Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 8 giugno 2016, n. 23765

La circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazioni d’opera non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell’agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 8 giugno 2016, n. 23765

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa penale promossa da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara;
avverso la sentenza n.939/2015 del Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara del 30.6.2015;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza del 30.6.2015 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di appropriazione indebita aggravata, non ritenendo integrata l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 e mancando la querela.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero rilevando come il Giudice avesse errato nel ritenere non sussistente l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, trattandosi di reato procedibile d’ufficio in ragione della ricorrenza dell’aggravante in parola, legata alla sussistenza del rapporto fiduciario tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
Nel caso esaminato il giudice di merito ha dichiarato non doversi procedere nel confronti di (OMISSIS) per mancanza di querela, ritenendo non integrata la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, in quanto il rapporto fiduciario interveniva non gia’ tra persone fisiche ma tra due societa’ di capitali e l’imputato figurava quale legale rappresentate di una di esse.
Tale impostazione e’ erronea. L’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 mira a sanzionare le ipotesi di strumentalizzazione di talune situazioni, implicanti un obbligo di facere, per commettere il reato. Per giurisprudenza costante della Corte di legittimita’, cui il collegio aderisce, la circostanza aggravante in parola comprende le ipotesi di prestazione d’opera intesa in senso lato, ovvero le situazioni caratterizzate da un obbligo di facere implicante relazione fiduciaria tra il soggettivo attivo e il soggetto passivo (Sez. 2 n. 42790 del 24/10/2003 rv. 227614); infatti cio’ che rileva ai fini della sussistenza della circostanza in parola, e’ l’abuso della relazione fiduciaria da parte dell’autore, il quale approfitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall’affidamento che questa ripone nell’obbligo dell’altro, per commettere un reato a suo danno (Sez. 2, n. 42352 del 23/11/2005 rv. 232894; Sez. 2 n. 5257 del 13/12/2005 rv. 233572; Sez. 2, n. 24093 del 11/3/2011, rv. 250562).
Il Giudice nella sentenza impugnata ritenendo che il soggetto danneggiato fossero le societa’ (OMISSIS) s.r.l. che dovevano ricevere le somme, piuttosto che la (OMISSIS) s.r.l. di cui era legale rappresentate il (OMISSIS) che a quelle doveva renderle, ha escluso la ricorrenza dell’aggravante in parola, senza tuttavia considerare detta circostanza non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell’agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione (Sez. 2, n.35353 del 17/09/2010, Rv. 248547).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *