64 nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido tra loro e di Euro 288.000,00 nei confronti di (OMISSIS) di cui Euro 168.000,00 in solido con (OMISSIS) ed Euro 120.000,00 in solido con (OMISSIS)”.

Avverso la predetta sentenza ricorrono per Cassazione, tramite i loro rispettivi difensori, i sopra indicati imputati.

L’Avvocato (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS), deduce: 1) l’inosservanza o erronea applicazione degli articoli 319 e 322 ter del c.p. per avere illegittimamente disposto la confisca per equivalente del profitto di reato – ritenuto erroneamente prezzo del reato – per fatti commessi prima della L. 06 novembre 2012, n. 190; 2) la nullita’ della sentenza per avere il G.I.P. emesso e depositato contestualmente la sentenza impugnata senza ritirarsi in Camera di Consiglio e avendola redatta nelle more del rinvio concesso per repliche; 3) l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 322 ter c.p. per avere illegittimamente disposto la confisca per equivalente in solido tra coimputati anche se pacificamente appare quantificabile la quota di profitto attribuibile al singolo concorrente.

Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.

L’Avvocato (OMISSIS) – quale difensore dei (OMISSIS) – deduce: 1) vizio di motivazione in relazione al divieto di duplicazione della confisca ex articolo 322 ter c.p.; 2) violazione degli articolo 322 ter c.p. e Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19 poiche’ si e’ proceduto alla confisca per equivalente in misura eccedente il profitto confiscabile.

Il difensore dei ricorrenti conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.

In data 20/01/2017 l’Avvocato (OMISSIS) – difensore dei (OMISSIS) deposita una memoria con la quale richiama tutte le ragioni a sostegno delle doglianze relative all’erronea decisione del G.I.P., che ha respinto la richiesta di restituzione dell’importo sequestrato per il valore equivalente a quello contenuto nella transazione tra i ricorrenti e il Comune di Monza (pari ad Euro 6.800.000,00).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.

2. Infatti per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si deve rilevare che il G.I.P. del Tribunale di Monza – a pagina 34 della sentenza impugnata – ha correttamente evidenziato perche’ la somma confiscata deve essere considerata prezzo del reato e non gia’ profitto del reato, come sostenuto nel ricorso. Infatti, il ricorrente e’ stato corrotto e quindi la somma corrisposta per la corruzione e’ il prezzo del reato cosi’ come costantemente affermato da questa Suprema Corte. Il Giudice di merito, in proposito, cita anche i consolidati principi di diritto di questa Suprema Corte sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 28264 del 26/03/2013 Cc. – dep. 28/06/2013 – Rv. 255609; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 8044 del 21/01/2016 Ud. – dep. 26/02/2016 – Rv. 266117). Il G.I.P. – sulla base di quanto sopra evidenziato – a pagina 35 dell’impugnata sentenza rileva, correttamente, perche’ e’ manifestamente infondata la tesi del difensore secondo la quale “nel reato di corruzione non sarebbe mai ipotizzabile un prezzo del reato atteso che la suddetta dazione sarebbe elemento costitutivo del reato e, conseguentemente, non potrebbe assumere la diversa veste del prezzo del reato”. D’Altronde anche dalla lettura della motivazione delle sentenze evocate dal ricorrente emerge con chiarezza che il G.I.P. ha correttamente definito prezzo del reato la somma di danaro corrisposta al corrotto per la sua corruzione (si veda in particolare la motivazione della sentenza Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. – dep. 21/07/2015 – Rv. 264436 nella quale si tratta, anche, del reato di corruzione).

2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Si

deve, in proposito, rilevare che, nel caso di specie, si e’ in presenza di una sentenza di patteggiamento e che il G.I.P. ha deciso in sede di rinvio solo con riferimento alle pene accessorie e alla confisca in relazione ai principi di diritto fissati da questa Corte nella sentenza di annullamento. La decisone e contestuale lettura della motivazione e’ avvenuta dopo due rinvii per repliche (e all’ultima udienza le parti si sono riportate alle conclusioni gia’ formulate in precedenza, come si specifica a pagina 4 del ricorso).

