In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 8 giugno 2016, n. 23805
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., – in persona del legale rappresentante – contro il decreto del 04/07/2014 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. IL DECRETO 30/09/2009 DEL TRIBUNALE DI CROTONE.
Con decreto del 30/09/2009, il Tribunale di Crotone ordinava la confisca, L. n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter, di una serie di beni mobili ed immobili ritenuti appartenere ad (OMISSIS), in quanto persona pericolosa (L. n. 1423 del 1956, articolo 1, e L. n. 575 del 1965, articolo 1) perche’ indiziato di appartenere ad una consorteria mafiosa con specifico ruolo di organizzatore di traffici di sostanze stupefacenti e quindi – usualmente dedito ad attivita’ delittuose ed abituato a vivere con i proventi delle stesse.
Fra i suddetti beni, veniva ordinata la confisca di una vasta area di terreno con i fabbricati sulla stessa insistenti, formati da un centro sportivo denominato (OMISSIS) (nato come “scuola calcio” e composto da articolata struttura cementizia: spogliatoi, magazzino, sale segreteria e attivita’ didattica, campo sportivo, tribuna spettatori e annesse pertinenze) e da un edificio su due piani adibito ad abitazione, centro sportivo e edificio realizzati senza licenza e non censiti in catasto, riconducibili alla disponibilita’ del citato (OMISSIS) e del rispettivo valore, stimato da consulenza tecnica svolta dal Tribunale, di Euro 294.000,00 (centro sportivo) e di Euro 195.000,00 (edificio a due piani).
2. IL DECRETO 21/10/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.
Contro il suddetto decreto veniva proposto appello e la Corte di Appello di Catanzaro, con decreto del 21/10/2011, riconosceva alla (OMISSIS) s.r.l. (proprietaria dell’area territoriale occupata da (OMISSIS) e da questi abusivamente edificata nei termini supra descritti) la posizione di soggetto terzo in buona fede, siccome estranea ad ogni rapporto con (OMISSIS) e lo zio e neppure sospettabile di eventuale interposizione fittizia nella titolarita’ dell’area immobiliare. Conseguentemente riteneva la (OMISSIS) s.r.l. proprietaria terza e in buona fede di tutte le particelle di terreno e del centro sportivo.
La Corte riteneva, altresi’, legittima proprietaria dell’edificio abitativo la terza di buona fede (OMISSIS).
Ad avviso della Corte territoriale, le suddette opere erano state, quindi, realizzate dai (OMISSIS) su terreno altrui, cosi’ dando luogo al loro acquisto per accessione ex articolo 934 c.c., in capo ai proprietari del terreno (la (OMISSIS) s.r.l.) e dell’edificio ( (OMISSIS)), “perfezionatosi sin dal momento in cui le opere sono venute ad esistenza, a nulla rilevando la rivendicata usucapione del (OMISSIS), che necessita, per spiegare effetti, di una sentenza costitutiva del giudice civile”. Di qui la revoca, deliberata dalla Corte territoriale, della confisca del terreno e dei fabbricati su di esso insistenti (centro sportivo (OMISSIS) e edificio a due piani) con loro restituzione alla (OMISSIS) s.r.l. (centro sportivo) e alla terza (OMISSIS) (edificio abitativo).
3. LA SENTENZA N. 18807/2013 DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
Con sentenza n. 18807/2013 la sesta sezione di questa Corte, annullava, su ricorso proposto dal Procuratore Generale di Catanzaro, il suddetto decreto.
Questa Corte, innanzitutto, in punto di diritto, riteneva errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva applicato il principio dell’accessione di cui all’articolo 934 c.c..
Al contrario, al caso di specie, doveva applicarsi il principio della cd. accessione invertita secondo cui il sequestro preventivo di un edificio confiscabile si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale e’ stato realizzato, ancorche’ la provenienza del suolo sia legittima, cosi’ come ritenuto dalle SSUU (sentenza n. 1152/2009 rv 241886) e dalla successiva giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 25558/2009 riv 244151; Cass. 49479/2009 riv 245834; Cass. 39228/2010 riv 248899).
3.1. In particolare, quanto alla PALAZZINA RESTITUITA ALLA (OMISSIS), la Corte riteneva “apodittico, non esservi prova che l’immobile sia stato abusivamente costruito da (OMISSIS). Immobile che, ex adverso, la Corte reputa in sicura appartenenza alla (OMISSIS) sol perche’ sottoposto a sequestro preventivo nei suoi confronti e sol perche’ la (OMISSIS) ha riportato condanna (ex articolo 444 c.p.p.) per la costruzione abusiva”: il decreto, quindi, sul punto, veniva annullato imponendosi “una nuova valutazione delle evenienze processuali, cui la Corte di Appello procedera’ in sede di rinvio, avendo riguardo ai pertinenti rilievi espressi dal ricorrente pubblico ministero” (p.7.1. della motivazione).
