Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 4 settembre 2017, n. 40260

Integra il reato di truffa la condotta dell’imputato che, in qualità di delegato, riscuote indebitamente i ratei della pensione di pertinenza di una persona deceduta, nel caso in cui dichiari (falsamente) l’esistenza in vita dell’avente diritto. La dichiarazione “in positivo” circa l’esistenza in vita della persona che ha diritto alla pensione incide su una attività accertativa e di controllo affidata in tale ambito all’Ente previdenziale, per cui la falsificazione di tale certificazione è idonea ad integrare l’attività fraudolenta tipica della truffa in quanto insiste sui presupposti dell’erogazione che sono sottoposti ad attività accertativa e non meramente ricognitiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 4 settembre 2017, n.40260

 

Ritenuto in fatto

1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dell’imputato per le condotte di truffa e falso ex art. 483 cod. pen. successive all’ottobre 2007. Si contestava all’imputato di avere dichiarato falsamente all’INPS l’esistenza in vita di P.U. e di avere incassato, in qualità di delegato, i ratei della sua pensione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva:

2.1. vizio di legge e di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 316 ter cod. pen., tenuto conto che non sarebbe state poste in essere condotte fraudolente;

2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla inesistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen.; segnatamente: mancherebbe l’elemento dell’ingiusto profitto;

2.3. vizio di motivazione: non sarebbe stati considerati gli elementi di prova a favore della difesa, ed in particolare, il rallentamento nella comunicazione dei decessi addebitabile al malfunzionamento delle reti telematiche pubbliche; non sarebbe stata, inoltre, verificata l’autenticità delle firme del P. , né l’effettivo pagamento della pensione;

2.4. vizio di motivazione: l’affermazione di responsabilità sarebbe fondata su elementi di prova insufficienti; in particolare non sarebbero stati escussi i funzionari dell’INPS e non sarebbe rilevante, contrariamente a quanto ritenuto, il fatto che il P. non avesse presentato denuncia in ordine ad eventuali denunce di abuso dei dati personali.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce l’illegittimità della qualificazione giuridica del fatto contestato è manifestamente infondato.

Il collegio non ignora, ma anzi condivide, la giurisprudenza secondo cui integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen. e non quella di truffa aggravata l’indebita percezione della pensione di pertinenza di una persona deceduta, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato (Cass. sez. 2 n. 48820 del 23/10/2013, Rv. 257430).

Si tratta di una giurisprudenza che, oltre a trattare un caso diverso da quello in esame, in quanto caratterizzato da una condotta puramente omissiva dell’agente, si pone in soluzione di continuità con un percorso giurisprudenziale, condiviso dal collegio, che riconosce ‘l’induzione in errore’ necessaria per il riconoscimento della truffa solo nei casi in cui la condotta dell’agente incida sull’attività di verifica e valutazione affidata all’ente erogatore e non quando questo si limiti alla mera ‘presa d’atto’, di fatto non valutativa dell’esistenza dei documenti che attestano l’esistenza delle condizioni dell’erogazione (Cass. sez. 2 n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000).

Circa la diagnosi differenziale tra la truffa ed il reato previsto dall’art. 316-ter cod. pen. il collegio ribadisce che tale ultima fattispecie punisce condotte caratterizzate, oltre che dal silenzio antidoveroso, anche da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, quando l’erogazione pubblica non discende da una ‘falsa rappresentazione’ dei suoi presupposti, ma solo dalla presa d’atto della ‘esistenza’ della formale attestazione del richiedente, venendo così meno l’induzione in errore (Cass. sez. un., n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104; Cass. sez. 2, 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354; Cass. sez. 2, n. 6915 del 25/1/2011, Rv. 249470).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emergeva che l’imputato in qualità di delegato alla riscossione dell’avente diritto alla pensione, e come tale si sottoponeva ad identificazione in occasione di ogni erogazione e dichiarava (falsamente) l’esistenza in vita del genitore. La dichiarazione ‘in positivo’ circa l’esistenza in vita della persona che aveva diritto alla pensione incidevano su una attività accertativa e di controllo affidata in tale ambito all’Ente previdenziale (al quale, infatti, venivano periodicamente comunicati d’ufficio i decessi). La falsificazione di tale certificazione è dunque idonea ad integrare l’attività fraudolenta tipica della truffa in quanto insiste sui presupposti dell’erogazione che sono sottoposti ad attività accertativa e non meramente ricognitiva, esulando dall’area delle mere ‘prese d’atto’ che legittimano l’inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie prevista dall’art. 316 ter cod. pen..

1.2. Gli altri tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto si limitavano alla generica contestazione della legittimità del riconoscimento delle prove reato contestato e si risolvevano nella proposta di una lettura alternativa delle stesse non ammissibile in sede di legittimità; né gli elementi dedotti dal ricorrente individuano fratture logiche manifeste e decisive del compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce infatti che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia ‘effettiva’, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia ‘manifestamente illogica’, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente ‘contraddittoria’, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente ‘incompatibile’ con ‘altri atti del processo’ (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Inoltre il collegio ritiene che il giudice di appello non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630).

Ne caso di specie con motivazione, esente da vizi, i giudici dì merito rilevavano che dall’esame testimoniale dell’impiegato dell’Inps era emerso che l’imputato aveva riscosso indebitamente la pensione del padre defunto dichiarando la sua permanenza in vita per un periodo di circa cinque anni (pag. 3 della sentenza impugnata). si tratta di motivazione che è esente da qualsiasi censura rilevabile in questa sede, essendo evidente che all’attività fraudolenta posta in essere dall’imputato e dimostrata attraverso la valorizzazione della testimonianza dell’impiegato dell’INPS conseguiva un ingiusto profitto.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende.

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