Orbene questa Corte ha piu’ volte affermato il principio che non e’ causa di nullita’ della sentenza nel giudizio d’appello l’omesso ritiro in camera di consiglio dei giudici (e nel caso trattato nella sentenza di cui si riporta la massima, il giudice e’ collegiale; nds.) per la decisione subito dopo la chiusura della discussione, essendo il principio dell’immediatezza della deliberazione, volto a garantire continuita’ tra il momento della formazione della prova e quello della decisione, non riferibile al giudizio d’appello, di natura essenzialmente cartolare (la Corte ha comunque rilevato, in motivazione, che per l’inosservanza del principio in oggetto non e’ prevista alcuna sanzione; Sez. 3, Sentenza n. 4721 del 12/12/2007 Ud. – dep. 30/01/2008 – Rv. 238793). Inoltre, qualora l’udienza dibattimentale sia stata rinviata per la replica del pubblico ministero e questi non si sia avvalso di tale facolta’, non e’ causa di nullita’ della sentenza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata dal giudice monocratico senza prima ritirarsi in camera di consiglio (Sez. 5, Sentenza n. 27894 del 28/04/2016 Ud. – dep. 06/07/2016 – Rv. 267427).

3. Anche il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Infatti, il G.I.P. a pagina 35 della sua sentenza dopo aver esattamente individuato il quantum dell’oggetto della confisca (non contestato, tra l’altro, dal ricorrente; si veda pagina 5 del ricorso) ha confiscato in solido le somme di danaro di Euro 288.000,00 nei confronti di (OMISSIS) di cui 168.000,00 in solido con il coimputato (OMISSIS) ed Euro 120.000,00 in solido con il coimputato (OMISSIS). Il giudice di merito a proposito del principio solidaristico – oggetto di contestazione con il terzo motivo di ricorso – a sostegno della sua decisione evoca, correttamente, una sentenza di questa Corte. Tale sentenza e’ conforme alla decisione, sul punto, delle Sezioni Unite emessa poco tempo prima della sentenza richiamata dal G.I.P. Il condiviso principio delle Sezioni Unite, di cui sopra, stabilisce che in tema di responsabilita’ da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualita’ storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma l’espropriazione non puo’ essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc. – dep. 02/07/2008 – Rv. 239926). Principio, poi, applicato costantemente dalla Giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza richiamata dal G.I.P. nella quale si afferma, appunto, che in caso di pluralita’ di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., puo’ disporsi la confisca “per equivalente” di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma l’espropriazione non puo’ essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso (fattispecie in tema di sequestro per equivalente del profitto ricavato dal corruttore; Sez. 6, Sentenza n. 18536 del 06/03/2009 Cc. – dep. 05/05/2009 – Rv. 243190; si vedano le conformi sentenze: Sez. 3, Sentenza n. 27072 del 12/05/2015 Cc. -dep. 26/06/2015 – Rv. 264343; Sez. 2, Sentenza n. 33755 del 15/07/2016 Ud. -dep. 02/08/2016 – Rv. 267576). Ovviamente proprio in base al principio di cui sopra allorche’ si procedera’ all’espropriazione si controllera’ quanto gia’ corrisposto dagli imputati o quanto loro gia’ sequestrato per evitare di superare il quantum confiscabile (tale osservazione e’ in relazione ai conteggi relativi a quanto gia’ sequestrato ed evidenziato alle pagine 6 e 7 del ricorso).