3.2. Quanto, invece, “all’edificio formato dal COMPLESSO SPORTIVO (OMISSIS), la fondatezza del ricorso poggia, oltre che sulle ragioni espresse nell’atto impugnatorio, nelle condivisibili considerazioni sviluppate nelle requisitorie del Procuratore Generale in sede che, insistendo per l’accoglimento del ricorso del p.m., ha posto in luce come possa valutarsi – in difetto di dati o circostanze di segno contrario – pienamente legittima la confisca di un fabbricato realizzato con fondi di provenienza illecita, quale il centro sportivo creato dal (OMISSIS), su un terreno di verosimile origine lecita, dal momento che i due beni (suolo e fabbricato) non possono essere valutati disgiuntamente, sotto il profilo economico e funzionale, in rapporto alla normativa di prevenzione che intende colpire gli investimenti di risorse finanziarie illecite, ancorche’ attuati con modalita’ in apparenza lecite. Di guisa che tale obiettivo finirebbe per essere vanificato, facendosi acritica applicazione del principio dell’accessione ex articolo 934 c.c., obliterando l’effettivo e predominante valore del bene frutto di investimenti di matrice illecita. Di qui le numerose decisioni di legittimita’, di cui la Corte di Appello dovra’ tener conto in sede di giudizio di rinvio, per le quali in tema di misure di prevenzione e’ legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un terreno di provenienza lecita (Cass. Sez. 2, 16.4.2009 n. 25558, Di Salvo, rv. 244151, Cass. Sez. 5, 25.9.2009 n. 49479, Graziano, rv. 245834; Cass. Sez. 5, 5.10.2010 n. 39228, Paglia, rv. 248899). E’ appena il caso di osservare che quando un bene si componga di piu’ unita’, come nel caso terreno-edificio, l’una di provenienza lecita (terreno) e l’altra di provenienza illecita (edifico), il regime penalistico cui assoggettare l’intero bene non puo’ che seguire quello della quota del bene di valore economico e di piu’ estesa utilizzabilita’ nettamente prevalenti. Vale a dire, nel caso di specie, della struttura edificata come centro sportivo, di cui la consulenza tecnica di ufficio ha accertato la cospicua entita’ economica” (p.7.2.).
3.3. Concludeva la Corte, in punto di diritto, “che, fermi restando i principi di diritto affermati dalla appena citata giurisprudenza di legittimita’, la Corte di Appello di Catanzaro riformulera’ il proprio giudizio sulla confiscabilita’ o meno dei due cespiti per cui interviene annullamento della revoca disposta con il decreto impugnato, anche avendo presente i collaterali principi ermeneutici, alla stregua dei quali nelle ipotesi in cui il reimpiego di denaro proveniente da fonte sospetta di illiceita’ penale avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni gia’ nella disponibilita’ del proposto o di suoi prossimi congiunti, un simile reimpiego concorre ad accreditare la sostanziale disponibilita’ (in capo al proposto o ad un suo familiare) di un bene accessorio o complementare di un bene in proprieta’ o possesso di eventuali terzi. In guisa da giustificare la misura ablativa di prevenzione, allorche’ gli investimenti e le addizioni si rivelino assorbenti o preponderanti rispetto al valore incrementale acquisito dal medesimo bene (cfr: Cass. Sez. 1, 4.7.2007 n. 33479, Richichi, rv. 237448; Cass. Sez. 1,13.5.2010 n. 21079, Gentile, rv. 247579)” (p.7.2. pag. 89).
4. IL DECRETO 04/07/2014, DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.
Con decreto del 04/07/2014, la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, confermava il decreto del Tribunale di Crotone e, quindi, confiscava i suddetti beni (palazzina (OMISSIS); Centro sportivo).
La Corte territoriale, in punto di fatto, premetteva che, a seguito dei suddetti giudizi, doveva ritenersi ormai passata in giudicato quanto affermato dalla Corte con il decreto annullato e cioe’ che le strutture del centro sportivo erano state “realizzate dal (OMISSIS) su terreni della societa’ (OMISSIS) s.r.l. da reputarsi terzo estraneo in buona fede”.
La Corte, poi, prendeva atto del principio di diritto al quale avrebbe dovuto attenersi (il principio della cd. accessione invertita) e, relativamente al Centro Sportivo, riteneva che “il regime penalistico cui assoggettare l’intero bene non puo’ che seguire quello della quota del bene di valore economico e di piu’ estesa utilizzabilita’ nettamente prevalenti. Vale a dire, nel caso di specie, della struttura edificata come centro sportivo, di cui la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato la cospicua entita’ economica e che la Corte ha gia’ affermato essere realizzata con il reimpiego di capitali illeciti”.
Ad uguale conclusione, la Corte territoriale, perveniva in ordine alla Palazzina di cui la (OMISSIS) assumeva avere la detenzione e/o il possesso, circostanza, questa che, venendo esclusa in punto di fatto, portava la Corte a concludere “che anche la palazzina in questione dev’essere ricondotta alla disponibilita’ del (OMISSIS)” e, quindi, confiscata unitamente al terreno (di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. terza di buona fede) su cui era stata costruita.
Contro il suddetto decreto la (OMISSIS). s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore – procuratore speciale – ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
5.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 627 c.p.p., per non essersi la Corte territoriale adeguata al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento in base al quale, prima di confermare la confisca anche del terreno del terzo di buona fede, avrebbe dovuto verificare, attraverso una comparazione del valore del terreno con quello degli immobili sopra di esso costruiti, quale fra di essi aveva maggior valore.
Inoltre, la Corte non si era attenuta neppure all’altro principio di diritto secondo il quale l’eventuale giudizio sulla confiscabilita’ avrebbe dovuto tenere conto dei “collaterali principi ermeneutici” di cui alle sentenze Cass. Sez. 1, 4.7.2007 n. 33479, Richichi, rv. 237448; Cass. Sez. 1,13.5.2010 n. 21079, Gentile, rv. 247579 (supra 3.3.).
5.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 127 c.p.p., per non avere la Corte motivato sulla memoria difensiva con allegata Ctp depositata il 31/01/2015 (quindi sei giorni prima dell’udienza fissata per il giorno 07/02/2014 rinviata poi al 6/6 – e 04/07/2014) con la quale si evidenziava che il valore del terreno (Euro 1.008.000,00) era superiore a quello del centro sportivo (Euro 137.000,00 secondo il Ctp, Euro 294.000,00 secondo il Ctu) e a quello del fabbricato (OMISSIS) (Euro 61.660.07 secondo il Ctp; Euro 195.000,00 secondo il Ctu), tanto piu’ che si trattava di immobili abusivamente costruiti anche in violazione della normativa antisismica e per i quali il Comune di Crotone aveva gia’ ordinato la demolizione.
6. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Antonio Gialanella, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso sotto il primo profilo, con assorbimento dei restanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il principio di diritto che la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, ha indicato come quello al quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe dovuto attenersi, e’ il seguente: “E’ legittima la confisca di un fabbricato realizzato con l’impiego di ricchezze illecite da persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonche’ del terreno sul quale esso insista, a nulla rilevando la provenienza lecita di quest’ultimo, data la non separabilita’ o comunque la non separata fruibilita’ dei due beni”: Cass. 2558/2009, 49479/2009, 39228/2010, espressamente richiamate nella sentenza di annullamento.
Questo principio deriva, a sua volta, da quello enunciato dalle SSUU con la sentenza n 1152/2008 rv. 241886 nella quale si legge testualmente: “in virtu’ del principio superficies solo cedit, disciplinata dall’articolo 934 c.c. e ss., l’opera costruita su un determinato suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ed a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 c.c., cosa che non risulta essere stata fatta nel caso di specie. Il principio di cui si e’ detto e le regole dettate in materia di proprieta’ hanno consentito di individuare con precisione i proprietari dei beni, o meglio dell’edificio. Cio’, pero’, non significa che l’edificio, sotto un profilo penalistico, segua il regime giuridico del suolo acquistato legittimamente, nel senso che, evidentemente, la costruzione realizzata con proventi illeciti rimane illegittima. I due beni sotto il profilo economico e funzionale non possono che essere valutati unitariamente, non potendo essi, come e’ stato posto in evidenza dal Tribunale, essere suscettibili di una utilizzazione separata. Sotto tale profilo il principio di cui si e’ detto sostanzialmente si inverte, nel senso che cio’ che ha un valore economico preminente, perche’ puo’ in vario modo essere utilizzato, e’ proprio il fabbricato, mentre il suolo, anche se non puo’ essere considerato una pertinenza dell’edificio, svolge una funzione strumentale rispetto ad esso; di conseguenza il suolo non puo’ che seguire, sul piano penalistico, il regime giuridico dell’edificio sullo stesso costruito. Cosicche’, disposto il sequestro dell’edificio perche’ bene confiscabile ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, il sequestro si estendera’ non solo alle pertinenze dell’edificio, ma anche al suolo sul quale la costruzione sia stata realizzata, ancorche’ la sua provenienza sia legittima. Siffatta conclusione del resto e’ in armonia con gli scopi che intende raggiungere la norma ora citata che vuole evitare che gli autori di gravi reati, specificamente indicati dalla norma, possano giovarsi di investimenti illeciti, perche’ effettuati con i proventi della attivita’ delittuosa”.