4. Anche il ricorso dei (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.

5. Infatti, il primo motivo proposto dalla difesa dei (OMISSIS) ha per oggetto la stessa questione affrontata nel punto 3 relativo al ricorso del (OMISSIS). Nel ricorso dei (OMISSIS) si riconosce la validita’ dei principi ai quali ha aderito il G.I.P. e che si sono sopra, in parte, esposti. Quello che viene contestato e’ che il Giudice di merito ha in concreto violato tali principi, allorche’ ha detratto, dalla somma confiscata con la sentenza oggetto di annullamento parziale, solo la somma effettivamente restituita dai ricorrenti al Comune di Monza (soggetto danneggiato) in forza di un accordo transattivo intervenuto successivamente all’emissione della sentenza oggetto di annullamento parziale. Secondo la difesa dei ricorrenti il G.I.P. avrebbe dovuto detrarre, invece, anche le somme non ancora versate, ma dovute sulla base del predetto accordo transattivo. Orbene il G.I.P. alle pagine 36 e 37 fornisce un’incensurabile motivazione sul perche’ ritiene l’accordo transattivo poco chiaro e, comunque, perche’ vada data continuita’ al principio di diritto secondo il quale in tema di responsabilita’ degli enti, l’utilita’ economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non puo’ essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata gia’ restituita al soggetto danneggiato (Sez. 2, Sentenza n. 45054 del 16/11/2011 Cc. – dep. 05/12/2011 – Rv. 251070). Si deve, in proposito, rilevare che il Giudice di merito nella nota n. 4 a pagina 36 della sentenza impugnata richiama una sentenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 29512 del 16/06/2015 Ud. – dep. 10/07/2015 – Rv. 264231) che tratta una caso analogo a quello di cui oggi ci si occupa e che conferma il principio di diritto di cui sopra. Di tutto cio’ non si tiene assolutamente conto nel ricorso nel quale si contesta genericamente la decisione impugnata. Si deve, infine, rilevare che come gia’ evidenziato nel punto 3 – e proprio in base ai principi che lo stesso difensore dei (OMISSIS) afferma di condividere – allorche’ si procedera’ all’espropriazione si controllera’ quanto gia’ corrisposto dagli imputati o quanto loro gia’ sequestrato per evitare di superare il quantum confiscabile.

Dunque nessuna duplicazione della confisca si e’ verificata, poiche’ cio’ che e’ stato sottoposto a confisca corrisponde al quantum confiscabile (tra l’altro neppure oggetto di contestazione) e ancora dovuto al soggetto danneggiato.

6. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.

Invero il difensore dei (OMISSIS) a sostegno della sua tesi – secondo la quale erroneamente il G.I.P. avrebbe detratto dalla somma confiscata con la sentenza oggetto di annullamento parziale, solo la somma effettivamente restituita dai ricorrenti al Comune di Monza (soggetto danneggiato) in forza di un accordo transattivo intervenuto successivamente all’emissione della sentenza oggetto di annullamento parziale – denuncia una violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19. Orbene nella sentenza di questa Corte indicata nella nota n. 4 a pagina 36 dell’impugnata sentenza – gia’ sopra richiamata – si affronta proprio tale questione. Si legge infatti nella condivisa motivazione di tale sentenza: “L’articolo 19, Decreto Legislativo cit., stabilisce che e’ sempre disposta la confisca del prezzo o profitto del reato “salvo che per la parte che puo’ essere restituita al danneggiato”.