La suddetta motivazione, e’ stata, poi, ribadita, da altre sentenze delle sezioni semplici che, di volta, in volta, hanno precisato che il principio della cd. accessione invertita si applica:
– anche nel caso in cui il terreno su cui il fabbricato e’ stato edificato abbia una superficie piu’ ampia tanto da consentirne la scindibilita’: Cass. 49479/2009 cit.; Cass. 9366/2013 Rv. 255208 ha ribadito che “va dato rilievo preminente al maggiore valore economico che e’ proprio del fabbricato e il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, riceve, quale pertinenza, un incremento del suo valore, finendo con il seguire il regime giuridico dell’ormai inscindibile bene principale”; Cass. 16151/2014 rv. 259763;
– anche nel caso in cui sul terreno sia stata costruita una villa abusiva: Cass. 39228/2010 cit..
La Corte territoriale ha mostrato di adeguarsi al suddetto principio perche’, dopo averne preso atto, lo ha applicato alla concreta fattispecie avendo ritenuto che “il regime penalistico cui assoggettare l’intero bene non puo’ che seguire quello della quota del bene di valore economico e di piu’ estesa utilizzabilita’ nettamente prevalenti. Vale a dire, nel caso di specie, della struttura edificata come centro sportivo, di cui la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato la cospicua entita’ economica ndr: Euro 294.000,00 e che la Corte ha gia’ affermato essere realizzata con il reimpiego di capitali illeciti”.
La Corte, invece, non ha addotto alcuna motivazione in ordine alla confisca della palazzina essendosi limitata ad illustrare le ragioni per le quali la medesima doveva ritenersi “ricondotta nella disponibilita’ del (OMISSIS)”.
3. Sennonche’, la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, chiariva e precisava che il principio di diritto supra illustrato, andava coordinato e specificato alla luce di altre due sentenze di legittimita’: Cass. 33479/2007 e Cass. 21079/2010.
Il principio di diritto enunciato da Cass. 21079/2010 rv 247579 (in una fattispecie in cui erano state sottoposte a sequestro finalizzate alla successiva confisca, porzioni d’immobile edificate su suolo proprieta’ di un terzo estraneo alle indagini) del ricorrente, e’ il seguente: “e’ assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore”.
Il ragionamento che la Corte sviluppa – in linea adesiva a Cass. 33479/2007 riv. 23448 e Cass. 26848/2010 – e’ il seguente:
– deve ritenersi applicabile il principio di diritto gia’ enunciato da Cass. n. 33479 del 04/07/2007, Richichi), secondo cui “nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceita’ penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni gia’ nella disponibilita’ del soggetto medesimo, in virtu’ di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equita’ e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’articolo 42 Cost., non puo’ coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprieta’ tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti”;
– dal suddetto principio, conseguiva che la successiva confisca andava limitata, “in ipotesi di riferibilita’ della presunzione di provenienza illecita al solo incremento di valore, alla sola quota ideale del bene che corrisponde a detto maggior valore. Le considerazioni che sorreggono tali decisioni prescindono difatti dalla specifica sede delle misure di prevenzione antimafia, ma si radicano su principi piu’ generali, presupponendo un’esigenza di bilanciamento tra ragioni di “prevenzione e difesa sociale” e garanzie individuali che a maggior ragione e’ applicabile i ipotesi in cui a venire in rilievo e’, non gia’ il sistema della social prevenzione generale, bensi’ quello della confisca come misura di sicurezza, che da’ attuazione a regole di prevenzione speciale (…) l’assetto normativo conferma che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575; deve tuttavia tenersi presente che legislatore impiega il termine “sproporzione” e cio’ rimanda ad un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza; la sproporzione cosi’ intesa e’ inoltre riferita “non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attivita’ al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attivita’ nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta,a volta acquisiti”; la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale e’ dunque applicabile solamente quando risulti “la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attivita’ economiche dall’altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi”. Ne consegue che, potendo la confisca essere disposta soltanto nei limiti in cui vale la presunzione di illecita accumulazione, neppure la misura cautelare finalizzata alla sua realizzazione puo’ cadere su quote del patrimonio che certamente si riferiscono a beni di cui e’ pienamente giustificata, anche pro parte, la legittima provenienza, dovendo i due istituti considerarsi “specularmente correlati sul piano dei presupposti” (C. cost. n. 18 del 1996)”;
– “Non dice cosa sostanzialmente diversa S.U. n. 1152 del 25/09/2008, Petito, che ha ritenuto che legittimamente il sequestro di cui si discuteva in quella sede era stato disposto sull’immobile e, per accessione, sul terreno sul quale insisteva. Le Sezioni Unite, rilevando che risultava il “valore economico preminente” dell’edificio rispetto al suolo e che questo, pur senza costituire mera pertinenza, svolgeva funzione strumentale rispetto all’edificio stesso, hanno fatto applicazione di altro principio, quello dell’accessione invertita (rispetto all’istituto disciplinato dall’articolo 834 c.p.p.), costantemente applicato anche dalla giurisprudenza civile in tema d’espropriazione e di occupazione usurpativa e/o acquisitiva… E’ difatti evidente che allorche’ il bene che si compone di una parte di provenienza lecita e di altra parte di provenienza illecita non e’ in alcun modo scindibile, il regime cui e’ assoggettabile l’intero – quantomeno penalisticamente – non puo’ che seguire quello della quota di valore nettamente prevalente. In ogni altro caso, invece, misura ablativa e correlato sequestro non potranno che essere disposti “pro parte”, in guisa da non cadere su porzioni del bene suscettibili d’autonoma considerazione e non significativamente incrementati nel loro valore patrimoniale con l’apporto di capitali illeciti”.
4. Coordinando i due principi di diritto supra illustrati (p.2-3), ne deriva che il nuovo principio al quale la Corte territoriale si sarebbe dovuta attenere e’ il seguente: “In tema di misure di prevenzione, e’ legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiche’, quando un bene si compone di piu’ unita’, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza e’ quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilita’ nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione”: si noti che questa e’ la massima ufficiale che l’Ufficio del Massimario ha ritenuto di formulare proprio in relazione alla sentenza di annullamento (Cass. 18807/2013 riv. 255091).
Cio’ significa, quindi, che la Corte avrebbe potuto disporre la confisca di tutto il compendio immobiliare (suolo ed edifici) solo ove vi fosse la prova che gli edifici avevano un valore superiore a quello del suolo su cui erano stati edificati.
E’ vero che, come si e’ detto, la Corte ha ritenuto che il valore dell’impianto sportivo era cospicuo, ma nulla ha detto in ordine al valore del terreno su cui il medesimo e la palazzina erano stati edificati.
Non solo, ma l’ulteriore e decisivo vizio di legittimita’ che va rilevato e che determina l’annullamento della sentenza, consiste nella circostanza che la Corte ha omesso di motivare in ordine alle precise deduzioni difensive (corredate da una Ctp) sul valore preponderante del terreno rispetto agli immobili.
Sul punto, e’ appena il caso di rilevare che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, sebbene l’omessa valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullita’ del provvedimento impugnato, tuttavia, ove influisca sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione, determina la nullita’ di ordine generale prevista dall’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto, oltre a costituire violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza, comportano la lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva e il diritto dell’imputato di difendersi provando: ex plurimis Cass. 45104/2005 rv. 232702; Cass. 31245/2009 rv. 244321; Cass. 37531/2010 rv. 248551; Cass. 18453/2012 rv. 252713; Cass. 13085/2013 rv. 259488; Cass. 269/2014 Rv. 258456.
Il che e’ proprio quanto si e’ verificato nel caso di specie – come ha dedotto con motivo specifico il ricorrente – in quanto, essendosi la Corte basata solo sulle risultanze della Ctu svolta nei precedenti gradi di giudizio (che aveva accertato il valore dei soli edifici), non ha preso in considerazione ne’ il valore del terreno (che, secondo l’assunto difensivo, ha un valore di Euro 1.008.000,00) ne’ le deduzioni difensive in ordine al valore degli edifici.
In conclusione, il decreto impugnato va annullato e gli atti trasmessi nuovamente ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, dopo avere preso in esame le memorie difensive, si atterra’ al seguente principio di diritto: “In tema di misure di prevenzione, e’ legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiche’, quando un bene si compone di piu’ unita’, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza e’ quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilita’ nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione”.
P.Q.M.
ANNULLA il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Leave a Reply