La ricorrente, facendo leva su questa previsione normativa, sostiene che la confisca non avrebbe potuto essere disposta in quanto era stato raggiunto – fra essa ricorrente e la ” (OMISSIS) s.p.a.” – un accordo che prevedeva la restituzione dell’intero importo del finanziamento pubblico. La Corte territoriale ha rigettato la suddetta richiesta adducendo la seguente motivazione: E’ del tutto evidente come, solo sulla base di quello che allo stato e’ soltanto un piano affidato alle buone intenzioni dei vertici rinnovati della (OMISSIS) SRL, senza alcuna certezza sul suo definitivo completo buon esito, non possa certo revocarsi la confisca come disposta in primo grado nel pieno rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 9 e 19, che la rendono obbligatorio corollario, non certo discrezionale, in caso di condanna. Non sposta i termini della questione l’avere allegato, questa volta con la memoria difensiva depositata per l’udienza del 3 giugno 2014, le copie dei plurimi bollettini per il pagamento, nei prossimi lunghi anni a venire fino alla fine del 2019, delle varie rate, in larghissima parte ancora ovviamente non versate. Si tratta, allo stato, solo di un’aspirazione, non certo della prova, l’unica che potrebbe essere presa in considerazione ai fini della revoca della disposta confisca anche per equivalente, dell’intervenuta restituzione alle casse pubbliche di quanto lucrato e malversato dalla (OMISSIS) S.r.l.. Ora, gia’ questa motivazione, e’, in punto di fatto, incensurabile in quanto congruamente motivata. Ma, a parte la suddetta motivazione, in realta’, la richiesta della ricorrente e’ inammissibile in punto di diritto. Dalla norma invocata, infatti, si desumono due requisiti perche’ il profitto del reato non venga interamente confiscato e cioe’: a) che ci sia un profitto che sia stato materialmente sequestrato; b) che vi sia un danneggiato che abbia richiesto (ed ottenuto) la restituzione di una parte della somma sequestrata. Nel caso di specie manca il requisito sub b), nel senso che non risulta che la ” (OMISSIS) s.p.a.”, ammesso che sia legittimata, abbia mai chiesto la restituzione della somma sequestrata. Di conseguenza, l’accordo intervenuto fra la ricorrente e la ” (OMISSIS) s.p.a.” e’ del tutto irrilevante costituendo un accordo che non puo’ avere alcuna influenza sulla normativa invocata che prevede precisi presupposti di natura sostanziale e processuale (appartenenza della somma sequestrata al danneggiato dal reato; accertamento del quantum; restituzione) del tutto assenti nella fattispecie. Va, quindi, data continuita’ al principio di diritto secondo il quale “in tema di responsabilita’ degli enti, l’utilita’ economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non puo’ essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata gia’ restituita al soggetto danneggiato: Cass. 45054/2011 riv 251070”. Ne’ scalfisce la validita’ del principio di cui sopra il richiamo, a pagina 13 del ricorso, del principio fissato da questa Corte per la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari. Infatti nella sentenza evocata nel ricorso si afferma che in tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, introdotta dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, si riferisce alle assunzioni d’impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda; Sez. 3, Sentenza n. 28225 del 09/02/2016 Cc. – dep. 07/07/2016 – Rv. 267334). Dunque dalla lettura delle due massime citate aventi per oggetto le due diverse norme, emerge con chiarezza la differenza tra quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, u.c. e quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19.

Infatti, nel primo articolo (articolo 12 bis) si stabilisce espressamente “che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”; quindi si riconosce chiaramente la validita’ di un impegno preso dal contribuente a versare all’erario determinate somme di danaro. Nel secondo articolo (articolo 19) si stabilisce, invece, “che e’ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o profitto del reato salvo che per la parte che puo’ essere restituita al danneggiato”; quindi in questo caso non ha alcun rilievo un eventuale impegno preso dall’imputato con il soggetto danneggiato per un futuro pagamento di somme di danaro. Inoltre e’ necessario che ricorrano due necessari requisiti e cioe’ che ci sia un profitto che sia stato materialmente sequestrato e che vi sia un danneggiato che abbia richiesto (ed ottenuto) la restituzione di una parte della somma sequestrata. Dunque solo tale parte (come ha correttamente fatto il G.I.P.) puo’ essere detratta dalla somma sequestrata e da confiscare.

7. A fronte di quanto sopra i difensori dei ricorrenti contrappongono solo generiche doglianze. In proposito questa Corte ha piu’ volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che e’ inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non puo’ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificita’, che conduce, ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

8. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni.

8,1. Ne consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende

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